Si
informa che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con
sentenza n.01862 del 16/2/2021 ha disposto l’annullamento della
disposizione contenuta nell’art. 1, comma 10, lett. ii) del DPCM del 14
gennaio 2021 nella parte in cui, in combinato disposto con l’allegato n.
24, esclude gli “estetisti” dai “servizi alla persona” erogabili in
zona rossa.A nostro avviso tale
pronunciamento assume validità ultra partes in quanto ha ad oggetto una
disposizione a carattere generale ed è da intendersi immediatamente
produttivo degli effetti di declaratoria di illegittimità alla luce
della quale appare lecita la riapertura dei centri estetici ubicati nelle zone rosse.
Tuttavia, parrebbe auspicabile un intervento in sede amministrativa per
una esplicitazione del dispositivo della sentenza, non potendosi
escludere che, comunque, in sede locale gli Organi di controllo possano
procedere all’irrogazione di sanzioni.In
relazione a questo aspetto, la Confederazione – che aveva
reiteratamente denunciato la discriminazione – ha da ultimo avanzato la
richiesta di modificare immediatamente il DPCM in questione e comunque
di tener conto della sentenza in sede di emanazione degli eventuali
provvedimenti successivi al 5 marzo prossimo, data di scadenza del DPCM
in questione, ricomprendendo i centri estetici, oltre agli acconciatori, tra le attività ritenute essenziali.In
tal modo, si eviterebbe, peraltro, il rischio che la sentenza venga
impugnata dal Governo presso il Consiglio di Stato, vanificandone gli
effetti immediati.D’altra parte, abbiamo
in numerose circostanze privilegiato l’attività sindacale di
interlocuzione diretta con il Governo, piuttosto che intraprendere
azioni giudiziarie il cui esito, oltre ad essere sempre incerto, rischia
di compromettere le relazioni con le istituzioni ed espone in ogni caso
a problematiche giuridiche di interpretazione puntuale degli effetti
dei provvedimenti stessi.A
questo proposito, laddove in esito alle riaperture, le autorità locali
procedessero alla irrogazione di sanzioni, è opportuno che l’impresa, in
sede di verbalizzazione, eccepisca all’autorità accertante
l’illegittimità del comportamento alla luce della indicata sentenza,
chiedendone che ne sia data evidenza nel richiamato verbale, con riserva
di richiesta di risarcimento del danno arrecato nelle opportune sedi. |