DONNA IMPRESA – Indennità di maternità 2022 lavoratrici autonome: novità dall’INPS

Indennità di maternità 2022 lavoratrici
autonome: novità dall’INPS


di Francesco Rodorigo – LEGGI E PRASSI


Le lavoratrici autonome potranno richiedere l’indennità di maternità
anche per i periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.
Questa è erogabile in seguito all’accertamento medico della ASL e
l’importo è lo stesso di quello calcolato per gli altri periodi, a seconda
della categoria di appartenenza e copre l’80 per cento della retribuzione
giornaliera
Indennità di maternità 2022, estesa alle lavoratrici autonome anche per
eventuali periodi anticipati in caso di gravidanza a rischio.
Questa è la novità introdotta dal decreto n.105/2022, come specifica l’INPS
nel messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’indennità è riconosciuta
per i due mesi prima del parto e per i tre successivi. Durante questi periodi la
lavoratrice ha diritto all’80 per cento della retribuzione giornaliera, stabilita
ogni anno dalla legge a seconda del tipo di attività svolta.
Il nuovo decreto n. 105/2022 prevede la possibilità per le lavoratrici autonome
di richiedere l’indennità anche per il periodo precedente ai due mesi dalla data
del parto nel caso di complicanze.
Come per i periodi ordinari questa spetta in misura pari all’80 per cento della
retribuzione giornaliera. La domanda si effettua a parto avvenuto tramite il sito
INPS.
Indennità di maternità 2022 lavoratrici autonome, quanto dura e
quando si può fare domanda
Le lavoratrici autonome potranno beneficiare di una tutela più estesa per
quanto riguarda l’indennità di maternità 2022.
Lo specifica l’INPS nel messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022, nel quale
sono fornite le indicazioni materia di maternità, paternità e congedo parentale
come stabilito dal decreto n. 105/2022, che sarà in vigore dal 13 agosto.
La novità per questa categoria di lavoratrici consiste nel diritto di richiedere
l’indennità giornaliera anche per i periodi di maternità anticipati, prima dei
canonici 2 mesi alla data del parto, dovuti ad eventuali complicanze della
gravidanza.
Secondo la normativa attualmente in vigore, il Testo Unico della maternità e
paternità (DL n. 151/2001), l’indennità di maternità è riconosciuta alle
lavoratrici autonome per i 2 mesi prima del parto e per i 3 successivi.
In caso di adozione o affidamento spetta, invece, per i 5 mesi successivi.
Il decreto n. 105/2022 recepisce la direttiva europea finalizzata a favorire la
parità di genere in ambito familiare e lavorativo, e tra le altre cose prevede
una importante modifica all’articolo 68 del Testo Unico.
Nello specifico viene aggiunto il comma 2 ter che prevede il diritto per le
lavoratrici autonome a ricevere l’indennità anche per i periodi anticipati
rispetto al termine ordinario di 2 mesi:
“Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza,
sulla base degli accertamenti medici, l’indennità giornaliera è corrisposta
anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.”
Per poterne fruire, quindi, è necessario un accertamento medico della ASL,
che verificherà le condizioni della gravidanza.
Per i periodi di maternità nel 2022, è possibile richiedere l’indennità per
ulteriori 3 mesi dalla fine, a condizione che nell’anno precedente sia stato
dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro, come precisato nella circolare
INPS n. 1 del 2022.
Indennità di maternità lavoratrici autonome: quanto spetta e come
fare domanda
Durante tutto il periodo di astensione indennizzabile, le lavoratrici autonome
hanno diritto a percepire un contributo pari all’80 per cento della retribuzione
giornaliera, che viene stabilita ogni anno dalla legge secondo il tipo di attività
svolta.
L’indennità spettante relativa ai periodi di maternità anticipati è la stessa
calcolata per i periodi ordinari, a seconda della categoria di appartenenza
della lavoratrice.
Il diritto a ricevere il contributo dura per un anno a partire dal giorno
successivo alla fine del teorico periodo indennizzabile di maternità. La misura
è concessa nel rispetto della regolarità contributiva.
Anche per le lavoratrici autonome l’indennità di maternità è pagata dall’INPS.
In fase di domanda è possibile scegliere una fra le seguenti modalità di
pagamento:
● bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
● accreditamento sul conto corrente bancario o postale, su libretto postale
o su carta di pagamento dotata di IBAN.
La domanda si trasmette a parto avvenuto utilizzando il servizio dedicato
raggiungibile dal sito dell’INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS, e cliccando
su “Acquisizione domanda”. In alternativa è possibile richiederla tramite il
contact center o gli enti di Patronato.
Come specificato nel messaggio INPS n. 3066, in attesa dell’aggiornamento
delle procedure informatiche in seguito alle novità, si procede seguendo le
istruzioni già fornite.
L’Istituto comunicherà tempestivamente con un apposito messaggio il rilascio
delle nuove procedure aggiornate.
allegato: DL n. 105 del 30 giugno 2022 – Gazzetta Ufficiale n. 176
del 29 luglio 2022

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