Smart working senza proroghe, si ritorna
ai patti con l’azienda
di Giorgio Pogliotti
Dal 1° agosto è scaduto il diritto per i lavoratori fragili o con figli minori di
14 anni: dovranno tornare in presenza. Dal 1° settembre obbligatorio
l’accordo individuale
8 agosto 2022
Con la mancata proroga del diritto allo smart working per i lavoratori fragili e
per i genitori di figli minori di 14 anni -, annunciata dal ministro del Lavoro,
Andrea Orlando nel Dl Aiuti bis, ma non contenuta nel testo licenziato dal
consiglio dei ministri-, nel settore privato per queste due categorie di lavoratori
dallo scorso 31 luglio è venuta meno la tutela della legge. Devono dunque
rientrare in presenza. Nelle imprese che hanno siglato un accordo aziendale
con le rappresentanze sindacali che disciplina il lavoro agile, questi lavoratori
dovranno rientrare secondo le modalità previste dalle intese.
Nelle altre imprese dovranno rientrare potendo contare sulla protezione
assicurata dal Dlgs 105 del 2022 (articolo 4 lettera b): i datori di lavoro pubblici
e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in
modalità agile devono riconoscere «priorità» alle richieste formulate dalle
lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età, o senza alcun limite
di età nel caso di figli in condizioni di disabilità (ai sensi dell’articolo 3, comma
3, della legge 104 del 1992), o alle richieste dei lavoratori con disabilità in
situazione di gravità accertata (articolo 4, comma 1, della legge 104 del 1992)
o che siano caregivers. In questi casi la lavoratrice o il lavoratore che richiede
di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato,
trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa che abbia effetti negativi
sulle condizioni di lavoro.
«Attenzione però, si tratta di una priorità – spiega Arturo Maresca, ordinario di
diritto del Lavoro all’Università La Sapienza di Roma -. In sostanza se in
un’azienda è prevista una determinata quota percentuale di ricorso al lavoro
agile, viene riconosciuta la priorità per queste specifiche categorie di
lavoratori. È un diritto di precedenza da esercitare in presenza di limitazioni,
ma non c’è più un diritto al lavoro agile come invece era fino al 31 luglio, in
virtù delle proroghe dell’art.90 del Dl 34 del 2020, a condizione che tale
modalità fosse compatibile con la prestazione».
Peraltro anche sull’esercizio del diritto allo smart working per fragili e
lavoratori con figli con meno di 14 anni, sono emerse due linee di
interpretazione diverse, tra chi lo ha interpretato come un diritto al lavoro da
remoto al 100% – anche se non espressamente previsto dalla normativa – e
chi come diritto al 100% di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile
(dunque in parte da remoto e in parte in presenza).
Nonostante il ministro Orlando si fosse impegnato ad inserire la norma nel
decreto Aiuti Bis – annunciandola in un comunicato stampa- la proroga non è
passata per problemi di copertura economica sollevati dalla Rgs, poiché nei
casi in cui non è possibile adibire il lavoratore fragile allo smart working (ad
esempio perché si richiedono mansioni da svolgere in presenza), l’assenza si
equipara ad un ricovero ospedaliero con costi per lo Stato. Ragion per cui,
anche se il ministro Orlando si è impegnato a presentare un emendamento in
sede di conversione in legge del Dl Aiuti Bis, una nuova proroga sembra
avere poche chances (a meno che non vengano trovate coperture), anche in
considerazione del fatto che il Decreto avrà un percorso “blindato” nei due
rami del Parlamento per essere licenziato a settembre.
Le altre due importanti novità sullo smart working riguardano invece le
imprese. Il 31 agosto termina la modalità emergenziale che consente al datore
di lavoro di ricorrere al lavoro agile con decisione unilaterale, e dal 1°
settembre si torna all’accordo individuale della legge 81 del 2017. Le imprese
avevano chiesto una proroga per non dover inviare in pieno agosto milioni di
accordi individuali da firmare ai propri dipendenti, ma la richiesta non è stata
accolta. È stata invece accolta, nel decreto semplificazioni approvato dai due
rami del Parlamento, la richiesta formulata dalle parti sociali di semplificare le
modalità di invio al ministero del lavoro delle comunicazioni degli accordi
individuali da parte dei datori di lavoro. Dal 1° settembre basterà inviare in via
telematica i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle
prestazioni in modalità agile (senza dover allegare i singoli accordi individuali).
Diventa così strutturale la modalità di comunicazione semplificata vigente
durante l’emergenza pandemica.