LAVORO – Smart working, cosa cambia dal 1°settembre 2022: si torna all’accordo individuale

Smart working, cosa cambia dal 1°
settembre 2022: si torna all’accordo
individuale


Smart working, dal 1° settembre 2022 si torna alle regole ordinarie e la
principale novità consiste nel ripristino dell’accordo individuale tra
azienda e lavoratore. Resta la comunicazione semplificata: bisognerà
trasmettere nominativi, data di inizio e fine del periodo di lavoro agile ma
non gli accordi stipulati.
Smart working emergenziale al capolinea: dal 1° settembre 2022 si torna alle
regole ordinarie.
L’accordo individuale torna protagonista del lavoro agile, per effetto dello stop
alle semplificazioni previste dal Decreto Rilancio per i datori di lavoro del
settore privato.
A dispetto delle aspettative, il Decreto Aiuti bis non ha disposto alcuna
proroga dello smart working secondo le regole emergenziali. Le ultime novità
sono state introdotte in sede di conversione del Decreto Semplificazioni, che
ha confermato le modalità più semplici in merito alla comunicazione da parte
dell’azienda.
Facciamo quindi il punto di cosa cambia dopo il 31 agosto 2022.
Smart working, cosa cambia dal 1° settembre 2022: si torna all’accordo
individuale
L’ultima proroga dello smart working semplificato è stata prevista dal decreto
legge n. 24/2022, che con l’articolo 10 ha disposto il rinnovo fino al 31 agosto
delle disposizioni previste dall’articolo 90, commi 3 e 4 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34.
Si tratta della norma che ha previsto la possibilità per i datori di lavoro del
settore privato di applicare lo smart working in azienda anche in assenza degli
accordi individuali, con modalità di comunicazione al Ministero del Lavoro
semplificata rispetto all’ordinario.
Il Decreto Aiuti bis, ultimo della lunga serie di provvedimenti emergenziali
emanati dal 2020 in ragione dell’emergenza Covid-19, fino ad oggi alla luce
della crisi ucraina, non ha rinnovato le due disposizioni, con la conseguenza
che dal 1° settembre si cambia e si torna all’ordinario.
Per le aziende e per i lavoratori questo significa in primo luogo che ai fini dello
smart working tornerà necessario l’accordo individuale sulla base delle
disposizioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge n. 81/2017 e dai contratti
collettivi.
Da tener presenti, poi, le novità introdotte con il Protocollo sottoscritto dal
Ministero del Lavoro e delle Parti Sociali, che individua le linee guida per la
definizione dell’accordo che, tra gli altri aspetti, dovrà definire:
● durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
● alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali
aziendali;
● luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione
lavorativa esterna ai locali aziendali;
● esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali
aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo
del datore di lavoro e alle condotte che possono far scattare sanzioni
disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
● strumenti di lavoro;
● tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche e/o organizzative
necessarie ad assicurare la disconnessione;
● forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno
dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dallo Statuto dei
Lavoratori che dalla normativa sulla privacy;
● attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della
prestazione di lavoro in modalità agile;
● forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Questi quindi alcuni dei punti che dovranno caratterizzare gli accordi
sottoscritti per lo smart working dal 1° settembre 2022.
Per lo smart working comunicazione semplificata anche dopo il 31
agosto 2022, ma si attende un decreto attuativo
Col ritorno all’ordinario non si perderà del tutto la semplificazione prevista
negli ultimi mesi, grazie ad una novità introdotta in sede di conversione del
decreto n. 73/2022 e che debutterà proprio dal 1° settembre 2022.
È l’articolo 41-bis a rendere strutturale la procedura semplificata di
comunicazione: le aziende non dovranno comunicare l’accordo individuale al
Ministero del Lavoro, fermo restando l’obbligo di stipula.
Alle aziende sarà quindi richiesto di inviare i dati relativi a nominativi dei
lavoratori in smart working, data di inizio e fine del lavoro agile. Le medesime
informazioni saranno messe a disposizione dell’INAIL.
In caso di mancata comunicazione sarà applicata una sanzione
amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Nulla cambierà quindi da settembre in materia di adempimenti in capo ai
datori di lavoro. Sarà in ogni caso obbligatoria la stipula dell’accordo
individuale, anche se escluso dalla comunicazione telematica.

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