Congedo parentale 2022, come funziona
con le nuove regole in vigore dal 13
agosto?
Come funziona il congedo parentale 2022? Nuove regole entrano in
vigore dal 13 agosto con maggiori tutele per maternità e paternità: si
allungano i periodi in cui è possibile astenersi dal lavoro e si estende
anche la copertura dell’indennità del 30 per cento della retribuzione. Le
novità sono contenute nel Decreto Legislativo n. 150/2022: una
panoramica su cosa cambia e le prime istruzioni INPS
Come funziona il congedo parentale 2022 con le nuove regole che arrivano
dall’UE? Entrano in vigore il 13 agosto le novità introdotte con il Decreto
Legislativo numero 105 del 30 giugno 2022 per migliorare la conciliazione dei
tempi vita lavoro.
È prevista per lavoratori e lavoratrici un’astensione dal lavoro per la gestione
dei carichi di cura familiare per un periodo più lungo: c’è più tempo per fruire
delle indennità previste e il periodo di copertura diventa più esteso, maggiori
tutele anche per i genitori soli,
È questa una sintesi estrema delle modifiche apportate alla normativa per
attuare la direttiva 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i
genitori e i prestatori di assistenza che abroga la direttiva 2010/18/UE del
Consiglio.
Con il messaggio numero 3066 del 4 agosto 2022, l’INPS ha fornito
anche le prime istruzioni operative da seguire.
Congedo parentale, come funziona e quanto dura? Le novità dal 13
agosto
Con le novità che arrivano dall’UE, si modifica anche il Decreto
Legislativo n n. 151 del 26 marzo 2001 che, con gli articoli da 32 a 38,
regola il congedo parentale.
La prima novità importante riguarda il periodo di fruizione che spetta al
genitore solo.
Fino ai 12 anni di vita del bambino o della bambina i genitori possono
richiedere un periodo di congedo parentale che può arrivare a un massimo di
10 mesi, elevato a 11 mesi qualora il padre si astiene dal lavoro per un
periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.
La durata va gestita considerando le seguenti regole:
● la madre lavoratrice può beneficiare di un periodo non superiore a sei
mesi, oltre alla maternità;
● il padre lavoratore può richiedere un periodo non superiore a sei mesi,
elevabile a sette quando il limite complessivo è di 11 mesi nel caso in
cui si
astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi;
● la madre o il padre in qualità di genitore solo ha diritto a un periodo
continuativo o frazionato che può arrivare fino a 11 mesi grazie alle
regole che entrano in vigore dal 13 agosto 2022.
In questo ultimo caso, prima delle modifiche, il periodo massimo era pari a 10
mesi. Lo stesso trattamento si applica in caso di affidamento esclusivo del
figlio o della figlia a uno dei due genitori.
Dal punto di vista operativo l’INPS ha fornito le prime istruzioni con il
messaggio numero 3066 del 4 agosto 2022:
“In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è
comunque possibile fruire dei congedi di cui al presente messaggio come
modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al
proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante
presentazione della domanda telematica all’INPS. Il rilascio delle
implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente
reso noto con successiva comunicazione”.
Congedo parentale, come funziona l’indennità del 30 per cento della
retribuzione? Le nuove regole
Importanti novità riguardano anche la durata dell’indennità del 30 per cento
della retribuzione a cui si ha diritto durante il congedo parentale.
La tutela viene ampliata in due direzioni:
● è accessibile fino ai 12 anni del bambino o della bambina e non più solo
fino ai 6 anni;
● e il periodo massimo in cui è possibile ricevere le somme passa dai 6 ai
9 mesi.
Ad ognuno, padre o madre, spettano tre mesi di indennità al 30 per cento
della retribuzione.
Ma in alternativa tra loro i genitori possono contare su altri tre mesi di
fruizione, quindi se entrambi i genitori usufruiscono del periodo massimo e
uno dei due di quello aggiuntivo si arriva a 9 mesi di congedo parentale
indennizzato, tre mesi in più rispetto al passato.
Allo stesso modo per il genitore solo o affidatario esclusivo il limite massimo è
di 9 mesi.
Infine si estende ulteriormente, dagli 8 ai 12 anni del figlio o della figlia, anche
il diritto a beneficiare dell’indennità del 30 per cento, in caso di reddito
individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Le stesse regole sono previste anche per i genitori adottivi o affidatari. Le
novità sul congedo parentale rientrano nel quadro più ampio di tutele
introdotte per favorire la conciliazione tra l’attività lavorativa e la vita privata.
E infatti in questo contesto, e sempre nei limiti dei 12 anni di età dei figli, si
inserisce anche il canale preferenziale nell’accesso allo smart working per
lavoratori e lavoratrici nel settore pubblico e privato.
La via d’accesso più semplice al lavoro agile deve essere, inoltre, garantita a
prescindere dall’età in caso di disabilità.
fonte: F INFORMAZIONE FISCALE