No al licenziamento del dipendente lento, se il
datore non ha esposto il Codice disciplinare
di Patrizia Maciocchi
Annullata la massima punizione inflitta ad un operaio per un rendimento,
inferiore del 50% alla media del suo reparto. Per il datore una lentezza
volontaria
Il lavoratore non può essere licenziato per scarso rendimento, se il datore non
ha esposto ben visibile a tutti il Codice disciplinare che sanziona la condotta.
La Cassazione (sentenza 24722) considera illegittima la massima “punizione”,
inflitta al dipendente di un’azienda, perché il suo rendimento era del 50% sotto
la media del suo reparto. Il licenziamento era arrivato, con preavviso, dopo
una sanzione disciplinare con la quale si addebitava al dipendente «una
voluta lentezza», nello svolgere la mansione che le era stata affidata e alla
quale era idoneo, malgrado una riconosciuta invalidità del 50 per cento. In più,
al lavoratore si contestava la recidiva. E dunque una lentezza “cronica”. Per la
Suprema corte però, il licenziamento non è valido, in assenza dell’affissione,
in un luogo ben visibile a tutti, di un regolamento disciplinare, nel quale si
avvertiva che la condotta era censurata.
I doveri fondamentali del lavoratore
In tema di sanzioni disciplinari, spiegano i giudici di legittimità, quando le
violazioni contestate «non consistano in condotte contrarie ai doveri
fondamentali del lavoratore, rientranti nel cosiddetto minimo etico o di
rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da
direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze
economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, l’ambito ed
i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere
previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni
dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori»
La pubblicizzazione delle norme disciplinari
La pubblicizzazione preventiva delle norme disciplinari, relative alle sanzioni e
alle infrazioni, in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata
-assolve alla funzione sostanziale di garanzia di legalità e prevedibilità. Una
forma di pubblicità che il datore deve provare di avere adottato, e che non
ammette alternative. «Come il lavoratore non può invocare la personale
ignoranza delle norme disciplinari regolarmente affisse, così il datore di lavoro,
ove sia mancata la regolare affissione delle stesse norme – si legge nella
sentenza – non può utilmente sostenere che il lavoratore ne fosse altrimenti a
conoscenza». Nel caso esaminato la società non aveva provato di aver fatto
questo passaggio obbligato, esponendo il Codice.