LAVORO – Assunzioni dal 13 agosto: istruzioni INL per adempiere ai nuovi obblighi

Assunzioni dal 13 agosto: istruzioni INL
per adempiere ai nuovi obblighi


di Alessandra Gualtieri
Istruzioni INL per datori di lavoro e committenti sulle assunzioni dal 13
agosto: come assolvere i nuovi obblighi informativi ai lavoratori, caso
per caso.
Con la circolare n. 4/2022 del 10 agosto 2022, l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro (INL) fornisce chiarimenti, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, sul Decreto Trasparenza, forndendo le prime indicazioni
interpretative sul DLgs 104/2022 recante “Attuazione della direttiva (UE)
2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019,
relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea“.
Si tratta delle nuove regole in vigore dal 13 agosto, che impongono ai datori
di lavori maggiori vincoli in tema di tutela del diritto d’informazione del
lavoratore sul proprio contratto e sulle condizioni di lavoro. Per gli
inadempienti sono previste sanzioni anche molto pesanti.
In pratica, il diritto d’informazione sul lavoro riconosciuto ai dipendenti privati
viene esteso anche a quelli della PA, ai lavoratori in somministrazione, agli
intermittenti, ai collaboratori (sia per la collaborazione coordinata e
continuativa sia per la collaborazione etero-organizzata), alle prestazioni
occasionali, ai lavoratori marittimi e della pesca (regole a parte per i lavoratori
domestici).
In particolare, la circolare INL affronta le diverse casistiche e fattispecie,
specificando gli obblighi informativi connessi alla instaurazione di ogni nuovo
rapporto di lavoro da seguire nei singoli contratti, spiegando nella pratica
come si applicano le modifiche al DLgs 152/1997. La nuova disciplina prevede
tre livelli di informazione da fornire:

  1. base (per tutti i rapporti di lavoro);
  2. digitali (aggiuntive in presenza di sistemi decisionali o di
    monitoraggio automatizzati del lavoro);
  3. informazioni estere (ulteriormente aggiuntive se il lavoro sia
    prestato all’estero).
    Per i datori di lavoro, l’obbligo di base si assolve consegnando al lavoratore
    il contratto individuale scritto o copia della comunicazione di instaurazione del
    rapporto (la cosiddetta CO – Comunicazione Obbligatoria). Per i
    committenti, l’obbligo informativo va assolto nei limiti di compatibilità in base
    al tipo di prestazione richiesta. Per le prestazioni occasionali, basta la
    consegna al lavoratore, anche per via elettronica, di una dichiarazione con le
    informazioni fornite all’INPS, su piattaforma online.
    Per il lavoro domestico (colf o badanti) serve un contratto scritto da
    consegnare prima al lavoratore, a pena sanzione da 250 a 1.500 euro. Per le
    prestazioni tramite Libretto Famiglia non sono invece previsti nuovi obblighi.
    Tutti i dettagli nella Circolare INL del 10 agosto.
    fonte: PMI.IT

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