LAVORO – Permessi 104 e priorità nel lavoro agile: novità dal decreto su conciliazione vita -lavoro

Permessi 104 e priorità nel lavoro agile: novità
dal decreto su conciliazione vita-lavoro


di Salvatore Cortese
Per i lavoratori che fruiscono dei c.d. permessi 104 per l’assistenza di soggetti
con disabilità grave, il recente decreto legislativo n. 105/2022 – attuativo della
direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
giugno 2019 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i
genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del
Consiglio – ha introdotto significative novità, in vigore dal 13 agosto 2022.
In particolare, l’articolo 3 del D.lgs. n. 105/2022, nel sostituire l’articolo 33,
comma 3, della legge n. 104/1992, ha previsto che il lavoratore dipendente,
pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito
coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per
assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia
ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia:
● coniuge,
● parte di un’unione civile,
● convivente di fatto,
● parente o affine entro il secondo grado.
In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di
un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti
da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, il diritto è
riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità
in situazione di gravità.
Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, la novellata disposizione
prevede, inoltre, che per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in
situazione di gravità, il diritto possa essere riconosciuto, su richiesta, a più
soggetti tra quelli sopra elencati, che potranno fruirne in via alternativa tra
loro.
Previsto, altresì, il diritto per il lavoratore di poter prestare assistenza nei
confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che
si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto o
di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità
abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Priorità per l’accesso allo smartworking – Attraverso l’introduzione,
nell’articolo 33 della legge n. 104/1992, del nuovo comma 6-bis, ai lavoratori
che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 33
è riconosciuto il diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile ai sensi
dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 81/2017 (anch’esso modificato dal
D.lgs. n. 105/2022).
In conseguenza delle suddette modifiche, i datori di lavoro (pubblici e privati)
che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità
agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di
esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e
dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel
caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte
del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di
gravità accertata o che siano caregivers.

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