FORMAZIONE E LAVORO – La riforma ITS in 20 punti, passo dopo passo – Tutto quello che c’è da sapere sul testo approvato dal Parlamento ed entrato in vigore lo scorso 27 luglio

La riforma ITS in 20 punti, passo dopo
passo
Tutto quello che c’è da sapere sul testo approvato dal Parlamento ed
entrato in vigore lo scorso 27 luglio


La riforma sugli Istituti Tecnici Superiori è entrata ufficialmente in vigore lo
scorso 27 luglio, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del testo
approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 12 luglio. Il
provvedimento è frutto di un lavoro parlamentare durato circa un anno e
mezzo, caratterizzato da tre letture (Camera, Senato e nuovamente Camera)
e un confronto costante tra le principali forze politiche. La riforma è una delle
poche leggi di iniziativa parlamentare su cui si è registrato un largo consenso:
è stata votata dalla maggior parte dei partiti che siedono negli scranni di
Montecitorio e Palazzo Madama.
Su TuttoIts vi abbiamo raccontato l’iter rapido (seppure con qualche “stop and
go”) della riforma, primo provvedimento organico in grado di ridefinire la
governance degli Istituti dopo il dpcm del 2008. Vi abbiamo anche spiegato i
10 punti fondamentali della legge e raccontato gli aspetti principali del
provvedimento. Adesso vi proponiamo un guida più corposa: ecco i 20 punti
da conoscere della riforma ITS.
La riforma ITS è entrata ufficialmente in vigore

  1. Priorità strategica
    Costituirà “priorità strategica” per gli ITS la formazione
    professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi
    in relazione “alla transizione digitale, anche ai fini dell’espansione dei servizi
    digitali negli ambiti dell’identità, dell’autenticazione, della sanità e della
    giustizia, all’innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde
    e alla transizione ecologica” nonché “alle infrastrutture per la mobilità
    sostenibile”.
  2. Cambia il nome
    Con la riforma approvata dal Parlamento gli ITS cambiano nome: si passa da
    Istituti Tecnici Superiori a Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).
  3. Chi accede ai percorsi
    Nel testo che ridefinisce la governance degli Istituti viene specificato che
    potranno accedere ai percorsi ITS giovani e adulti in possesso di un
    diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma
    quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un
    certificato di specializzazione dei corsi di istruzione e formazione tecnica
    superiore di almeno 800 ore.
  4. Nuove aree tecnologiche
    Arrivano novità per le aree tecnologiche. Al momento ne esistono 6:
    efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove
    tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività
    culturali e tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
    La riforma punta ad allargare il numero delle aree che sono state introdotte
    dal dpcm del 2008, uno dei provvedimenti alla base dello sviluppo degli Istituti
    Tecnici Superiori. Sarà un decreto del ministero dell’Istruzione, da adottare
    entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, a individuare
    una serie di aree tecnologiche che dovranno fare riferimento ad ambiti come
    transizione ecologica o transizione digitale.
  5. La durata dei percorsi
    La riforma suddivide i percorsi ITS su due livelli, a seconda del Quadro
    europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European
    qualification framework, Eqf). Ci sono i percorsi biennali di quinto livello Eqf
    dalla durata di quattro semestri e almeno 1.800 ore di formazione. Previsti poi
    i percorsi triennali di sesto livello Eqf, suddivisi in sei semestri e almeno 3.000
    ore di formazione. In entrambi i due casi le attività comprendono ore di
    teoria, pratica e laboratorio.
  6. Stage e tirocini
    Gli stage aziendali e i tirocini formativi saranno obbligatori almeno per il
    35% della durata del monte orario complessivo dei percorsi ITS. Potranno
    essere svolti anche all’estero e saranno sostenuti da borse di studio
  7. La governance
    Per dare vita a un nuovo ITS in una provincia serviranno almeno una scuola
    secondaria di secondo grado del territorio (con un’offerta formativa
    attinente) e una struttura formativa accreditata dalla Regione, situata
    anche in una provincia diversa da quella sede della fondazione. Saranno
    necessarie anche una o più imprese legate all’uso delle tecnologie di cui si
    occuperà l’Istituto Tecnico Superiore. E ancora: un ateneo o un’istituzione
    dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) o un Istituto di
    ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) oppure un ente di ricerca.
    Le istituzioni Afam vengono quindi equiparate dalla riforma alle università.
    Inoltre non sarà più obbligatoria la presenza degli enti locali nelle Fondazioni.
  8. Raccordo con le istituzioni universitarie
    ITS e istituzioni universitarie, nella loro autonomia, “rendono organici i
    loro raccordi attraverso i patti federativi”, con l’obiettivo di realizzare
    “percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di
    apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento
    professionale”.
    La riforma specifica che i patti federativi potranno prevedere “nel confronto
    con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di
    percorsi per l’innalzamento e la specializzazione delle competenze dei
    lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni (Cig)”,
    per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che potranno
    “costituire credito formativo per l’eventuale conseguimento di lauree a
    orientamento professionale”.
  9. Finanziamento stabile
    Gli Istituti Tecnici Superiori potranno contare sul Fondo per l’istruzione
    tecnologica superiore, istituito nello stato di previsione del ministero
    dell’Istruzione. Si tratta di un finanziamento stabile per gli ITS: sono previsti
    a partire da quest’anno 48,35 milioni di euro. Il Fondo finanzierà
    prioritariamente la realizzazione dei percorsi formativi, il potenziamento dei
    laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate, nonché
    l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie e le borse di studio.
  10. Presidenza alle imprese
    Le imprese fondatrici e partecipanti esprimeranno il presidente della
    Fondazione ITS, cioè il legale rappresentante.
  11. Credito d’imposta
    L’articolo 4 della riforma prevede un credito d’imposta al 30% per le
    imprese che decidono di investire negli ITS. Il credito sale al 60% se
    l’erogazione avviene nelle province in cui il tasso di disoccupazione è
    superiore a quello medio nazionale.
  12. Monte orario lezioni
    La docenza degli Istituti Tecnici Superiori dovrà arrivare per almeno il 60%
    delle ore complessive dal mondo del lavoro.
  13. Coinvolgenti docenti scuole
    La riforma specifica che il coinvolgimento nei percorsi ITS dei docenti
    delle istituzioni scolastiche avverrà “a condizione che esso sia compatibile
    con l’orario di insegnamento e di servizio, nonché con l’assolvimento di
    tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o
    maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”.
  14. Monitoraggio
    Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi di sesto livello
    Eqf degli ITS, sarà realizzato congiuntamente dal ministero dell’Istruzione e
    dal ministero dell’Università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di
    enti pubblici vigilati o controllati, ossia riconosciuti a livello nazionale per le
    attività di valutazione della formazione superiore.
  15. Comitato nazionale
    Viene istituito il “Comitato nazionale ITS Academy”, che avrà compiti di
    consulenza e proposta, ovvero di consultazione delle associazioni delle
    imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle
    fondazioni ITS, con l’obiettivo di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di
    figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.
  16. Anagrafe studenti
    Arriva al ministero dell’Istruzione (Mi) l’anagrafe degli studenti iscritti ai
    percorsi ITS. Criteri e modalità della costituzione dell’anagrafe vengono
    rimandati però a un decreto attuativo (la riforma ne richiede diversi per una
    serie di misure).
  17. Reti di coordinamento
    Il Mi dovrà poi promuovere la costituzione di “Reti di coordinamento di
    settore e territoriali” per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di
    laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS di regioni diverse.
    Le reti di coordinamento si riuniranno almeno due volte l’anno.
  18. Orientamento
    La riforma contiene anche misure per far conoscere gli ITS a giovani e
    famiglie. Previste campagne informative, attività di orientamento a partire
    dalla scuola secondaria di primo grado, anche con l’obiettivo di favorire
    l’equilibrio di genere nelle iscrizioni ai percorsi ITS.
  19. Verifiche finali
    Le verifiche finali delle competenze acquisite nei percorsi ITS saranno
    condotte da commissioni d’esame costituite in modo da assicurare la
    presenza di: “rappresentanti della scuola, dell’università, delle istituzioni
    dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e della formazione
    professionale” e di esperti del “mondo del lavoro, dell’università, delle
    istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca
    scientifica e tecnologica”.
  20. Accreditamento temporaneo
    La riforma è entrata in vigore lo scorso 27 luglio. Da quel momento e per
    almeno un anno ( 27 luglio 2023), si riterranno “accreditate
    temporaneamente” le Fondazioni ITS che lo sono già prima del 31 dicembre
    2019 e quelle accreditate da quel momento ed entro la data di entrata in
    vigore della riforma (27 luglio), purché abbiano almeno un percorso attivo con
    un numero di iscritti non inferiore al 50% della media nazionale “degli iscritti ai
    medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non
    esclusiva”.
    Sarà un decreto del ministero dell’Istruzione a stabilire “modalità semplificate
    di accreditamento” per gli Istituti già esistenti alla data di entrata in vigore della
    riforma.

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