La nuova riforma della giustizia tributaria
di Paola Sabatino
Il 1° settembre 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n.
130/2022, relativa alla riforma della giustizia e del processo tributario. In
attuazione degli obiettivi del PNRR, incentrati sul miglioramento della qualità
delle sentenze tributarie e della riduzione del contenzioso presso la Corte di
Cassazione, il legislatore ha puntato sulla riforma dell’ordinamento degli
organi speciali di giustizia tributaria e sull’introduzione di istituti processuali
volti non solo a deflazionare il contenzioso esistente ma anche a incentivare
l’uniformità dei giudizi in materie analoghe.
Nello specifico l’articolo 1, della citata legge, contiene le disposizioni in
materia di ordinamento giudiziario tributario. Il comma 1, del medesimo
articolo sostanzialmente modifica il D.lgs. n. 545/92, il quale disciplina
l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione
degli Uffici di collaborazione. In particolare, il provvedimento modifica la
denominazione delle Commissioni Tributarie in corti di Giustizia Tributaria;
stabilisce che la giurisdizione tributaria di merito è esercitata dai Giudici
Tributari presenti nel ruolo unico nazionale alla data del 1° gennaio 2022 e dai
magistrati tributari di nuova nomina, il cui organico sarà di 448 unità presso le
Corti di Giustizia Tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di
giustizia tributaria di secondo grado.
Con riguardo alla composizione delle sezioni, l’articolo 1, chiarisce che, a
ciascuna sezione saranno assegnati, oltre a un presidente e un
vice-presidente, almeno due magistrati o giudici tributari.
La nomina di magistrato tributario – Viene, inoltre, modificato l’articolo 4 del
D.lgs. n. 545/92, che disciplina i giudici delle Corti di Giustizia Tributaria di
primo grado, stabilendo che la nomina a magistrato tributario si consegue
mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli
che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere
attivata la procedura di reclutamento. I requisiti per poter partecipare al
concorso sono:
● laurea in Giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario
di durata non inferiore a 4 anni, oppure laurea magistrale in Scienze
dell’Economia (Classe LM-56) o in Scienze Economico-aziendali
(Classe LM-77) o titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati;
● cittadinanza italiana;
● esercizio dei diritti civili;
● condotta incensurabile;
● non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso in
esame;
● altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Una novità riguarda anche l’età, passa infatti da 72 a 67 anni il requisito di età
che i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria non devono aver superato
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso.
Il concorso sarà articolato in:
● una prova scritta, che ha la prevalente funzione di verificare la capacità
di inquadramento logico sistematico del candidato e che consiste nella
redazione di due elaborati teorici (rispettivamente vertenti sul diritto
tributario e sul diritto civile o commerciale);
● una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario;
● una prova orale.
I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del summenzionato
concorso svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le Corti di
Giustizia Tributaria con la partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle
controversie rientranti nella relativa competenza in composizione collegiale.
Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari
affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di
affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al
conferimento delle funzioni giurisdizionali.
Sarà, inoltre istituita, in base a quanto previsto dall’articolo 3, della legge n.
130/2022, presso la Corte di Cassazione, una sezione civile incaricata
esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.
Sospensione dell’atto impugnato – L’articolo 4, della legge n. 130/2022, reca
una serie di modifiche all’articolo 47 del D.lgs. n. 546/92 che disciplina la
sospensione giurisdizionale dell’esecuzione dell’atto impugnato. Nello
specifico l’articolo 4, interviene sul comma 2 dell’articolo 47, introducendo un
termine (non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza) entro il
quale il Presidente deve fissare con decreto la trattazione dell’istanza di
sospensione per la prima camera di consiglio utile; disponendo che ne sia
data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima e, prevedendo
che, l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non possa in ogni
caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.
Modifica, inoltre, il comma 4, del medesimo articolo 47, nel quale viene
disposto che, il collegio provvede sulla domanda cautelare nella stessa
udienza di trattazione della relativa istanza.
Lo stesso articolo 4, attribuisce alla competenza del giudice monocratico in
primo grado le controversie entro il limite di 3.000,00 euro di valore, con
l’obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di Giustizia Tributaria di
primo grado. Ai fini della determinazione del valore della lite si intende quello
determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del D.lgs. n. 546/92. Si tiene
conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.
Sono escluse dalla competenza del giudice monocratico le controversie di
valore non determinabile.
Prova testimoniale – A parere di chi scrive particolare importanza assume “la
prova testimoniale”. Viene infatti, introdotta la possibilità per il giudice tributario
di ammettere la prova testimoniale, in forma scritta, in presenza di specifici
presupposti. Si ricorda che, attualmente l’articolo 7, del D.lgs. n. 546/92
esclude nel processo tributario l’ammissione della prova testimoniale. Qualora
la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela
di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze oggettive diverse da
quelle attestate dal pubblico ufficiale. Rimane, comunque, escluso il
giuramento.
Mancata conciliazione – È previsto un addebito delle spese di giudizio,
maggiorate del 50 per cento, per la parte che dopo non aver accettato una
proposta di conciliazione si veda riconosciuta nel merito una pretesa inferiore
a quanto previsto in sede di conciliazione. Inoltre, in caso di rigetto del
reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la
soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in
sede di reclamo o mediazione, comporti per la parte soccombente la
condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può
rilevare inoltre ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del
funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la
proposta di mediazione.
La richiamata legge n. 130/2022, introduce nel più volte menzionato D.lgs. n.
546/92, l’istituto della conciliazione su proposta del giudice tributario. La nuova
disposizione prevede che, per le controversie soggette a reclamo, la Corte di
giustizia tributaria possa proporre alle parti una conciliazione, avuto riguardo
all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.
La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza.
Iscrizione a ruolo – L’articolo 4, comma 2, della legge di riforma, modifica
l’articolo 15 del D.P.R. n 602/73 in tema di iscrizione nei ruoli in base ad
accertamenti non definitivi. Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del D.P.R. n.
602/1973, le imposte, i contributi e i premi corrispondenti agli imponibili
accertati ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a
titolo provvisorio nella misura di 1/3 nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di
accertamento. La riforma prevede che la sospensione della riscossione degli
importi in esame operi altresì in caso di accoglimento dell’istanza di cui
all’articolo 47, del D.lgs. n. 546/92.
Partecipazione alle udienze – Viene prevista la possibilità per le parti di
partecipare all’udienza da remoto. A tal fine viene modificato l’articolo 16,
comma 4 , del D.L. n. 119/2018, con effetto per i giudizi instaurati, in primo e
in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023. La richiesta di
udienza da remoto può essere presentata dalle parti nel primo atto difensivo
oppure attraverso un’apposita istanza da depositare in segreteria almeno 20
giorni liberi prima della data di trattazione. L’udienza si tiene a distanza se la
richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo.
Giudizi pendenti – L’articolo 5 della legge n. 130/2022, reca disciplina della
definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di
Cassazione. Pertanto, le controversie tributarie, pendenti alla data del 15
luglio 2022, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti integralmente
soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, non sia
superiore a euro 100.000,00, possono essere definite, a domanda dei soggetti
legittimati, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della
controversia. Le controversie che alla stessa data, l’Agenzia delle Entrate
risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle
quali non sia superiore a euro 50.000,00, possono essere definite, a domanda
dei soggetti legittimati, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del
valore della controversia.