Eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare
italiano: criteri e modalità di utilizzo del Fondo
Previsti contributi in conto capitale non superiori al 70% delle
spese totali ammissibili
di Pietro Mosella
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 202 del
30-08-2022) il decreto 4 luglio 2022 del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Mipaaf), recante la “Definizione dei criteri e delle
modalità di utilizzazione del Fondo di parte capitale per il sostegno delle
eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”.
L’intervento, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 869, della
Legge n. 234/2021, è finalizzato a promuovere e sostenere le imprese di
eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria ed a valorizzare il
patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.
Tale decreto, quindi, disciplina i limiti, i criteri e le modalità per la concessione
e l’erogazione dei contributi, a fronte d’investimenti in macchinari professionali
ed altri beni strumentali durevoli.
Le risorse disponibili per la concessione dei contributi in questione sono pari a
complessivi 56 milioni euro, di cui: 25 milioni di euro per l’anno 2022 e 31
milioni di euro per l’anno 2023.
Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione
della misura, il Ministero si avvale di Invitalia, quale soggetto gestore.
I beneficiari – Per quanto concerne i soggetti che possono beneficiare delle
agevolazioni in questione, si tratta delle imprese in possesso dei seguenti
requisiti:
● a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11
(«Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite
ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni
o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data
di pubblicazione del decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI,
SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti
alimentari acquistati nello stesso periodo;
● b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30
(«Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione
di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite ed iscritte come
attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o,
alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di
pubblicazione del decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e
prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari
acquistati nello stesso periodo;
● c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in
liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale
o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa
vigente;
● d) non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal
regolamento di esenzione;
● e) sono iscritte presso INPS o INAIL ed hanno una posizione
contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di
regolarità contributiva (DURC);
● f) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
● g) hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di
provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Mipaaf;
● h) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato
in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 maggio 2007 («Impegno Deggendorf»).
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese nei cui confronti sia
stata applicata sanzione interdittiva o i cui legali rappresentanti o
amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati
condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile.
Spese ammissibili – Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di
macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di
fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da
terzi che non hanno relazioni con l’impresa.
I beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale
dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.
Il decreto specifica, altresì, che i pagamenti delle spese in questione, devono
essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati
all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del
pagamento.
Non sono ammesse, invece, le spese sostenute prima della presentazione
della domanda di contributo, nonché una serie di spese elencate
analiticamente all’articolo 6, comma 4, del decreto in esame.
Contributo concedibile e presentazione delle domande – È stabilito, inoltre,
che a valere sulle risorse disponibili e precedentemente elencate, può essere
concesso dal Mipaaf alle imprese un contributo in conto capitale non
superiore:
● a) al 70% delle spese totali ammissibili;
● b) a 30 mila euro per singola impresa.
I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis.
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione
saranno definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in
commento (prevista il giorno successivo alla pubblicazione sul sito
istituzionale del Ministero), con Provvedimento del direttore della Direzione
generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del
Mipaaf, al quale saranno allegati, inoltre, gli schemi in base ai quali dovranno
essere presentate le domande di agevolazione.
Con il medesimo Provvedimento saranno definiti anche gli ulteriori elementi e
le precisazioni utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo,
comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili. Da ultimo,
si precisa che, le imprese, potranno presentare una sola domanda di
agevolazione.
fonte: FISCALFOCUS