Decreto Aiuti bis: per il 2022, innalzamento
dell’esenzione per i fringe benefit
Il Decreto Aiuti bis ha previsto, solo per il 2022, l’aumento del limite di
esenzione per i fringe benefits concessi ai lavoratori dipendenti da 258,32
euro a 600 euro. L’agevolazione è per di più cumulabile con il bonus
carburante (ulteriori 200 euro). Vediamo allora in questo approfondimento
entro quali limiti è possibile usufruire dell’agevolazione
Il D.L. n. 115 del 2022 (cd. Decreto Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del
2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2022, contiene
importanti misure fiscali in materia di reddito di lavoro dipendente, finalizzate a
sostenere i consumi dei contribuenti, gravati dall’acuirsi della crisi delle
materie prime e del settore energetico.
Il riferimento è, in particolare, all’art. 12 del Decreto, ai sensi del quale:
«Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto
dall’art. 51, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi
prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate
ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze
domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas
naturale entro il limite complessivo di euro 600».
La nuova disposizione costituisce, dunque, una deroga a quanto previsto
dall’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR, in quanto viene innalzata la
soglia di esenzione ordinariamente prevista in 258,32 euro ed ampliato il
campo applicativo dell’esenzione medesima.
Difatti, per l’anno 2022, l’esenzione dei fringe benefit è portata a 600 euro e
include anche le spese delle utenze domestiche.
Si analizzano, di seguito, i presupposti applicativi dell’art. 12, D.L. n.
115/2022.
Esenzione fringe benefit fino a € 600: presupposti soggettivi
Da un punto di vista soggettivo, la misura prevista dall’art. 12, D.L. n.
115/2022 è rivolta a tutti i datori di lavoro (pubblici o privati) che svolgono
un’attività commerciale, un’arte o una professione e gli enti non commerciali.
Per il datore di lavoro, il costo sostenuto per l’assegnazione dei fringe
benefit e per le somme anticipate o rimborsate per il pagamento delle utenze
domestiche è integralmente deducibile dal reddito.
Sempre in relazione all’ambito soggettivo dell’agevolazione, l’art. 12 fa
riferimento ai “lavoratori dipendenti”. Ciò lascerebbe intendere che beneficiari
della norma siano solo i titolari di un contratto di lavoro subordinato (art.
2094 codice civile) e non anche titolari di forme di contratto di lavoro diverse.
Tale specifico aspetto potrebbe creare una incoerenza tra la nuova
disposizione e l’art. 51, comma 3, TUIR, cui la stessa rinvia per gli aspetti
applicativi.
L’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR prevede, come noto, la regola
generale dell’esenzione dei fringe benefit entro la soglia ordinaria di 258,32
euro.
La medesima disposizione è rivolta non ai “lavoratori dipendenti”, bensì più in
generale alla categoria dei dipendenti, lasciando presagire la sua applicabilità
anche a forme contrattuali diverse, ma affini al lavoro dipendente e previste
proprio dall’art. 50 TUIR, il cui reddito come detto, in ragione del rinvio dell’art.
52 TUIR è determinato secondo l’art. 51.
Si possono menzionare, ad esempio, figure, come i co.co.co. o i lavoratori
con contratto a progetto, presenti in azienda per un periodo di tempo
limitato.
Il Legislatore, invece, scegliendo di adoperare nell’art. 12 del Decreto Aiuti bis
il termine “lavoratore dipendente”, sembrerebbe riservare l’esenzione
provvisoria a una platea più ristretta di beneficiari, escludendo i percettori di
redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente.
Tuttavia, ciò potrebbe portare a delle incoerenze; su tale aspetto, è
auspicabile un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria che
confermi invece che l’innalzamento possa applicarsi alla categoria più
generale dei dipendenti.
Presupposti oggettivi: incluse anche le utenze domestiche
Da un punto di vista oggettivo, l’art. 12, D.L. n. 115/2022 continua a riservare
l’esenzione dal reddito di lavoro dipendente – nel limite complessivo di euro
600 annui – a “beni ceduti” e “servizi prestati”; in linea con quanto previsto
dall’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR, il Legislatore esenta, quindi,
l’assegnazione in natura di beni e servizi ai lavoratori dipendenti.
La novità recata dal menzionato art. 12 concerne, invece, l’estensione
dell’esenzione ivi prevista anche alle “somme erogate o rimborsate” per il
pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato,
dell’energia elettrica e del gas naturale.
Come accennato, prima della novella in esame, i fringe benefit esentasse
potevano essere assegnati dal datore di lavoro al lavoratore dipendente solo
in natura e non mediante la dazione di somme di danaro.
Ai sensi della nuova disposizione del Decreto Aiuti bis, costituiscono, oggi,
utilità esenti anche le somme di denaro attribuite dal datore, direttamente o
sotto forma di rimborso, per il pagamento di utenze domestiche.
L’art. 12, D.L. n. 115/2022 pone l’accento sullo scopo che è necessario
realizzare attraverso le somme erogate, senza fornire, tuttavia, specifiche
indicazioni in merito.
In merito alla nozione di “utenza domestica”, in assenza di un’espressa
indicazione e dal momento che l’art. 12, D.L. n. 115/2022 richiama l’art. 51,
comma 3, TUIR, l’utenza domestica potrebbe essere intestata tanto al
lavoratore dipendente quanto al coniuge o ai familiari, ex art. 12 TUIR.
Inoltre, l’utilizzo dell’espressione “utenze domestiche” consentirebbe di
includervi il contratto di fornitura riferito a un immobile nella disponibilità del
lavoratore dipendente o del proprio familiare (titolare del diritto di proprietà o di
altro diritto reale, ovvero detentore in qualità di locatario o comodatario) e a
nulla rileverebbe a quale titolo sarebbe occupato l’immobile, ovvero se si tratti
della prima o di una seconda casa.
Il medesimo contratto di fornitura potrebbe, poi, riguardare l’abitazione, di
residenza o meno, e le relative applicazioni, inclusi i locali annessi o
pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di
consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli.
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Regole e modalità di assegnazione
Per quanto riguarda le regole sottese all’assegnazione delle utilità di cui all’art.
12, D.L. n. 115/2022, trattandosi di beni, servizi e somme qualificabili come
fringe benefit, di cui all’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR, esse possono
essere assegnate anche a singoli lavoratori dipendenti.
Non è, infatti, richiesto, per l’applicazione del regime di esenzione, che tali
valori siano assegnati alla generalità dei dipendenti o categoria di essi,
come invece accade per altri valori destinatari dell’esclusione totale o parziale
dal reddito di lavoro dipendente (ad esempio, i benefit di utilità sociale, ex art.
51, comma 2, lett. f), TUIR).
Né è richiesta alcuna formalità per l’attribuzione dei valori medesimi, in quanto
i fringe benefit possono essere assegnati volontariamente, con accordo di
primo (CCNL) o secondo livello (aziendale o territoriale) o regolamento
aziendale.
Guardando, poi, alle modalità di erogazione dei benefit di cui all’art. 12 del
Decreto Aiuti bis, i «beni ceduti» e i «servizi prestati» possono essere erogati
anche sotto forma di buoni rappresentativi, ossia documenti di
legittimazione (art. 2002 codice civile), come previsto dall’art. 51, comma
3-bis, TUIR, secondo cui:
«Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni,
prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire
mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale».
Relativamente al sostegno delle spese per le utenze domestiche, l’art. 12,
D.L. n. 115/2022 prevede l’erogazione di tale benefit attraverso la dazione di
somme di denaro, a titolo di anticipo o di rimborso della spesa sostenuta dal
lavoratore dipendente.
Poiché le somme di danaro possono ricadere nell’esenzione prevista dall’art.
12 del Decreto Aiuti bis solo se utilizzate per lo scopo prefissato, sul
datore di lavoro che deve applicare l’esenzione come sostituto d’imposta
graverebbero specifici oneri documentali.
Egli dovrebbe acquisire e conservare idonea documentazione attestante che
le somme erogate o rimborsate siano state impiegate dal lavoratore
dipendente per lo scopo prefissato.
Permangono dubbi, invece, sulla possibilità di rimborsare le bollette mediante
voucher. Infatti, da un lato, stando al tenore letterale dell’art. 51, comma
3-bis, TUIR, i voucher costituiscono una modalità di erogazione di beni,
prestazioni, opere e servizi e non anche di somme di denaro.
Dall’altro lato, tuttavia, in assenza di un divieto specifico, nulla vieterebbe di
assegnare il benefit per il sostenimento delle spese per le utenze domestiche
mediante documenti di legittimazione.
Anche in questo caso, dunque, è auspicabile un intervento chiarificatore
dell’Amministrazione finanziaria.
Carattere temporaneo della misura
Sotto il profilo temporale, la misura trova applicazione per i benefit assegnati
dal datore limitatamente al periodo d’imposta 2022.
Secondo il principio di “cassa allargata”, il momento di percezione coincide
con quello in cui il benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per
entrare in quella del dipendente e, cioè, nell’anno 2022 e fino al 12 gennaio
2023, sempre che si tratti di benefit maturato nel 2022.
In caso di attribuzione mediante voucher, a rilevare è il momento di
assegnazione degli stessi e non il loro materiale utilizzo, che, quindi, potrà
avvenire anche in successivi periodi d’imposta (Circolare 5/2018), sempre in
ossequio al principio di cassa.
Ne consegue che i buoni assegnati al dipendente nel 2022, anche in
conseguenza della conversione del premio in forma monetaria in fringe
benefit, non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente
entro il nuovo limite di esenzione di cui all’art. 12 del Decreto Aiuti bis e
potranno essere spesi anche in anni di imposta successivi al 2022.
Cumulabilità con il bonus carburante
Infine, è possibile affermare che, in assenza di un esplicito divieto, il nuovo
raddoppio dell’esenzione può ritenersi cumulabile con il bonus carburante
(art. 2, D.L. n. 21/2022), esente, per l’anno 2022, nel limite di euro 200 per
lavoratore.
Ciò in linea con quanto affermato dalla prassi, che lo ha considerato
un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale prevista dall’art. 51,
comma 3, TUIR (Circ. n. 27/E/2022).
Pertanto, limitatamente al periodo d’imposta menzionato, il lavoratore
dipendente potrà fruire di una soglia di esenzione complessiva pari a euro
800.
fonte: COMMERCIALISTA TELEMATICO