Flessibilità del congedo di maternità possibile anche senza l’invio dei certificati all’Inps

Flessibilità del congedo di maternità
possibile anche senza l’invio dei
certificati all’Inps


di Alice Chinnici
È possibile fruire del congedo di maternità in forma flessibile prevista dagli
articoli 16 e 20 del D.lgs. n. 151/2001, quindi un mese prima del parto e
quattro dopo oppure cinque mesi dopo il parto, senza l’obbligo di produrre
all’INPS la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la
salute della gestante e del nascituro, per continuare l’attività lavorativa nel
corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza. La documentazione sanitaria
dovrà comunque essere prodotta al datore di lavoro o al committente. Lo
comunica l’Inps con la Circolare n. 106/2022.
Il cambio di prassi amministrativa deriva dalla necessità di cercare di
contrastare il crescente aumento dei ricorsi amministrativi e in alcuni casi
anche giurisdizionali, nei quali è richiamata sempre più spesso la sentenza n.
10180/2013 della Suprema Corte di Cassazione in cui si afferma che “Se
accade […] che il certificato venga presentato oltre il settimo mese e la
lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salve le sue
eventuali responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione
e quindi l’INPS non corrisponderà la indennità di maternità per l’ottavo mese
di gravidanza. Se la certificazione viene nelle more acquisite, la lavoratrice
che aveva continuato a lavorare nell’ottavo mese usufruirà dell’astensione fino
al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall’INPS la relativa
indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile. La
mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro
nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze
previste nel testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della
indennità di maternità”.
Del resto, sia l’articolo 20 che l’articolo 16 del D.lgs. n. 151/2001 non
prevedono l’esplicito obbligo di produrre le certificazioni all’Istituto erogatore
dell’indennità lasciando, quindi, la relativa verifica alle Regioni e per esse al
Servizio sanitario nazionale, limitandosi semplicemente a richiedere che il
medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato
e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro.
Sulla base di tali argomentazioni, anche al fine di garantire un’applicazione
delle norme maggiormente aderente all’attuale contesto lavorativo sempre più
orientato verso forme di flessibilità, nonché a favorire la maggiore tutela delle
lavoratrici madri, l’Istituto previdenziale, con la Circolare in commento, precisa
che l’assenza o l’acquisizione non conforme al dettato normativo delle
suddette certificazioni sanitarie, non comporta conseguenze sulla misura
dell’indennità di maternità. Le stesse non dovranno essere inoltrate all’Inps,
ma solamente al datore di lavoro o al committente.
Resta fermo che il certificato telematico di gravidanza, di cui all’articolo 21 del
D.lgs. n. 151/2001, deve essere, comunque, trasmesso all’INPS da un medico
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, attraverso lo
specifico canale telematico.
Le nuove regole si applicano a tutte le lavoratrici dipendenti da datori di lavoro
del settore privato, nonché alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che vogliano
astenersi dall’attività lavorativa avvalendosi della flessibilità del congedo di
maternità oppure interamente dopo il parto.
Inoltre, su conforme parere ministeriale, il nuovo orientamento deve essere
adottato anche con riferimento alle domande già presentate e in fase
istruttoria, oltre a interessare, su richiesta da parte della lavoratrice
interessata, in via di autotutela, salvo intervenuta prescrizione, le domande
eventualmente definite in maniera difforme al medesimo predetto
orientamento. Con riferimento ai ricorsi amministrativi e ai giudizi in corso, le
Strutture territoriali porranno in essere, in autotutela, le attività necessarie per
la cessazione della materia del contendere

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