CREDITO ED INCENTIVI – Ombrello dello Stato anche per le imprese turistiche

Ombrello dello Stato anche per le
imprese turistiche


Misure agevolative per sostenere i finanziamenti e gli investimenti
di Cinzia De Stefanis
Facilitato l’accesso al credito per gli imprenditori che gestiscono un’impresa
esistente o per i giovani che intendono avviare una propria attività nel settore
turistico. Dal 10 ottobre 2022 sarà possibile presentare le richieste di
ammissione alla garanzia su singoli finanziamenti o portafogli di finanziamenti,
a valere sulla Sezione speciale “turismo” del fondo di garanzia delle Pmi.
È con la nota del 30 settembre 2022, che il Ministero del turismo comunica
dell’avvio della nuova sezione speciale del fondo Pmi dedicata alle imprese
turistiche, dando così attuazione alla linea progettuale del PNRR “Sostegno
alla nascita e al consolidamento delle Pmi del turismo”.
Sezione speciale Turismo – In attuazione all’articolo 2, 1 comma, del
decreto-legge n. 152/2021 è istituita la “sezione speciale turismo” del fondo
di garanzia per le Pmi, come previsto dal PNRR, misura M1C3.4 (Turismo
4.0), investimento 4.2 – fondi integrati per la competitività delle imprese
turistiche.
Gli interventi della sezione speciale sono finalizzati a facilitare l’accesso al
credito per gli imprenditori che gestiscono un’impresa esistente o per i giovani
che intendono avviare una propria attività nel settore turistico.
La Sezione Speciale Turismo, ha una dotazione di 358 milioni di cui:
● 100 milioni di euro per l’anno 2021;
● 58 milioni di euro per l’anno 2022;
● 100 milioni di euro per l’anno 2023;
● 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Una riserva del 50% è dedicata agli interventi volti al supporto degli
investimenti di riqualificazione energetica.
Ricordiamo inoltre che l’11 febbraio 2022 è stato siglato l’accordo tra il
Ministero del Turismo e il Ministero dello sviluppo economico che detta le
regole di accesso alla garanzia statale da parte delle imprese turistiche.
Imprese interessate -La sezione speciale è finalizzata ad agevolare l’accesso
al credito da parte:
● delle imprese alberghiere;
● delle strutture che svolgono attività agrituristica (legge 20 febbraio 2006,
n. 96), e dalle pertinenti norme regionali;
● delle strutture ricettive all’aria aperta;
● delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale,
ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i
parchi tematici;
● dei giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel
settore turistico.
Operazioni finanziarie garantite – Le garanzie possono essere rilasciate su
singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti finalizzati a:
● interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel
rispetto del principio “non arrecare un danno significativo”
(Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);
● assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e
garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
Modalità di intervento – La sezione interviene con le seguenti modalità:
● la garanzia è concessa a titolo gratuito;
● l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di
euro;
● sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti
non superiore a 499;
● la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata dalla
disciplina emergenziale prevista dal DL Liquidità (Dl 8 aprile 2020, n.
23). Successivamente alla sua scadenza, la copertura della garanzia
diretta è fissata nella misura massima del 70% dell’ammontare di
ciascuna operazione finanziaria;
● la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata dalla
disciplina emergenziale prevista dal DL Liquidità. Successivamente alla
sua scadenza, la copertura della riassicurazione è fissata nella misura
massima dell’80% dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di
garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino
la copertura dell’80%;
● le suddette percentuali di copertura della garanzia diretta e della
riassicurazione possono essere incrementate rispettivamente fino
all’80% e al 90%, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal
decreto del 26 gennaio 2012 (cd. decreto Fund Rising);
● non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle
operazioni finanziarie;
● per le operazioni di investimento immobiliare la garanzia può essere
cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
● la garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già
perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non
oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al
fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse
applicato, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
● sono ammissibili i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione
del debito del soggetto beneficiario, a condizione che:
○ il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo
soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad
almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione;
○ il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo
o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto
di rinegoziazione.

Valutazione dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie – La garanzia
è concessa senza applicazione del modello di valutazione (modello di rating
parte IX, lettera A 2) delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere
generale per l’amministrazione del fondo, anche in favore dei beneficiari finali
che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei
confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o
come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi della normativa di
Banca d’Italia, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima
del 31 gennaio 2020.
Garanzie sui portafogli finanziamenti – La sezione speciale turismo interviene
secondo le seguenti modalità:
● garanzia diretta, ossia rilasciando la garanzia sul portafoglio di
finanziamenti in favore del soggetto finanziatore, responsabile
dell’erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari e della
strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti;
● controgaranzia, ossia rilasciando la garanzia in favore di un confidi,
garante del soggetto finanziatore, con il quale il confidi medesimo
collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di
finanziamenti.
L’intervento è attuato attraverso il rilascio di una garanzia a copertura di una
quota non superiore all’80% della tranche junior del portafoglio di
finanziamenti, fino a un limite massimo di intervento:
● del 7,0% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero;
● dell’8,0% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui
il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della
realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di
programmi di investimenti.

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