LAVORO – Nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari: semplificazioni

Nulla osta al lavoro per cittadini
extracomunitari: semplificazioni


di Antonella Madia

In considerazione delle modifiche apportate dal cosiddetto Decreto
Semplificazioni, sono state migliorate le modalità di accesso al lavoro in
Italia per i cittadini extracomunitari.
Per tale ragione, tenuto conto anche dei flussi 2021, l’Ispettorato del
Lavoro fornisce alcuni chiarimenti relativamente alla necessità o meno
di asseverazione.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti per quanto riguarda le
novità in materia di semplificazioni per l’ingresso in Italia per motivi di
lavoro di cittadini extracomunitari di cui al Decreto Legge n. 73 del 21
giugno 2022.
In particolar modo, tenuto conto dei flussi 2021 e 2022, sono garantite
semplificazioni per l’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari,
attraverso il coinvolgimento dei professionisti di cui all’articolo 1 della
Legge n. 12/1979 così come delle organizzazioni sindacali di parte datoriale
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di
verificare i presupposti previsti dal Decreto Legislativo n. 286/1998 e dal DPR
n. 394/1999.
Novità e semplificazioni per l’ingresso e il lavoro di cittadini
extracomunitari
In particolar modo, è ormai noto che il Decreto Legge n. 73 del 21 giugno 2022,
entrato in vigore a partire dal 22 giugno 2022, prevede all’interno degli articoli 42, 43,
e 44, specifici percorsi di semplificazione per l’ingresso in Italia per motivi di
lavoro per il personale extracomunitario di cui ai flussi 2021 e 2022.
Con tale procedura, infatti, è sostituita la verifica – richiesta in precedenza
all’ITL – ai sensi del comma 8 dell’articolo 30-bis del DPR n. 394/1999
relativamente:
● all’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie;
● alla congruità del numero delle richieste presentate per il medesimo
periodo dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità
economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli
impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.
In tal modo, tale controllo viene interamente demandato:
● ai professionisti di cui all’articolo 1 della Legge n. 12/1979;
● alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale.
Quali indici verificare
Il comma 2 del medesimo articolo 44 prevede poi specifici criteri sulla base
dei quali i professionisti e le organizzazioni sindacali dovranno effettuare le
verifiche di congruità, ossia: tenere conto della capacità patrimoniale,
dell’equilibrio economico finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e
del tipo di attività svolta da parte dell’impresa in esame.
Qualora le verifiche effettuate abbiano esito positivo, il datore di lavoro
assieme alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero, rilascerà
apposita asseverazione dai professionisti o dalle associazioni datoriali
suddette.
Chiarimenti dall’INL sui flussi e sulla richiesta o meno di asseverazione
In ragione delle modifiche effettuate dal Legislatore, sull’argomento è ritornato
anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 3820 del 23 giugno
2022, con la quale vengono forniti chiarimenti relativamente al nulla osta al
lavoro.
Infatti, per quanto riguarda le domande per l’annualità 2021 relativamente
alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono state già effettuate da parte degli
ispettorati territoriali del lavoro, non troveranno applicazione le disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 citati, in tal caso, infatti, i datori di lavoro non saranno
tenuti a dell’asseverazione.
Per tale ragione – sempre per l’annualità 2021 – il Ministero dell’Interno fornirà
alle singole Prefetture gli elenchi delle istanze non definite, sia stagionali
che non stagionali, che rientrano nel limite delle quote stabilite da parte del
Decreto Flussi 2021 ai fini dell’emissione del nulla osta di cui all’articolo 42 (il
quale non è più subordinato al parere preventivo dell’ITL competente).
A tale gestione verranno ricondotte anche le pratiche in corso di istruttoria.
Non saranno ricomprese all’interno di questi elenchi le istanze per le quali
risulti invece già rilasciato il parere negativo della questura.
L’Ispettorato del Lavoro specifica però ulteriormente che l’asseverazione non
è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali appositi protocolli d’intesa nei quali si impegnano a rispettare i
requisiti di cui al comma 2.
Si ricorda infine che l’INL, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, può
comunque svolgere controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle
procedure previste da tale articolo.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota n. 3820 del 23 giugno 2022.
fonte: COMMERCIALISTE TELEMATICO


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