Buono fiere: dal 10 al 30 novembre la presentazione delle istanze di rimborso – Riguarda spese ed investimenti sostenuti per partecipare alle manifestazioni fieristiche ….

Buono fiere: dal 10 al 30 novembre la
presentazione delle istanze di rimborso
Riguarda spese ed investimenti sostenuti per partecipare alle
manifestazioni fieristiche


di Pietro Mosella
Dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre
2022, sarà possibile presentare l’istanza di rimborso del cd. “buono fiere” (si
veda l’articolo “Buono fiere per le imprese: dal 9 settembre via alle
richieste” dell’11 agosto 2022) per le spese e gli investimenti effettivamente
sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.
È quanto prevede il decreto direttoriale 18 ottobre 2022 del Ministero dello
sviluppo economico (MISE), il quale stabilisce termini e modalità per la
presentazione delle istanze di rimborso del suddetto buono, previsto
dell’articolo 25-bis del D.L. n. 50/2022 (cd. “decreto Aiuti”), convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 91/2022, assegnato secondo la procedura di cui
all’articolo 3, comma 9, del decreto direttoriale 4 agosto 2022 (si veda
l’articolo “Buono fiere: decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale” del 24
agosto 2022).
Termini e modalità di presentazione dell’istanza – Il summenzionato decreto
direttoriale del 18 ottobre 2022 prevede che, ai fini dell’erogazione
dell’agevolazione del “buono fiere”, i soggetti ai quali è stato assegnato il
buono, possono presentare al MISE un’apposita istanza di rimborso delle
spese e degli investimenti, di cui all’articolo 4 del decreto direttoriale 4 agosto
2022, effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni
fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sul sito istituzionale del
Ministero (www.mise.gov.it), esclusivamente per via telematica, attraverso la
procedura informatica accessibile nell’apposita sezione dello stesso sito
istituzionale.
Ai fini della corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto
a:
● provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il
Registro delle imprese;
● verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle
imprese.
Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di rimborso, al
soggetto istante è richiesto il possesso di una PEC attiva, in quanto, la
registrazione di quest’ultima nel Registro delle imprese, è condizione
obbligatoria per la presentazione dell’istanza ed il suo accertamento è
effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.
Le istanze di rimborso possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00
del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022. Esse, se
presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero
con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in
considerazione dal Ministero.
Compilazione dell’istanza – Nell’istanza di rimborso, oltre al possesso dei
requisiti di cui all’articolo 25-bis, comma 4, del “decreto Aiuti” (avere sede
operativa nel territorio nazionale, essere iscritto al Registro delle imprese,
ecc.), il soggetto richiedente deve dichiarare:
● a) l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato od
ottenuto l’autorizzazione a partecipare;
● b) in relazione alle manifestazioni fieristiche citate, i dati e le
informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti. Al riguardo,
sono ammissibili le spese di cui all’articolo 4 del decreto direttoriale,
anche se sostenute prima del 16 luglio 2022. Resta inteso che la data di
emissione dell’ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione
a saldo di tutti i pagamenti, non può essere successiva alla data di
presentazione dell’istanza di rimborso, fermo restando il termine di
validità del buono, di cui all’articolo 25-bis, comma 2, del “decreto Aiuti”;
● c) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali
da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”, ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento de minimis, come
esplicitato all’articolo 3, commi 4 e 5, del medesimo Regolamento;
● d) i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve
coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e
che può non corrispondere all’anno solare;
● e) l’importo del buono fiere richiesto a rimborso;
● f) l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su
cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.
In sede di presentazione dell’istanza, inoltre, il soggetto richiedente è tenuto
ad allegare:
● a) copia del buono fiere rilasciato dal MISE per il rimborso delle spese
di partecipazione alle manifestazioni fieristiche, ai sensi dell’articolo
25-bis del “decreto Aiuti”;
● b) copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con
il relativo dettaglio;
● c) documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle sopra citate
fatture;
● d) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la
quale il soggetto beneficiario attesta l’avvenuta, effettiva partecipazione
alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle
spese, fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 3, del decreto
direttoriale 4 agosto 2022 in relazione alle manifestazioni fieristiche in
programma nel mese di dicembre 2022;
● e) ove previsto, copia di un documento d’identità in corso di validità e
della tessera sanitaria del/dei titolare/i effettivo/i, i cui estremi sono stati
riportati nell’istanza.
È, altresì, stabilito che, l’istanza s’intende perfezionata solo a seguito
dell’assolvimento, ove previsto dal D.P.R. n. 642/1972, dell’adempimento
relativo all’imposta di bollo di importo pari a 16,00 euro, opportunamente
annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali
controlli.
Si ricorda, infine, che in virtù della validità del “buono fiere” fino al 30
novembre 2022, la mancata presentazione della richiesta di rimborso entro il
predetto termine, determinerà la decadenza dal beneficio.
fonte: FISCALFOCUS

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