Cassa integrazione, pronte le sanzioni
per chi salta la formazione: dal taglio
dell’assegno alla decadenza
di Alessio Mauro – LEGGI E PRASSI
Cassa integrazione, dalla decurtazione dell’assegno di CIGS fino alla
revoca integrale: pronte le sanzioni in caso di mancata partecipazione
alle attività di formazione. A definire le regole è il decreto del Ministerodel Lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2022, parte
degli interventi di riforma degli ammortizzatori sociali
Cassa integrazione, la mancata partecipazione alle iniziative di formazione
sarà sottoposta a sanzioni.
Dalla riduzione dell’assegno mensile fino alla decadenza dello stesso, a
definire le regole per i lavoratori percettori della CIGS è il decreto del Ministero
del Lavoro datato 2 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28
ottobre e in vigore da oggi.
Si tratta di un nuovo capitolo degli interventi previsti nell’ambito della riforma
degli ammortizzatori sociali delineata dalla Legge di Bilancio 2022 che, tra le
novità, ha collegato la percezione della cassa integrazione straordinaria
all’obbligo di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori.
La mancata partecipazione alle iniziative di formazione, senza giustificato
motivo, potrà portare alla decadenza dal diritto alla percezione della cassa
integrazione.
Cassa integrazione, pronte le sanzioni per chi salta la formazione:
dal taglio dell’assegno alla decadenza
Sono i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale
straordinari (CIGS) di cui al Capo III, Titolo I e II del decreto legislativo n.
148/2015 i destinatari delle nuove regole in materia di partecipazione
obbligatoria ai corsi di formazione e riqualificazione professionale.
Così come stabilito dal decreto del Ministero del Lavoro pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2022 e in vigore dal giorno successivo,
in caso di mancata partecipazione del lavoratore alle iniziative predisposte
sarà applicata una sanzione proporzionata alle ore complessivamente saltate,
secondo il seguente schema:
● taglio di un terzo delle mensilità della cassa integrazione straordinaria,
con un minimo di un mese di decurtazione, in caso di mancata
partecipazione nella misura compresa tra il 25 e il 50 per cento delle ore
complessive previste per ognuno dei corsi proposti;
● taglio della metà delle mensilità della CIGS, con un minimo di un mese,
in caso di mancata partecipazione nella misura compresa tra il 50 e l’80
per cento delle ore complessive per ognuno dei corsi proposti;● decadenza dal trattamento di integrazione salariale in caso di mancata
partecipazione in misura superiore all’80 per cento delle ore
complessive previste.
Queste le regole che si applicheranno dunque a chi non rispetterà il vincolo
della formazione obbligatoria. Il recupero della prestazione erogata salva gli
oneri relativi alla contribuzione figurativa e all’assegno al nucleo familiare
eventualmente erogato.
Cassa integrazione, mancata formazione senza sanzioni in caso di
giustificato motivo: dalla malattia ai gravi motivi familiari
documentati
Unica eccezione all’applicazione delle sanzioni determinate in relazione a
quanto stabilito dalla riforma degli ammortizzatori sociali è prevista in caso
di giustificato motivo, ossia nei seguenti casi:
● documentato stato di malattia o di infortunio;
● servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
● stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
● citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di
comparire da parte del magistrato;
● gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
● casi di limitazione legale della mobilità personale.
Costituirà inoltre giustificato motivo ogni altro impedimento oggettivo, oppure
causa di forza maggiore, ossia tutti i fatti e le circostanze che impediscono al
soggetto di partecipare alle iniziative, senza possibilità di valutazioni di
carattere soggettive o discrezionali.
Controlli degli ispettori del lavoro sulla partecipazione ai corsi di
formazione
Sarà nell’ambito dei controlli effettuati dal servizio ispettivo competente per
territorio che verrà verificato il rispetto delle regole in materia di partecipazione
ai corsi di formazione.
Se dai registri dell’ente che eroga la formazione emergeranno dunque
assenze ingiustificate verrà contestata la sanzione corrispondente ai lavoratoriinteressati, dandone successivamente comunicazione all’INPS ai fini
dell’applicazione della stessa.
Agli ispettori spetterà inoltre il compito di accertare il concreto svolgimento
della formazione secondo il programma stabilito dall’accordo sindacale.
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