SICUREZZA SUL LAVORO – Obblighi informativi e formazione sulla sicurezza: quali sono gli adempimenti per i datori di lavoro

Obblighi informativi e formazione sulla
sicurezza: quali sono gli adempimenti per i
datori di lavoro


di Paola Martinucci – Consulente del Lavoro in Genova, RSPP, formatore
sicurezza sul lavoro
Secondo quanto previsto dal decreto Trasparenza nell’informativa per il
lavoratore devono essere indicati gli obblighi a carico del datore di lavoro
inerenti la formazione, tra i quali rientrano certamente quelli sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Informazioni che devono essere fornite prima
dello svolgimento delle mansioni per cui il lavoratore è stato assunto. Ma
come si assolve l’obbligo? Per prima cosa occorre individuare la durata della
formazione sulla base delle diverse classificazioni aziendali o attraverso un
confronto con il RSPP dell’azienda. Solo dopo aver individuato la tipologia dei
corsi, in base al codice ATECO o alla mansione svolta dal lavoratore, si può
procedere con la corretta informativa.
Il decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022) ha apportato molte novità in
merito al contenuto dell’informativa sugli elementi essenziali del rapporto di
lavoro e sulle condizioni di lavoro. Tra le comunicazioni, deve essere
specificata anche il diritto del lavoratore a ricevere la formazione da parte del
datore di lavoro.
Nuovi obblighi e termini entro cui adempiere
Il lavoratore, oltre a essere informato sugli elementi riguardanti il contenuto
della prestazione lavorativa, ha diritto a ricevere le informazioni in merito alla
formazione che il datore di lavoro (o il dirigente) dovrà garantirgli per poter
svolgere in modo adeguato la propria mansione.
Tali comunicazioni devono essere effettuate al momento dell’instaurazione del
rapporto di lavoro e comunque prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Il
legislatore ha però specificato che alcune informazioni, tra cui il diritto a
ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, possono essere rese entro
un mese dall’inizio della prestazione lavorativa stessa.
Al riguardo è tuttavia essenziale ricordare che il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
stabilisce, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che la formazione
debba essere fornita al momento della “costituzione del rapporto di lavoro”
oppure in caso di trasferimento o cambio di mansioni o a seguito
dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, sostanze
o miscele pericolose. Pertanto, risulta inverosimile che l’informativa al riguardo
della formazione stessa avvenga entro un mese dall’inizio della prestazione.
È dunque opportuno comunicare al lavoratore da subito quali siano gli obblighi
formativi a carico del datore di lavoro (e del lavoratore stesso che dovrà
partecipare ai programmi formativi) e procedervi prima di adibirlo alle
mansioni per cui è stato assunto.
Il decreto Trasparenza ribadisce, inoltre, quanto indicato dal già citato D.Lgs.
n. 81/08 e s.m.i. in merito al fatto che la formazione si svolga, ove possibile,
durante l’orario di lavoro e, comunque, sia considerata a tutti gli effetti orario di
lavoro.
Scambio di informazioni sulla formazione pregressa
Seppur vero che durante la formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, la trattazione dei rischi va affrontata in base alla loro effettiva presenza
nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio in base
alle mansioni svolte e a quanto evidenziato nel documento di valutazione dei
rischi, il datore di lavoro può verificare la formazione già eseguita dal
lavoratore e, eventualmente, integrare quanto necessario.
Pertanto, appare molto utile invitare il lavoratore già nell’informativa che gli
viene consegnata all’instaurazione del rapporto di lavoro ad uno scambio di
informazioni in merito, richiedendogli eventuali attestati dei corsi svolti presso i
precedenti datori di lavoro al fine di verificarne la validità.
Ricevuti i relativi attestati, se il lavoratore possiede l’attestato relativo ai rischi
generici (svolto in base all’art. 37 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e all’Accordo Stato
Regioni del 21/12.2011), tale tipologia di formazione non dovrà essere
ripetuta. Mentre, per la formazione sui rischi specifici, se questi corrispondono
ai requisiti richiesti in base alle mansioni svolte, parte o tutta la formazione
obbligatoria in capo al nuovo datore di lavoro potrà essere ridotta, integrata o
semplicemente aggiornata alla scadenza opportuna.
Tipologia di corsi in base al codice ATECO o alla mansione
svolta
Nella comunicazione al lavoratore si dovranno inserire gli obblighi inerenti la
formazione. In questo ambito rientrano certamente gli obblighi previsti sulla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ricordiamo che la disciplina inerente la formazione è in attesa di un nuovo
Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano che doveva emanarsi entro il 30
Giugno 2022 e che dovrà prevedere l’accorpamento, la rivisitazione e la
modifica dei precedenti accordi attuativi.
Gli attuali accordi sulla formazione dei lavoratori in generale, sono stati
pubblicati nel 21 dicembre 2011, mentre formazione più specifica per l’utilizzo
di attrezzature a rischio è individuata dal successivo accordo del 22 febbraio
2012.
In generale, tutti i lavoratori devono ricevere una formazione generica di 4 ore
ed una formazione specifica che varia in base al codice ATECO (Attività
economica). Tali codici sono suddivisi in 3 gruppi: attività a rischio basso,
medio ed elevato in corrispondenza dei quali i corsi da svolgere sono di 4, 8 o
12 ore. Se, però, il lavoratore presta un’attività differente rispetto a quella
principale dell’azienda, possono essere svolte un numero di ore limitato per
tali mansioni. Ciò significa, ad esempio, che un’impresa edile sia identificata
con un codice ATECO elevato per il quale siano necessarie 12 ore di
formazione, ma l’impiegato che svolga mansioni esclusivamente
amministrative senza accesso in cantiere potrà svolgere un corso per rischio
basso di 4 ore (salvo diverse specifiche nel proprio documento di valutazione
dei rischi).
Per contro, se all’interno della valutazione dei rischi di una azienda con un
ATECO basso, si evidenzino rischi particolari, per i quali si renda necessaria
la programmazione di corsi adeguati alle effettive condizioni di lavoro, la
durata di tali corsi sarà inevitabilmente più elevata.
I codici At.Eco sono così classificati:

Cosa inserire in pratica nell’informativa
Per cui, si potrà procedere a specificare la durata della formazione se si
conoscono le diverse classificazioni aziendali o se si ha avuto un riscontro con
il RSPP dell’azienda che conosce le tipologie e le modalità di formazione da
somministrare ai lavoratori.
Svolta questa pre-analisi, si può procedere con la corretta informativa, al cui
interno, in base al codice ATECO potrà essere indicato:
Ricordarsi inoltre:

  • in base alle mansioni svolte la formazione sui rischi specifici potrà essere
    differente.
  • di richiedere eventuali attestati al lavoratore, con una eventuale
    comunicazione all’interno dell’informativa: “Si prega di consegnare copia degli
    attestati di formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro da lei svolti
    presso altri datori di lavoro per verificarne l’attuale validità”.
    fonte: IPSOA

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