RISPARMIO ENERGETICO – Riscaldamenti 2022: date e orari, obblighi e sanzioni

Riscaldamenti 2022: date e orari,
obblighi e sanzioni


Date e fasce orarie 2022 per la manutenzione e l’accensione degli
impianti termici di casa e del condominio: regole, zone climatiche e
sanzioni

Riscaldamenti 2022: date e orari,
obblighi e sanzioni
Date e fasce orarie 2022 per la manutenzione e l’accensione degli
impianti termici di casa e del condominio: regole, zone climatiche e
sanzioni
Con i primi freddi della stagione, privati e condomini devo provvedere per
tempo alla manutenzione degli impianti termici (art. 7 del DPR 74/13), da
non confondere con il controllo dell’efficienza energetica (la verifica dei fumi).
Per il 2022 si applicano regole straordinarie in considerazione degli obiettivi di
risparmio energetico dovuto alla crisi internazionale del gas.
Vediamo di seguito il calendario ordinario, quello straordinario 2022, i casi
particolari e le regole in capo a proprietari di immobili e amministratori di
condominio.
Calendario accensione riscaldamenti
Quali sono le date da rispettare per l’accensione? Come noto, il territorio
nazionale è suddiviso in sei zone in funzione delle temperature medie annue:
si va dalla zona A, più mite, fino alla zona F, dove è possibile tenere accesi i
riscaldamenti anche per tutto l’anno. Per conoscere date e fasce orarie in
cui è possibile accendere gli impianti termici in relazione alla propria zona
climatica di appartenenza, ci si riferisce ai dati della tabella A allegata al
D.P.R. n. 412/’93.
Regole per i riscaldamenti 2022
Una volta individuata la lettera di appartenenza, nel rispetto delle regole per il
solo 2022, ci si dovrà attenere alle relative date di messa in funzione degli
impianti. Per il 2022 si applica una riduzione di 15 giorni complessivi per
ciascuna fascia e di un’ora al giorno.Zona climatica Periodo e orario di accensione*
A 8 dicembre – 7 marzo / 5 ore giornaliere
B 8 dicembre – 23 marzo / 7 ore giornaliere
C 22 novembre – 23 marzo / 9 ore giornaliere
D 8 novembre – 7 aprile / 11 ore giornaliere
E 22 ottobre – 7 aprile / 13 ore giornaliere
F nessuna limitazione
* Quindici giorni complessivi ed un’ora in meno rispetto alla regola consueta
Escluse le città senza limitazioni all’utilizzo, le prime ad accendere i
caloriferi sono le zone contrassegnate dalla lettera E, che possono
distribuire il funzionamento dei radiatori nella giornata per un massimo di 13
ore complessive. Come è facile comprendere, si tratta di città
prevalentemente del Nord, come Milano, Torino, Venezia oltre ad alcuni
comuni dell’entroterra montuoso del centro e del Sud. In dettaglio:
Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco,
Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania,
Vercelli, Bolzano, Gorizia, Pordenone, Bologna, Ferrara, Modena, Parma,
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo,Treviso, Trieste, Udine,
Verona, Vicenza, Venezia, Arezzo, Perugia, Rieti, Frosinone, L’Aquila,
Campobasso, Potenza ed Enna.
Roma Capitale ritarda ulteriormente sulla tabella di marcia consentita: il
sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza che pospone l’accensione
al 21 novembre. Non solo: si riduce anche la durata complessiva: gli impianti
potranno restare in funzione fino al 31 marzo 2023, per massimo 10 ore al
giorno (restano 11 ore per gli impianti a pannelli radianti incassati e quelli
centralizzati a pompa di calore).Restano escluse da queste restrizioni ospedali, cliniche, case di cura, scuole
materne e nidi, piscine, saune e sedi di rappresentanze diplomatiche o
internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali.
Restano invece salve – a meno di altre specifiche ordinanze locali – le regole
per per gli altri comuni della stessa fascia, che possono contare su 11 ore
giornaliere di esercizio (zona D) dall’8 novembre al 7 aprile. In dettaglio:
Genova, La Spezia, Savona, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia,
Prato, Massa Carrara, Siena, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro,
Roma, Viterbo, Terni, Avellino, Chieti, Pescara, Foggia, Isernia, Matera,
Caltanissetta, Nuoro, Teramo e Vibo Valentia.
A seguire la zona C che dovrà aspettare il 22 novembre per avere 9 ore al
giorno di caldo fino al 23 marzo: Imperia, Latina, Benevento, Caserta, Napoli,
Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Cagliari,
Oristano, Sassari e Ragusa.
Quindi la zona B – Reggio Calabria, Crotone, Trapani, Siracusa, Palermo,
Messina, Catania e Agrigento (8 dicembre – 23 marzo per 7 ore giornaliere) –
e infine la zona A, costituita prevalentemente da località del Sud e delle isole,
(Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle) in cui il periodo previsto per
l’accensione degli impianti si accorcerà di altri 15 giorni e di 2 ore nell’arco
della giornata (8 dicembre – 7 marzo per 5 ore giornaliere).
Casi particolari
Va detto che i Sindaci dei Comuni possono ampliare, a fronte di comprovate
esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione
dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione. Al di fuori di
tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di
situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con durata
giornaliera non superiore alla metà di quella prevista a pieno regime. I non
inseriti nella tabella o successive modificazioni e integrazioni sono disciplinati
da apposito provvedimento del Sindaco.
Ci sono anche casi in cui i limiti non si applicano: ad esempio per impianti che
consentono la contabilizzazione del calore o gestiti con contratto di servizio
energia.N.B. Sul sito di Confedilizia
(www.confedilizia.it/orario-accensione-riscaldamento) si può verificare la data
a partire dalla quale è consentita l’accensione del riscaldamento in tutti i
Comuni italiani e consultare materiale informativo a disposizione di proprietari
di casa e amministratori di condominio.
Obblighi di manutenzione
Il proprietario, l’affittuario, l’amministratore del condominio o eventuale
soggetto terzo responsabile dell’immobile che non mantiene in esercizio gli
impianti di riscaldamento e non provvede alle operazioni di controllo e
manutenzione, è punito con una sanzione amministrativa da 500 euro a
3.000 euro. Per capire ogni quanto tempo effettuare tali interventi fanno fede
le indicazioni dell’impresa installatrice e del modello di impianto stesso,
nonché le relative normative UNI e CEI.
=> Revisione caldaia obbligatoria, regole e manutenzione
In base alla propria zona climatica, si provvede alla relativa manutenzione
prima dell’accensione degli impianti termici.

Con i primi freddi della stagione, privati e condomini devo provvedere per
tempo alla manutenzione degli impianti termici (art. 7 del DPR 74/13), da
non confondere con il controllo dell’efficienza energetica (la verifica dei fumi).
Per il 2022 si applicano regole straordinarie in considerazione degli obiettivi di
risparmio energetico dovuto alla crisi internazionale del gas.
Vediamo di seguito il calendario ordinario, quello straordinario 2022, i casi
particolari e le regole in capo a proprietari di immobili e amministratori di
condominio.
Calendario accensione riscaldamenti
Quali sono le date da rispettare per l’accensione? Come noto, il territorio
nazionale è suddiviso in sei zone in funzione delle temperature medie annue:
si va dalla zona A, più mite, fino alla zona F, dove è possibile tenere accesi i
riscaldamenti anche per tutto l’anno. Per conoscere date e fasce orarie in
cui è possibile accendere gli impianti termici in relazione alla propria zona
climatica di appartenenza, ci si riferisce ai dati della tabella A allegata al
D.P.R. n. 412/’93.
Regole per i riscaldamenti 2022
Una volta individuata la lettera di appartenenza, nel rispetto delle regole per il
solo 2022, ci si dovrà attenere alle relative date di messa in funzione degli
impianti. Per il 2022 si applica una riduzione di 15 giorni complessivi per
ciascuna fascia e di un’ora al giorno.Zona climatica Periodo e orario di accensione*
A 8 dicembre – 7 marzo / 5 ore giornaliere
B 8 dicembre – 23 marzo / 7 ore giornaliere
C 22 novembre – 23 marzo / 9 ore giornaliere
D 8 novembre – 7 aprile / 11 ore giornaliere
E 22 ottobre – 7 aprile / 13 ore giornaliere
F nessuna limitazione
* Quindici giorni complessivi ed un’ora in meno rispetto alla regola consueta
Escluse le città senza limitazioni all’utilizzo, le prime ad accendere i
caloriferi sono le zone contrassegnate dalla lettera E, che possono
distribuire il funzionamento dei radiatori nella giornata per un massimo di 13
ore complessive. Come è facile comprendere, si tratta di città
prevalentemente del Nord, come Milano, Torino, Venezia oltre ad alcuni
comuni dell’entroterra montuoso del centro e del Sud. In dettaglio:
Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco,
Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania,
Vercelli, Bolzano, Gorizia, Pordenone, Bologna, Ferrara, Modena, Parma,
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo,Treviso, Trieste, Udine,
Verona, Vicenza, Venezia, Arezzo, Perugia, Rieti, Frosinone, L’Aquila,
Campobasso, Potenza ed Enna.
Roma Capitale ritarda ulteriormente sulla tabella di marcia consentita: il
sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza che pospone l’accensione
al 21 novembre. Non solo: si riduce anche la durata complessiva: gli impianti
potranno restare in funzione fino al 31 marzo 2023, per massimo 10 ore al
giorno (restano 11 ore per gli impianti a pannelli radianti incassati e quelli
centralizzati a pompa di calore).Restano escluse da queste restrizioni ospedali, cliniche, case di cura, scuole
materne e nidi, piscine, saune e sedi di rappresentanze diplomatiche o
internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali.
Restano invece salve – a meno di altre specifiche ordinanze locali – le regole
per per gli altri comuni della stessa fascia, che possono contare su 11 ore
giornaliere di esercizio (zona D) dall’8 novembre al 7 aprile. In dettaglio:
Genova, La Spezia, Savona, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia,
Prato, Massa Carrara, Siena, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro,
Roma, Viterbo, Terni, Avellino, Chieti, Pescara, Foggia, Isernia, Matera,
Caltanissetta, Nuoro, Teramo e Vibo Valentia.
A seguire la zona C che dovrà aspettare il 22 novembre per avere 9 ore al
giorno di caldo fino al 23 marzo: Imperia, Latina, Benevento, Caserta, Napoli,
Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Cagliari,
Oristano, Sassari e Ragusa.
Quindi la zona B – Reggio Calabria, Crotone, Trapani, Siracusa, Palermo,
Messina, Catania e Agrigento (8 dicembre – 23 marzo per 7 ore giornaliere) –
e infine la zona A, costituita prevalentemente da località del Sud e delle isole,
(Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle) in cui il periodo previsto per
l’accensione degli impianti si accorcerà di altri 15 giorni e di 2 ore nell’arco
della giornata (8 dicembre – 7 marzo per 5 ore giornaliere).
Casi particolari
Va detto che i Sindaci dei Comuni possono ampliare, a fronte di comprovate
esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione
dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione. Al di fuori di
tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di
situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con durata
giornaliera non superiore alla metà di quella prevista a pieno regime. I non
inseriti nella tabella o successive modificazioni e integrazioni sono disciplinati
da apposito provvedimento del Sindaco.
Ci sono anche casi in cui i limiti non si applicano: ad esempio per impianti che
consentono la contabilizzazione del calore o gestiti con contratto di servizio
energia.N.B. Sul sito di Confedilizia
(www.confedilizia.it/orario-accensione-riscaldamento) si può verificare la data
a partire dalla quale è consentita l’accensione del riscaldamento in tutti i
Comuni italiani e consultare materiale informativo a disposizione di proprietari
di casa e amministratori di condominio.
Obblighi di manutenzione
Il proprietario, l’affittuario, l’amministratore del condominio o eventuale
soggetto terzo responsabile dell’immobile che non mantiene in esercizio gli
impianti di riscaldamento e non provvede alle operazioni di controllo e
manutenzione, è punito con una sanzione amministrativa da 500 euro a
3.000 euro. Per capire ogni quanto tempo effettuare tali interventi fanno fede
le indicazioni dell’impresa installatrice e del modello di impianto stesso,
nonché le relative normative UNI e CEI.
=> Revisione caldaia obbligatoria, regole e manutenzione
In base alla propria zona climatica, si provvede alla relativa manutenzione
prima dell’accensione degli impianti termici.

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