Start-up innovative: credito di imposta del 50% nei limiti de minimis

Start-up innovative: credito di imposta
del 50% nei limiti de minimis


La detrazione per investimenti in Start-up innovative pari al 50% richiede
formalità e può essere riconosciuta entro limiti diversi da quelli previsti
in caso dell’alternativo incentivo del 30%
di Marcello Ascenzi
La detrazione del 50% per gli investimenti in Start-up innovative può essere
riconosciuta, previo specifiche formalità, nei limiti de minimis stabiliti per gli
aiuti di Stato. La detrazione del 50%, di più recente introduzione, è
riconosciuta in presenza di condizioni diverse rispetto a quelle che rendono
applicabile l’incentivo del 30% introdotto dal 2012 risulta, dunque, utile
soffermarsi nelle seguenti note sui requisiti per ottenere la più vantaggiosa
detrazione nonché sui relativi limiti.
Investimenti in Start-up con detrazione del 30 o del 50% – La Start-up
innovativa può essere sinteticamente definita come una società di capitali che
svolge attività finalizzate allo sviluppo e all’introduzione di prodotti, servizi o
processi innovativi ad alto valore tecnologico. Gli investimenti in Start-up
innovative godono di una serie di incentivi, tra cui le detrazioni e deduzioni
riconosciute agli investitori in percentuale rispetto ai conferimenti effettuati, il
cui scopo è favorire l’apporto di capitali di rischio in società che promuovono
l’innovazione. L’agevolazione può essere riconosciuta per i conferimenti,
esclusivamente in denaro, che vengono iscritti come capitale sociale e riserva
sovrapprezzo azioni o quote di società iscritte nella sezione speciale del
Registro delle imprese dedicata alle Start-up innovative. L’incentivo, introdotto
dall’art. 29 DL 179/2012, prevede una detrazione (per i soggetti IRPEF) o una
deduzione (per i soggetti IRES) del 30% dell’investimento. Tale incentivo è
stato affiancato, per gli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio
2020, da una detrazione pari al 50% dell’investimento, riconosciuta ai soli
soggetti IRPEF in alternativa e non cumulabile con la detrazione del 30%. La
detrazione del 50% può essere riconosciuta in presenza di condizioni e entro
limiti più stringenti rispetto all’agevolazione del 30%.
Le condizioni per la detrazione del 50% – La detrazione del 50% presenta
punti di sovrapposizione, ma anche di distinzione, rispetto all’agevolazione del
30%. Gli aspetti che accomunano la detrazione del 50% con l’agevolazione
del 30% sono:
● gli investimenti agevolabili costituiti esclusivamente da conferimenti nel
capitale di Start-up innovative, iscritti nel capitale sociale o nella riserva
sovrapprezzo azioni o quote;
● la detenzione per un periodo di 3 anni della partecipazione, pena la
decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione insieme agli
interessi legali.
Seguendo una logica comparativa, i principali aspetti che differiscono la
detrazione del 50% rispetto all’agevolazione del 30% sono:
● la possibilità di beneficiare del 50% di detrazione per i soli soggetti
IRPEF, quindi i soggetti IRES possono godere solo della deduzione del
30% dell’investimento;
● limiti per l’investitore più stringenti per la detrazione del 50%, essendo
previsto in capo all’investitore un massimo detraibile, in ciascun periodo
d’imposta, su investimenti al massimo di 100.000 euro per ciascun
periodo d’imposta (50.000 euro di detrazione massima);
● riconoscimento della detrazione del 50% entro i limiti di capienza della
Start-up, rispetto al massimale de minimis, ai sensi Reg. UE n.
1407/2013 della Comm. EU 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis;
● la presentazione di apposita istanza al MISE, prima della fruizione del
beneficio, prevista solo in caso di detrazione del 50%.
La presentazione dell’istanza è finalizzata a verificare il rispetto, da parte della
Start-up innovativa, della capienza rispetto agli aiuti de minimis e può essere
presentata solo dopo che la Start-up sia costituita e iscritta nella sezione
speciale del Registro delle imprese. Ciò rende il beneficio della detrazione del
50% fruibile solo in caso di aumento di capitale (successivamente alla
costituzione), essendo richiesta la preventiva presentazione della domanda
che a sua volta può essere presentata solo dopo la costituzione e
registrazione della Start-up innovativa.
L’obbligo di istanza per la detrazione del 50% – La fruizione della detrazione
da parte degli investitori è subordinata alla presentazione da parte della
Start-up di un’apposita istanza al Ministero dello Sviluppo economico,
esclusivamente tramite la piattaforma dedicata raggiungibile al sito internet
https://padigitale.invitalia.it (MISE, FAQ 1.3 del 23 marzo 2021).
L’ammissibilità al beneficio fiscale viene concessa da parte del MISE, previa
verifica del rispetto delle formalità della domanda, nonché della capienza
rispetto al massimale de minimis da parte dell’impresa beneficiaria (Cfr. DM
28.12.2020, Circ. MISE 25.2.2021 n. 1). La presentazione dell’istanza
riguarda esclusivamente gli investimenti per cui si ha interesse al beneficio
fiscale della detrazione del 50%, mentre per gli investimenti con detrazione o
deduzione del 30% non si dovrà presentare richiesta online ma seguire le
disposizioni del DM 7 maggio 2019. L’accesso all’agevolazione non può
essere concesso alle imprese in fase di costituzione, in quanto la
presentazione dell’istanza richiede l’iscrizione nell’apposita sezione del
Registro delle imprese dedicata alla Start-up innovative. L’agevolazione del
50% trova applicazione, dunque, esclusivamente nell’ipotesi di conferimenti in
denaro effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una Start-up
innovativa.
Computo dei limiti de minimis e dichiarazione – Il beneficio della detrazione del
50% all’investitore può essere riconosciuto nel caso l’impresa target (la
Start-up innovativa) abbia capienza in relazione al plafond de minimis. Il
plafond de minimis, di cui la Start-up gode, è pari ad un valore totale di
200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari. La Circ. MISE 25.2.2021 precisa
che la capienza del plafond deve tenere conto di tutti gli aiuti accordati ai
sensi del Regolamento de minimis, nell’arco dell’esercizio in cui viene
trasmessa la domanda e nei due esercizi precedenti da parte dell’impresa
beneficiaria (target).
Si segnala che la detrazione può essere riportata nel Modello Redditi 2022,
rigo RP80, mentre non è previsto l’inserimento nel Modello 730 (Cfr. Circ. AE
26/2015 § 8).

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