INCENTIVI E BONUS – Dl Aiuti Quater: premi detassati ai dipendenti fino a 3.000 euro

Dl Aiuti Quater: premi detassati ai dipendenti
fino a 3.000 euro


di Salvatore Cortese
Sale a 3.000 euro l’importo esente da tassazione che i datori di lavoro
possono erogare ai propri dipendenti sotto forma di fringe benefit per fornire
loro un concreto aiuto a combattere il caro bollette. La novità è contenuta
nell’articolo 3, comma 10, della bozza a nostra disposizione del decreto Aiuti
Quater, che – apportando una modifica all’articolo 12, comma 1, del D.L. n.
115/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 142/2022 – stabilisce
che al richiamato articolo 12 le parole “euro 600,00” sono sostituite dalle
seguenti: “euro 3.000,00”.
Si ricorda, infatti, che per effetto della crisi energetica e del conseguente caro
bollette, il Governo Draghi, con il decreto Aiuti bis, ha innalzato la soglia di
esenzione dei benefit aziendali che possono essere concessi ai dipendenti,
includendovi anche le somme erogate o rimborsate al lavoratore per il
pagamento di utenze domestiche. In particolare, l’articolo 12 del D.L. n.
115/2022, convertito, con modificazioni, in legge n. 142/2022 ha previsto che,
limitatamente al periodo di imposta 2022, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito il
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le
somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento
delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e
del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.
Detta norma, in sostanza, ha aumentato, da 258,23 euro (previste dall’articolo
51, comma 3, del TUIR) a 600 euro, il limite delle somme non imponibili che i
lavoratori possono ricevere dal proprio datore sotto forma di fringe benefit.
Ebbene, con l’ultimo intervento normativo (articolo 3, comma 10, del decreto
Aiuti Quater), tale soglia di esenzione è stata innalzata a 3.000 euro, sempre
limitatamente al periodo di imposta 2022.
Da segnalare, tuttavia, che il nuovo decreto ha fornito a riguardo
un’importante precisazione, ossia che, sempre all’articolo 12 comma 1, del
D.L. n. 115/2022, dopo le parole “dall’articolo 51, comma 3,” sono aggiunte le
seguenti: “prima parte del terzo periodo”.
La precisazione è importante dal momento che, per come era stato inserito
nell’articolo 12 più volte richiamato, il concetto di deroga all’articolo 51,
comma 3 del TUIR non era del tutto chiaro, al punto tale che sulla questione è
intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la recente Circolare n. 35/E del
4 novembre 2022 (leggi anche Fringe benefit e rimborso utenze
domestiche per l’anno 2022).
Per comprendere la necessità di tale chiarimento, bisogna ricordare che
l’articolo 51, comma 3 del TUIR prevede un’esenzione dal reddito imponibile
ai fini dell’IRPEF, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, nel limite di
258,23 euro nonché, in caso di superamento di quest’ultimo, l’inclusione nel
reddito imponibile anche della quota di valore inferiore al medesimo limite.
Pertanto, in caso di erogazione al dipendente di somme cedute sotto forma di
fringe benefit per importi superiori a tale soglia di esenzione, si avrebbe
un’imponibilità totale della somma erogata.
Sul punto, in un precedente contributo editoriale (Fringe benefit 2022 e
dilemma in caso di superamento della soglia di esenzione: imponibilità o
non imponibilità?) era stato evidenziato come, a parere dello scrivente, la
deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR, richiamata dall’articolo 12 del D.L.
n. 115/2022, era da considerarsi totale, ossia anche con riferimento alle
ipotesi di imponibilità totale delle somme erogate sotto forma di fringe benefit
qualora le stesse avessero superato il limite di esenzione previsto.
Per come precedentemente scritto, infatti, l’articolo 12 del D.L. n. 144, non
specificava che la deroga riguarda soltanto il limite di cui all’articolo 51,
comma 3, del TUIR (ossia il valore di 258,23) ma stabiliva semplicemente la
deroga di “quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917”.
Pertanto, avevamo sostenuto che, limitatamente al periodo di imposta 2022, il
valore imponibile da tenere in considerazione ai fini della tassazione in caso di
superamento del limite era solamente quello eccedente la quota esente di 600
euro stabilita dalla norma sopra menzionata.
Orbene, la precisazione fornita del decreto Aiuti Quater ha chiarito che la
deroga riguarda soltanto la “prima parte del terzo periodo” dell’articolo 51,
comma 3 del TUIR. Resta così confermato che in caso di superamento del
nuovo limite di esenzione pari a 3.000 euro, la tassazione riguarda l’intero
importo erogato.
fonte: FISCALFOCUS TODAY

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