AGENZIA DELLE ENTRATE – Fringe benefit: chiarimenti dall’Agenzia Entrate

Fringe benefit: chiarimenti dall’Agenzia
Entrate


di Antonella Madia
La normativa sui fringe benefit è in continua evoluzione e per questo
motivo si sono resi necessari chiarimenti da parte dell’Amministrazione
Finanziaria
A seguito del CdM del 10 novembre 2022, che tra le altre cose, aumenta il
valore di non imponibilità dei fringe benefit per l’anno 2022, è necessario
tornare su un argomento che ha destato molto interesse nell’ultimo periodo.
Infatti, con un importante documento pubblicato il 4 novembre 2022 da parte
dell’Agenzia delle Entrate, l’Amministrazione Finanziaria fornisce istruzioni
relativamente alla gestione dei fringe benefit e della loro tassazione,
soprattutto tenendo conto dei numerosi dubbi avanzati e delle novità introdotte
di recente, sia in termini di erogazioni straordinarie, sia in termini di aumento
della soglia di non imponibilità del welfare erogato.
Vediamo meglio quanto è stato chiarito.
La questione è destinata a rimanere nell’occhio del ciclone – seppur in termini
positivi – a seguito della bozza diramata del Decreto Aiuti-quater, con il quale
si innalza fino a 3.000 euro la soglia di non imponibilità delle erogazioni
effettuate nei confronti dei lavoratori dipendenti; questo è quanto prevede il
testo del Decreto Legge stilato dal Governo che, al momento della
predisposizione di questo approfondimento, non è ancora stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale.
Vediamo le istruzioni relativamente alla gestione operativa in caso di
superamento della soglia prevista prima di tale intervento normativo.
Fringe benefit: le novità 2022
La necessità ed urgenza di adottare misure per contenere il costo dell’energia
elettrica e del gas naturale così come per contrastare l’emergenza idrica,
hanno portato il Governo ad emanare il Decreto Legge n. 115 del 9 agosto
2022, cd. “Decreto Aiuti-bis”, il quale dispone che per il periodo di imposta
2022 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati per il lavoratore
dipendente da parte del datore di lavoro, nonché tutte le somme erogate o
rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico,
dell’energia elettrica e del gas naturale da parte del datore di lavoro al
dipendente, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nel limite complessivo di
600 euro, in deroga a quanto previsto dal TUIR, articolo 51, che prevede
infatti la non concorrenza ai fini Irpef dei beni ceduti e dei servizi prestati al
lavoratore: ciò, però, nel limite di euro 258,23, superato il quale l’inclusione nel
reddito imponibile viene effettuata per l’intero ammontare e non solamente la
quota eccedente medesimo limite.
Perché si parla però di 600 euro anziché di 258,23 euro?
Ciò avviene perché, come già anticipato, la norma prevede che per l’anno
2022 il limite per la concessione dei fringe benefit ai lavoratori dipendenti sia
innalzato ad euro 600 anziché a 258,23.
Tale argomento non è di poco conto, in quanto basta superare di un solo euro
il limite fissato – che per l’anno 2022 è pari a 600 euro – e il lavoratore
dipendente rischia di vedersi addebitata in busta paga la tassazione per tutto
l’importo delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro.
La norma di riferimento
L’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto l’ambito soggettivo della norma,
che prevede una estensione in termini di limiti entro i quali si ha la non
imponibilità, ma anche in termini di categorie di erogazioni per le quali è
possibile fruire della non imponibilità Irpef.
Per l’anno 2022 quindi sono incluse tra i fringe benefit anche le somme
erogate per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato,
dell’energia elettrica e del gas naturale, e per un ammontare di non
concorrenza con il reddito da lavoro dipendente – sia dei beni ceduti e dei
servizi prestati ma anche per le somme erogate o rimborsate per il pagamento
delle utenze domestiche – fino a 600 euro.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, rientrano nella
nozione di reddito da lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi
prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari di cui all’articolo 12 del
TUIR, nonché i beni e servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da
parte di terzi.
Utenze domestiche: adempimenti per il datore di lavoro
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti innanzitutto per la questione delle
utenze domestiche.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la misura agevolativa si
riferisce espressamente a una determinata tipologia di spesa, per cui si ritiene
necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi per eventuali
controlli la documentazione che giustifichi la somma spesa e la sua non
inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.
In alternativa, il datore di lavoro potrà acquisire una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di
essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle
utenze domestiche, delle quali riporti gli elementi necessari per identificarle,
ad esempio numero e intestatario della fattura, tipologie di utenza, importo
pagato, data, e modalità di pagamento.
Inoltre, il datore di lavoro, per evitare che si fruisca più volte del beneficio
relativamente alle medesime spese, dovrà acquisire anche una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime
fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso totale o
parziale anche presso eventuali altri datori di lavoro.
Superamento del limite di 600 euro
Un altro aspetto sul quale l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguarda
il superamento del limite massimo e la relativa tassazione del fringe benefit.
Come già segnalato, la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro
dipendente normalmente è concessa fino a un limite massimo di 258,23 euro;
per l’anno 2022 il livello di non imponibilità Irpef è stato fissato invece ad euro
600.
Se però il valore di quanto percepito è superiore al limite fissato dalla legge,
allora tutto l’importo – e non solamente la parte eccedente – sarà soggetto a
imposizione fiscale e concorrerà interamente a formare reddito imponibile.
Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, dalla lettura della disposizione
nonché della relazione illustrativa e tecnica al Decreto Legge di agosto, risulta
evidente che la disciplina applicabile a tale disposizione sia quella dell’articolo
51, comma 3 del TUIR, e la deroga introdotta riguardi esclusivamente il limite
massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore,
senza che ciò comporti alcuna modifica al funzionamento del regime di
tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla
norma.
La relazione illustrativa, infatti, chiarisce che la misura in esame eleva la
soglia di esenzione a 600 euro, pertanto nel momento in cui in sede di
conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati nonché le somme
erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze
domestiche risultino superiori a tale limite, il datore di lavoro dovrà
assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, ossia anche la
quota di valore inferiore al già menzionato limite di 600 euro.
Come già anticipato, a seguito del Consiglio dei Ministri del 10 novembre
2022 e del Decreto Aiuti-quater, tale soglia di 600 euro è innalzata, fino al
31 dicembre 2022, all’importo di 3.000 euro, cosicché fintanto che le
erogazioni non superino tale valore, rimarranno all’interno dell’area di
esenzione dalle imposte sul reddito.
Principio di cassa allargato ed effetti sui fringe benefit 2022
Sull’erogazione dei fringe benefit 2022 bisogna fare anche una ulteriore
precisazione: infatti sebbene la disposizione che allarga la soglia fino a 600
euro faccia riferimento esclusivamente all’anno d’imposta 2022, bisogna
ricordare che ai sensi del TUIR, art. 51 comma 1, si considerano percepiti
nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12
gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono
secondo il principio di cassa allargato.
Sulla base di ciò, la retribuzione deve essere imputata al momento di effettiva
percezione della stessa da parte del lavoratore, vale a dire che il momento di
percezione è quello in cui provento esce dalla sfera di disponibilità
dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.
Tale principio si allarga quindi sia per le erogazioni in denaro ma anche per le
erogazioni in natura, attraverso l’assegnazione di beni o servizi.
A maggior ragione è necessario fare una precisazione per i benefit erogati
mediante voucher, i quali si considerano percepiti dal dipendente e assumono
rilevanza reddituale nel momento in cui entrano nella disponibilità del
lavoratore, a prescindere dal fatto che tale servizio venga fruito in un
momento successivo.
Compatibilità con il bonus carburante
Per quanto concerne invece il bonus carburante di cui all’articolo 2, del
Decreto Legge n. 21/2022, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che esso
rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma rispetto a
quanto stabilito da parte dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, limitato però
all’anno d’imposta 2022.
In conseguenza di ciò, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i
servizi erogati nel periodo 2022 dal datore di lavoro possono raggiungere un
valore di 200 euro per uno o più buoni benzina, ed un valore di 600 euro
per l’insieme degli altri beni e servizi, nonché per le somme erogate o
rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
Atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito
di applicazione dell’articolo 51, comma 3, primo periodo del TUIR, se il valore
in questione è superiore a 200 euro, concorre perciò interamente a formare
reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria; tale regola si applica anche
quando il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di
risultato con il bonus in parola o con i fringe benefit.
In altri termini, qualora il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e
delle somme erogate e rimborsate per il pagamento di utenze
domestiche sia di importo superiore ai rispettivi limiti fissati dalle norme
in commento – ossia 600 euro per il regime temporaneo (ora 3000 euro) e
200 euro per il bonus carburante – ciascun valore, per l’intero, sarà
soggetto a tassazione ordinaria.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate n. 35/E del 4 novembre 2022.
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