CREDITO ED INCENTIVI – Bonus barriere architettoniche 2023: cos’è e come ottenerlo

Bonus barriere architettoniche 2023: cos’è e
come ottenerlo


La guida dettagliata sul bonus barriere architettoniche 2023. Ecco come
funziona, a chi spetta, quali sono i limiti e come ottenerlo
Anche nel 2023 è attivo il bonus barriere architettoniche, la detrazione del
75% sulle spese sostenute da cittadini, imprese ed enti pubblici e privati per
l’eliminazione di ostacoli alla mobilità. La proroga arriva nella Legge di
Bilancio 2023 che estende la misura fino al 2025.
Lo scopo di questo bonus è aiutare le persone con limitata capacità motoria
incentivando l’abbattimento di tutti gli impedimenti fisici (es. scalini, porte
strette, tramezzi) che ostacolano l’utilizzo dello spazio, sia all’interno delle
abitazioni che sul luogo di lavoro.
In questa guida vi spieghiamo cos’è il bonus barriere architettoniche 2023,
come funziona, a chi spetta e come presentare la richiesta.
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2023, COS’È
Il bonus barriere architettoniche consiste in una detrazione del 75% sulle
spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di
ostacoli fisici in edifici già esistenti che impediscono la libertà di movimento,
specialmente alle persone affette da disabilità motoria. Valido per lavori
effettuati da privati cittadini, enti pubblici e privati, imprese, esercenti arti
e professioni, il bonus barriere architettoniche viene concesso anche per
l’istallazione degli impianti di automazione (come ascensori o montascale) che
servono ad eliminare i limiti per chi ha problemi deambulatori. Sono previsti
però dei massimi di spesa a seconda del tipo di edifici interessati
dall’intervento, fino a un tetto di 50.000 euro.
Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 42) che lo ha
inserito nel Decreto Rilancio, il bonus è stato prorogato dalla Manovra
2023 anche per i tre anni successivi. A questo punto, la detrazione è
concessa per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (e non più entro il
31 dicembre 2022). Ma vediamo insieme a chi spetta e come richiedere il
bonus barriere architettoniche.
A CHI SPETTA IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2023
Il bonus barriere architettoniche 2023 spetta a chiunque – sia privati cittadini
che imprese – faccia richiesta di detrazione IRPEF del 75% dimostrando di
aver effettuato spese chiaramente volte a eliminare le barriere
architettoniche. L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che i lavori sono
agevolabili anche se nell’edificio non sono presenti persone disabili o over 65.
Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
● persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
● enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
● le società semplici;
● le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito
d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Più precisamente, con la risposta ad interpello n. 444 del 2022 l’Agenzia
delle Entrate ha specificato che anche le imprese possono fruire del bonus
barriere architettoniche sugli immobili di loro proprietà assegnati in
locazione. Poiché la norma riconosce il beneficio su immobili già edificati,
senza andare nel dettaglio per quanto concerne i requisiti dei fruitori, l’AdE
chiarisce che sono incluse anche le società le quali possono avvalersi
dell’agevolazione per gli interventi compiuti sugli immobili posseduti o
detenuti, anche se dati in locazione. Ciò vale sia per beni patrimoniali che
strumentali.
COME FUNZIONA IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE
L’agevolazione vale esclusivamente per le spese documentate sostenute dal
1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (grazie alla proroga della Legge di
Bilancio 2023) per la realizzazione d’interventi direttamente finalizzati al
superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già
esistenti. La detrazione è pari al 75% e deve essere calcolata su un importo
complessivo non superiore a:
● 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
● 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità
immobiliari;
● 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità
immobiliari.
La detrazione pari al 75% è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote
annuali di pari importo. L’agevolazione non può essere fruita
contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie
riguardanti i mezzi necessari al sollevamento di una persona con disabilità.
LE SPESE AMMISSIBILI
Per quanto riguarda gli interventi ammessi, il bonus barriere architettoniche
spetta per:
● ogni tipo d’intervento edilizio finalizzato a eliminare le barriere
architettoniche;
● gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole
unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
● in caso di sostituzione degli impianti le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in
caso di sostituzione dell’impianto.
Non sono agevolabili le opere, pur effettuate allo stesso scopo, riguardanti
però immobili di nuova costruzione. I pagamenti poi, per ottenere il bonus,
devono essere tracciabili e dimostrabili.
SPESE AGEVOLABILI, ALCUNI ESEMPI
Tra le spese ammesse al bonus barriere architettoniche vale la pena citare
alcuni esempi come:
● rampe inclinate;
● ascensori;
● piattaforme elevatrici;
● interventi che consentono agli impianti di diventare pienamente
accessibili;
● adeguamento dei servizi igienici per consentire a tutti manovrabilità e
utilizzo degli apparecchi;
● lavori di sistemazione d’impianti elettrici e citofoni, che devono essere
alla giusta altezza e ben visibili.
COSA SI INTENDE PER “BARRIERE ARCHITETTONICHE”?
Ai fini dell’accesso alla detrazione gli interventi ammissibili devono rispettare i
requisiti previsti dal regolamento adottato con il Decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. In particolare, per barriere
architettoniche si intendono:
● gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e
in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità
motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
● ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e
sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
● la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli
ipovedenti e per i sordi.
L’accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
● gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno
un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte
o impedite capacità motorie o sensoriali;
● le parti comuni.
Inoltre, gli interventi devono rispettare tutti i criteri e i parametri previsti dal
citato Decreto Ministeriale (articoli 3 – 9).
COME OTTENERE IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE
Per richiedere il bonus barriere architettoniche basta valorizzare la spesa nella
dichiarazione dei redditi, e la detrazione verrà riconosciuta in 5 anni. Questo
però non è l’unico modo per ottenere l’agevolazione. In alternativa il bonus
può anche essere fruito in maniera più immediata sotto forma di:
● sconto in fattura da parte dei fornitori di beni o servizi (l’azienda
che ha realizzato gli interventi applica uno sconto);
● cessione del credito che corrisponde alla detrazione spettante con
rimborso della somma corrispondente (il credito viene ceduto e si ha
l’opportunità di recuperare subito l’importo che spetta per
l’agevolazione).
COME FUNZIONANO LA CESSIONE DEL CREDITO E LO SCONTO IN
FATTURA
Come anticipato il bonus barriere architettoniche può essere valorizzato oltre
che nella propria dichiarazione dei redditi anche con il meccanismo già
introdotto da altri bonus edilizi, quali Superbonus 110 % o Bonus Facciate,
introdotti dal Decreto Rilancio. Parliamo di:
● sconto in fattura: ovvero uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un
importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che
hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma
di credito d’imposta, d’importo pari alla detrazione spettante. È prevista
la facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (massimo 3 cessioni);
● cessione del credito d’imposta: ovvero cessione del credito d’imposta
di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (massimo 3
cessioni).
Il Decreto Antifrode (Decreto Legge n. 157 dell’11 novembre 2021), si
ricorda, ha stabilito che, per chiunque voglia utilizzare lo sconto in fattura o la
cessione del credito per spese superiori ai 10.000 euro, è obbligatorio
trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
● il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante il
diritto a richiedere la detrazione d’imposta;
● la congruità delle spese sostenute rispetto agli interventi fatti.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo della Legge di Bilancio 2022 (Pdf 2 Mb) pubblicato sulla Gazzetta
Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49;
Risposta all’interpello n. 444 del 6 settembre 2022 (Pdf 154 Kb);
Guida AdE sulle ristrutturazioni edilizie (Pdf 5 Mb).
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Vi invitiamo a scoprire anche la disability card. Inoltre, per conoscere altri
aiuti e agevolazioni disponibili per famiglie e lavoratori potete visitare la
nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone.

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