La costituzione della comunità energetica
rinnovabile (c.d. “CER”)
di Carla De Luca
La crisi energetica che stiamo attraversando ha dato un forte
impulso alla costituzione delle comunità energetiche (c.d. “CER”).
Definizione di “CER”
La comunità energetica (CER) è un’associazione tra cittadini, attività
commerciali, PA locali o PMI, che decidono di mettersi insieme per costruire
un impianto in condivisione per la produzione e l’autoconsumo di
energia da fonti rinnovabili.
Dal punto di vista tecnologico ogni partecipante deve installare un contatore
digitale in grado di rilevare in tempo reale le informazioni inerenti produzione,
autoconsumo, cessione e prelievo dalla rete dell’energia.
Forma giuridica
Le norme di riferimento (Direttiva UE 2018/2001, articolo 42-bis D.L.
162/2019 conv. in L. 8/2020, Delibera ARERA n. 318/2020/R/EEL, articolo
31–32 D.Lgs. 199/2021) non impongono una determinata forma giuridica,
limitandosi a richiedere che si tratti di un “soggetto giuridico”, ma
prescrivono obiettivi e caratteristiche che circoscrivono il campo.
La CER, comunque, non deve avere lo scopo di lucro quale scopo
principale (da intendersi prudenzialmente sia in senso soggettivo, come
profitto dei soci, sia in senso oggettivo quale ricerca di utili; con la
precisazione che non è invece scopo di lucro quello di dare un beneficio ai
singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla
propria capacità di consumo e non sotto forma di remunerazione
dell’investimento in partecipazione).
Sono dunque esclusi gli enti che sono necessariamente a prevalente scopo
di lucro (società di persone e di capitali), essendo invece ammesse forme
giuridiche che hanno o possono avere uno scopo principale diverso dal
lucro.
Con la Deliberazione ARERA 4.8.2020 n. 318/2020/R/EEL, che ha dettato
norme attuative dell’articolo 42-bis, viene specificato che ai fini dell’accesso
alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, la CER
deve essere un soggetto giuridico, quale a titolo di esempio associazione,
ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio,
partenariato, organizzazione senza scopo di lucro, costituito nel rispetto
dei requisiti.
Costituzione della CER e check-list degli adempimenti
Per la costituzione di una CER è necessario:
- verificare tramite il distributore di energia locale l’appartenenza dei
membri alla stessa cabina primaria; - aggregarsi approvando uno statuto dove vengono riportate le regole di
riparto, dove vengono esplicitati obiettivi ambientali, economici e sociali,
regole di gestione e i criteri per la ripartizione tra i membri dei benefici
derivanti dagli incentivi; - avere disponibilità di impianti FER (almeno uno);
- istruire la pratica sul portale GSE per richiedere la registrazione della
CER. In particolare, al GSE occorre fornire:
● il mandato da parte di tutti i membri alla CER per l’’accesso agli
incentivi;
● statuto della comunità;
● soggetti che aderiscono alla configurazione (clienti finali e produttori) e
relativo identificativo del punto di connessione (POD);
● dichiarazione sulla non esistenza di incentivi non compatibili;
● dichiarazione che gli impianti rispettano i requisiti richiesti per la
comunità.
Contenuti degli statuti
Gli statuti devono inoltre rispettare i seguenti requisiti e contenuti:
● obiettivo principale consistente nella fornitura di benefìci ambientali,
economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree
locali in cui opera la comunità;
● oggetto sociale corrispondente a quanto prescritto dalle norme;
● diritto di ingresso per tutti coloro che possiedono i requisiti indicati
dalle norme (persone fisiche, enti territoriali o autorità locali comprese le
amministrazioni comunali, piccole e medie imprese a condizione che la
loro partecipazione non costituisca l’attività commerciale o industriale
principale, enti di ricerca e formazione, religiosi, del terzo settore, di
protezione ambientale) e sono localizzati nel perimetro rilevante;
● mantenimento dei diritti di cliente finale e diritto di recesso in ogni
momento fatto salvo il pagamento, pre concordato, di oneri per la
compartecipazione agli investimenti sostenuti, comunque equi e
proporzionati;
● condizioni economiche di ingresso e partecipazione (es. quote
associative) non eccessivamente gravose.
I soggetti coinvolti
La partecipazione alle CER è aperta a tutti i consumatori, ivi inclusi i
condomìni, non già inclusi in un gruppo di auto consumatori, che siano in
possesso dei requisiti previsti.
Requisiti per far parte della CER
I partecipanti ad una configurazione di comunità di energia rinnovabile devono
essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: - essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la
comunità di energia rinnovabile); - nel caso esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere
persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o
autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera
b), D.Lgs. 199/2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e
formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale
nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle
amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica
(di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1,
comma 3, L. 196/2009, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui
sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia
rinnovabile; - nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia
rinnovabile non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale
principale; - essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di
bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione
media/bassa tensione (medesima cabina secondaria); - aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la
richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di
valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa.
I clienti finali associati: - mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il
proprio venditore; - possono recedere in ogni momento, fermi restando eventuali
corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la
compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque
risultare equi e proporzionati; - regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua
univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto
dell’energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre,
demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di
incasso verso i venditori ed il GSE.
Prescrizioni
● I soggetti partecipanti devono produrre energia destinata al proprio
consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
complessiva non superiore a 200kW, entrati in esercizio dopo la data
di entrata in vigore della L. 8/2020;
● i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la
rete di distribuzione esistente, con la precisazione che l’energia
condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia
elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e
l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati;
● l’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può
avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro
di cui alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa
tensione o presso gli stessi edifici o condomìni ove si trovano gli auto
consumatori;
● nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei
consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione sono
ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione
dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione media
tensione/bassa tensione;
● nel caso di auto consumatori che agiscono collettivamente, gli stessi si
trovano nel medesimo edificio o condominio.
Ripartizione dei proventi tra i partecipanti
Le ripartizioni dei proventi tra i soggetti facenti parte della configurazione è
lasciata agli accordi privati tra i soggetti partecipanti.
A tal riguardo, nell’ambito del contratto di diritto privato con il quale i
soggetti si associano e che, nel caso di comunità di energia rinnovabile, è
parte integrante dello Statuto/Atto Costitutivo della comunità, i produttori e i
clienti finali individuano un soggetto delegato responsabile del riparto
dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la
gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di
vendita e il GSE.