Credito energia, gas e carburanti: le
scadenze di fine anno
di Clara Pollet e Simone Dimitri
Nel corso del 2022 sono state emanate diverse disposizioni normative che
consentono alle imprese, a determinate condizioni, di beneficiare di un
credito d’imposta commisurato alle spese sostenute per l’acquisto di
energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di
riferimento.
Nello specifico:
● per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese
energivore), è stato introdotto un credito d’imposta dal 20% al 40%
delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi
tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre
del 2022;
● alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è
riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 40% delle spese
sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il
periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del 2022;
● per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia
elettrica, è previsto un credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese
sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo
trimestre, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del
2022;
● alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è
riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese
sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo
trimestre, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del
2022;
● alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca,
è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute
per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo
trimestre 2022, solo per il settore della pesca).
Per approfondimenti sulle misure del credito spettante distinte per periodo
agevolato, si rimanda ad un nostro precedente contributo.
I crediti sopra richiamati possono essere utilizzati in compensazione tramite
modello F24, indicando uno specifico codice tributo, da inserire nella
“sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”. Per utilizzare il credito in compensazione, il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
I crediti spettanti riferiti ai primi 2 trimestri dell’anno devono essere
utilizzati entro il 31 dicembre 2022, mentre per i successivi trimestri del
2022 valgono le seguenti scadenze:
● i crediti relativi al terzo trimestre 2022 (di cui ai codici tributo 6968,
6969, 6970 e 6971) devono essere utilizzati entro il 30 giugno 2023;
● i crediti relativi al periodo ottobre-novembre 2022 (di cui ai codici
tributo 6983, 6984, 6985, 6986) ed al mese di dicembre 2022 (di cui ai
codici 6993, 6994, 6995 e 6996) vanno utilizzati entro il 30 giugno
2023;
● il credito d’imposta relativo al quarto trimestre 2022 per l’acquisto di
carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, di cui
all’articolo 2 D.L. 144/2022, deve essere utilizzato entro il 31 marzo
2023 (codice tributo 6987, istituito con la risoluzione 54/E/2022).
In alternativa all’utilizzo in compensazione, l’impresa può avvalersi della
cessione del credito, per l’intero importo, secondo le modalità e i termini
definiti con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. n.
253445/2022, prot. n. 376961/2022 e prot. n. 450517/2022).
In tal caso, è necessario trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate
un’apposita comunicazione riferita alla cessione del credito; coloro che
hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione
tramite modello F24, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo.
Le cessioni dei crediti devono essere comunicate all’Agenzia:
● entro il 22 marzo 2023, per il credito di cui al codice 6987. I cessionari
possono utilizzare il credito acquistato entro il 31 marzo 2023;
● entro il 21 giugno 2023, per i crediti di cui ai codici 6968, 6969, 6970,
6971, 6983, 6984, 6985 e 6986. I cessionari devono utilizzare i crediti
acquistati entro il 30 giugno 2023.
Per tutti gli altri crediti, la comunicazione andava fatta entro il 21 dicembre
2022, con utilizzo del credito da parte del cessionario entro il 31 dicembre
2022.
Con le risoluzioni 38/E/2022, 59/E/2022, 73/E/2022 sono stati istituiti
appositi codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in
compensazione tramite modello F24.
Anche i crediti relativi al mese di dicembre 2022 (di cui ai codici 6993,
6994, 6995 e 6996), in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite F24,
possono essere ceduti e vanno fruiti dai cessionari entro il 30 giugno
2023.
Nella tabella seguente si riepilogano i codici tributi riferiti al terzo e quarto
trimestre 2022 (energia e gas).
Codice tributo Descrizione credito Ammontare del credito
6993
Credito d’imposta a favore
delle imprese energivore
(dicembre 2022)
40% delle spese
6994
credito d’imposta a favore
delle imprese a forte
consumo gas naturale
(dicembre 2022)
40% delle spese
6995
credito d’imposta a favore
delle imprese non
energivore (dicembre
2022)
30% delle spese
6996
Credito d’imposta a favore
delle imprese diverse da
quelle a forte consumo
gas naturale
(dicembre 2022)
40% delle spese
6983
credito d’imposta a favore
delle imprese energivore
(ottobre e novembre
2022)
40% delle spese
6984
credito d’imposta a favore
delle imprese a forte
consumo gas naturale
(ottobre e novembre
2022)
40% delle spese
6985
credito d’imposta a favore
delle imprese non
energivore
(ottobre e novembre
2022)
30% delle spese
6986
Credito d’imposta a favore
delle imprese diverse da
quelle a forte consumo
gas naturale
(ottobre e novembre
2022)
40% delle spese
6968
credito d’imposta a favore
delle imprese energivore
(terzo trimestre 2022)
25% delle spese
6969
credito d’imposta a favore
delle imprese a forte
consumo gas naturale
(terzo trimestre 2022)
25% delle spese
6970
credito d’imposta a favore
delle imprese non
energivore
(terzo trimestre 2022)
15% delle spese
6971
Credito d’imposta a favore
delle imprese diverse da
quelle a forte consumo
gas naturale
(terzo trimestre 2022)
25% delle spese
fonte: C NEWS EUROCONFERENCE