Aspetti fiscali e finanziari della comunità
energetica rinnovabile (c.d. “CER”)
di Carla De Luca
Valutazione economica e struttura finanziaria dell’investimento
La struttura finanziaria dell’investimento dipende dal tipo di investitore
coinvolto.
Il piano finanziario di un progetto di CER si articola su due livelli:
- Sicuramente il primo livello da analizzare in un piano finanziario di
un progetto di CER è legato al rapporto tra gli attori coinvolti (interni o
esterni alla CER), e i flussi di cassa per ciascuno di essi. È, inoltre,
opportuno individuare nella fase iniziale le possibili forme di
finanziamento e ingaggio dei membri, che variano a seconda dei
soggetti coinvolti. Nel caso, ad esempio, di Pubbliche Amministrazioni,
project financing (tramite la forma del Partenariato Pubblico Privato –
PPP) o schemi di concessione di costruzione e gestione di lavori
pubblici possono essere opzioni perseguibili.
Facendo riferimento alle valorizzazioni economiche, queste vengono
corrisposte a soggetti diversi in base al ruolo assunto nell’ambito della
CER:
● l’incentivo esplicito (110 euro/MWh, per 20 anni sull’energia condivisa) e
le restituzioni sugli oneri trasmissione/distribuzione (circa 8-9 euro/MWh
con tariffe del 2020) sono erogati a favore della CER;
● il corrispettivo da vendita dell’energia immessa in rete è invece erogato
a favore del produttore (di energia rinnovabile);
● del risparmio in bolletta da autoconsumo fisico (sul posto) è beneficiario
l’intestatario del POD di prelievo/immissione. È questo il caso del
consumatore-produttore membro della CER. - Il secondo livello da analizzare è quello su come ripartire i proventi
ottenuti dalla CER tra i membri. Non ci sono regole predefinite;
pertanto, la CER dovrà stilare e approvare al suo interno un
regolamento per definire il piano di riparto.
La CER dovrà inoltre individuare fornitori di servizi per l’eventuale gestione
di impianti di produzione di sua proprietà, e fornitori di servizi per la gestione
della CER stessa.
Si segnala che l’ENEA e il GSE hanno messo a disposizione due strumenti
per la valutazione economica delle Comunità di Energia Rinnovabile
disponibili ai seguenti link:
● https://www.autoconsumo.gse.it/simulatore/input-base
● https://recon.smartenergycommunity.enea.it/
Flussi di cassa e analisi finanziaria preliminare
L’installazione di un impianto FER nella disponibilità della CER consente di
ottenere proventi per:
● l’intera quantità di energia immessa in rete;
● la quota di energia condivisa (incentivo esplicito e oneri restituiti).
L’eventuale autoconsumo fisico, ossia l’assorbimento di energia elettrica
autoprodotta prima del contatore bidirezionale di immissione/prelievo,
costituisce anch’esso un flusso positivo attraverso il mancato prelievo di
energia elettrica dalla rete.
Inoltre, tra i benefici economici:
● non c’è solo il risparmio in bolletta ma sono previsti incentivi per gli
investimenti nelle infrastrutture;
● qualora la produzione sia superiore al consumo, l’energia eccedente
potrà essere ceduta al gestore di rete ai prezzi di mercato;
● infine, con adeguati sistemi di accumulo, i soggetti potranno inserirsi
anche nel trading energetico, nella vendita di CO2 e in quello delle
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Aspetti fiscali. Superbonus 110%
In caso di una riqualificazione complessa che comprenda anche alcuni
interventi sugli impianti o sull’involucro (identificati come interventi trainanti), è
possibile accedere alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) anche per
la realizzazione di impianti fotovoltaici (o di sistemi di accumulo) purché
l’energia non autoconsumata o condivisa sia ceduta al GSE.
Va ricordato, infatti, che l’articolo 119 del Decreto Rilancio disciplina la
possibilità di utilizzo anche del superbonus 110% per l’installazione di
impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili.
Sono agevolati gli investimenti:
● per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete
elettrica su determinati edifici
● e contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo
integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.
Tra i soggetti beneficiari del superbonus 110%, infatti, ci sono anche le “CER”
costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che
aderiscono alle “configurazioni”, limitatamente alle spese sostenute per
impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti.
L’articolo 119 del Decreto Rilancio contiene, in particolare, due commi
dedicati ai gruppi di autoconsumo:
● il comma 16-bis che dispone l’utilizzo della detrazione di cui
all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir per gli impianti rinnovabili
gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo
42-bis D.L 162/2019, fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare
complessivo di spesa non superiore a euro 96.000;
● il comma 16-ter che prevede la possibilità di utilizzare il bonus 110%
per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete
elettrica su edifici, da applicare alla quota di spesa corrispondente alla
potenza massima di 20 kW.
Per le spese riferite alla quota eccedente 20 kW (e, comunque, fino a 200 kW)
spetta la detrazione del 50% di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h),
Tuir.
Il limite massimo di spesa complessivo è comunque pari a euro 96.000,00
riferito all’intero impianto.
Per l’individuazione dei limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla
valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da detti impianti incentivati si
deve fare riferimento al Decreto MISE 16.09.2020.
La detrazione è comunque riconosciuta su un importo massimo di spesa
non superiore a euro 48.000,00, considerando una spesa di:
● euro 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare
fotovoltaico (commi 5 e 6, articolo 119, D.L. 34/2020). In caso di
interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica (di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d),
e) ed f), D.P.R. n. 380/2001) il predetto limite di spesa è ridotto ad euro
600,00 per ogni kW di potenza nominale;
● euro 1.000,00 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di
accumulo.
Tra l’altro, il limite di euro 48.000,00 è da intendersi riferito distintamente agli
interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di
accumulo integrati nei predetti impianti.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’argomento è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate all’interno della
circolare 3/E/2022, in cui ha dedicato un intero paragrafo (1.6) alle Comunità
Energetiche Rinnovabili.
Sul trattamento fiscale delle CER (Iva e Ires) di tariffa premio incentivante,
ristoro componenti tariffarie e corrispettivo vendita energia, si rinvia alla
Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate 20 gennaio 2022 n. 37
“Comunità energetiche – Autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili
– Trattamento fiscale – Chiarimenti”.
Tariffe incentivanti GSE
L’energia elettrica condivisa, pari al minimo, su base oraria, tra l’energia
elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l’energia elettrica
prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione, beneficia di un
contributo economico riconosciuto dal GSE, a seguito dell’accesso al
servizio di valorizzazione e incentivazione.
L’incentivo (tariffa premio) è riconosciuto sull’energia elettrica condivisa
calcolata, così come esplicitato nella delibera 318/2020/R/eel, come il minimo,
in ogni ora, tra:
● la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa in rete
● e la somma dell’energia elettrica prelevata dalla rete per il tramite dei
punti di connessione che rilevano ai fini di un gruppo di auto
consumatori o di una comunità di energia rinnovabile.
L’eventuale energia elettrica prodotta e auto consumata “in sito” (e quindi non
immessa in rete) dal singolo auto consumatore non rientra nel calcolo della
quota di energia elettrica incentivata.
Il Decreto del MISE del 16.09.2020 stabilisce le tariffe incentivanti e le
relative modalità di accesso.
L’incentivo viene erogato per un periodo di 20 anni, al fine di consentire una
adeguata remuneratività degli investimenti.
Il corrispettivo per la vendita dell’energia erogato dal GSE, nella misura in cui
l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della
configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo, è fiscalmente
rilevante, configurando un reddito diverso di cui all’articolo 67, comma 1,
lettera i), Tuir.
Il predetto corrispettivo viene erogato con riferimento sia all’energia
auto-consumata collettivamente e sia all’energia in eccedenza in quanto non
oggetto di autoconsumo collettivo. Pertanto, per quanto concerne i soggetti
diversi da quelli che producono reddito d’impresa, quanto affermato nella
citata risoluzione relativamente alla rilevanza fiscale del corrispettivo per la
vendita di energia attiene necessariamente alla energia eccedente
l’autoconsumo istantaneo.
Non cumulabilità con il superbonus 110%
Il superbonus 110% non è cumulabile con l’incentivazione del decreto
ministeriale, ma vi è comunque la possibilità di accedere al contributo per la
valorizzazione dell’energia condivisa previsto da ARERA.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Le Comunità di Energia Rinnovabile sono parte della Missione 2,
Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –
M2C2: energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, Investimento
1.2 “promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo”.
fonte: NEWS EUROCONFERENCE