Il decreto Milleproroghe 2023
di Claudio Sabbatini e Luca Bianchi
Come ogni anno a fine dicembre è arrivato il Decreto che, come di consueto,
rinvia alcuni termini in scadenza spaziando in diversi campi, come quello
sanitario, dell’istruzione, del lavoro, come pure toccando temi quali i contratti
Rai, gli accorpamenti delle Camere di Commercio, il divieto di circolazione per
i bus inquinanti, le questioni relative ad alcune aziende (come Alitalia in
amministrazione controllata) e interventi di infrastrutture quali la
riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino…
E’ definito Decreto milleproroghe: scopo del decreto è allungare i termini di
alcune prossime scadenze per garantire la continuità dell’azione
amministrativa e l’adozione di misure organizzative necessarie al
funzionamento delle Pubblica Amministrazione.
I principali provvedimenti del decreto Milleproroghe 2023
Con il provvedimento varato dal Governo (DL 29 dicembre 2022, n. 198), che
va sotto il nome di Milleproroghe 2023:
- gli operatori sanitari vengono esentati dall’obbligo di fatturazione elettronica
per tutto il 2023; - slitta al 2024 l’obbligo per i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati al
sistema Tessera sanitaria a trasmettere i dati relativi alle operazioni solo in
modalità telematica; - le Onlus iscritte all’anagrafe possono essere destinatarie del 5 per mille
anche per il 2023.
Vediamo ora i principali interventi in ambito tributario (articoli 3, 9 e 16 del
Decreto)…
Imposta di bollo
Anche per il 2023 i certificati anagrafici in modalità telematica assicurata dal
Ministero dell’interno tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente
(ANPR) saranno senza bollo.
Dichiarazione Imu 2021
I termini per la presentazione della dichiarazione Imu relativa al 2021, già
differiti alla fine del 2022 (articolo 35, comma 4, DL 73/2022), sono prorogati di
altri sei mesi, fino al 30 giugno 2023, anche per egli enti non commerciali, sia
pubblici che privati.
La misura riguarda sia gli enti assistenziali, previdenziali, sanitari, di ricerca
scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust e Oicr, sia gli altri soggetti
– privati ed operatori economici – tenuti alla presentazione della dichiarazione.
Fatturazione operatori sanitari
Anche per il 2023 vige il divieto della fatturazione elettronica da parte
degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera
Sanitaria (divieto previsto inizialmente dall’articolo 10-bis, Dl 119/2018) verso
persone fisiche (Risposta Interpello 24 luglio 2019, n. 307 e FAQ sulla
fatturazione elettronica 19 luglio 2019, n. 73).
Anche per il 2023, quindi, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema
Tessera Sanitaria continuano a emettere le fatture in formato cartaceo e
a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità (con
riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria).
Corrispettivi telematici e sistema tessera sanitaria
Viene differito al 1° gennaio 2024 l’obbligo dell’invio dei dati relativi alle
operazioni effettuate in ciascun giorno, all’ammontare globale dei corrispettivi
delle operazioni imponibili e alle relative imposte (Iva) esclusivamente
attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.
Si ricorda che il comma 6-quater dell’articolo 2, Dlgs 127/2015 prevede che i
soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini
dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 3,
commi 3 e 4, Dlgs 175/2014), potranno adempiere all’obbligo mediante la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti
i corrispettivi giornalieri, al Sistema Tessera Sanitaria.
Con l’intervento del Milleproroghe, solo a decorrere dal 1° gennaio 2024 (in
precedenza era il 1° gennaio 2023), detti soggetti adempiono all’obbligo
esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera
Sanitaria, attraverso strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la
sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di
debito e di credito;
Sospensione degli ammortamenti
Anche per il 2023 è ammessa, da parte delle imprese Oic adopter, la
sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali e immateriali, con possibilità di mantenere il loro
valore di iscrizione, risultante dall’ultimo bilancio approvato regolarmente.
Si ricorda che l’articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020 (Decreto Agosto) ha
disposto, per il 2020, la sospensione temporanea dell’ammortamento annuo.
La legge di Bilancio per il 2022 ha poi esteso la sospensione con riferimento
ai bilanci relativi all’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio in
corso al 15 agosto 2020, non avevano effettuato il 100 per cento
dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni.
Successivamente, con il decreto-legge «Milleproroghe 2022» è stato
rideterminato il campo soggettivo di applicazione della disciplina derogatoria,
prevedendo per i soggetti che non avevano adottato i principi contabili
internazionali la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti
delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (articolo 3, comma
5-quinquiesdecies, Dl 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15).
Infine, con l’articolo 5-bis, Dl 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 la facoltà in
esame è stata estesa agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31
dicembre 2022.
Ora, con l’articolo 3, comma 8, del Decreto Milleproroghe 2023 il periodo
temporale di applicazione delle disposizioni viene esteso al 2023.
Si discute molto circa l’applicazione “matematica” di questa norma, a
prescindere quindi da qualsiasi argomentazione, o se necessario avere
giustificazioni pratiche; la maggior parte della dottrina ritiene che la possibilità
di non effettuare gli ammortamenti nei bilanci 2023 dovrebbe riguardare
situazioni particolari dal momento che gli effetti negativi causati dalla
pandemia da Covid-19 (evento che ha spinto il legislatore ad intervenire con
la norma in esame), presente negli anni precedenti, in molti casi sembrerebbe
alle spalle; uno degli argomenti che sicuramente potrebbe giustificare
l’assenza di ammortamenti potrebbe essere da ricercare nelle aziende che
hanno il loro core business in qualche modo legato ai Paesi coinvolti nella
guerra Russia/Ucraina.
Oltretutto va osservato che non è stata riproposta la disposizione, contenuta
nell’art. 7, DL 23/2020 (Decreto Liquidità) che consentiva la deroga al
presupposto della continuità aziendale, la quale poteva attenuare le
responsabilità degli organi societari.
Si ricorda infatti che l’art. 7 citato ha stabilito che:
a. nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre
2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione
dell’attività ai sensi dell’art. 2423-bis, comma 1, n. 1, Codice civile
può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo
bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020;
b. il criterio di valutazione deve essere specificamente illustrato nella
Nota integrativa anche mediante il richiamo alle risultanze del
bilancio precedente; c) la disposizione in esame si applica anche ai
bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Da ultimo va tenuto conto degli effetti della scelta di non applicare gli
ammortamenti che si ripercuoteranno nei bilanci futuri: si avrà uno slittamento
in avanti dell’ammortamento, se compatibile con la possibilità di estendere la
vita utile del bene, oppure – in caso contrario – un incremento delle quote di
ammortamento non contabilizzate che sono spalmate lungo la vita utile
residua (cosa che può accadere, per esempio, quando è parametrata a vincoli
contrattuali, tecnici o legislativi).
Ad ogni modo, la sospensione degli ammortamenti segue le regole del
documento interpretativo Oic 9.
Tra esse ricordiamo:
● la possibilità di applicare la deroga anche alle immobilizzazioni
acquistate nel corso dell’esercizio 2023;
● la Nota integrativa deve dar conto delle ragioni che hanno indotto il
redattore del bilancio ad avvalersi della deroga (in particolare, la
Nota integrativa che deve indicare: su quali immobilizzazioni e in
quale misura non sono stati contabilizzati gli ammortamenti; le
ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga; l’impatto
economico e patrimoniale della deroga);
● l’estensione della deroga alle micro imprese che possono fornire
l’informativa richiesta dalla norma redigendo volontariamente la Nota
integrativa oppure in calce al bilancio; è fatto obbligo di destinare a
una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota
di ammortamento non effettuata;
● il bilancio consolidato recepisce gli effetti della deroga con riferimento
alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del
proprio bilancio di esercizio (pertanto, la deroga consente, in materia
di ammortamenti, l’utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non
omogenei);
● la Nota integrativa del bilancio consolidato deve dare conto anche di
quali società consolidate hanno applicato la deroga; l’applicazione
della deroga può generare fiscalità differita, contabilizzata secondo il
principio Oic 25;
NDR: Per una guida alla prima agevolazione vedi anche: Sospensione degli
ammortamenti nel bilancio 2020 e dichiarazione dei redditi
ONLUS e 5 per mille
Alle Onlus iscritte nella relativa anagrafe viene concesso di essere
destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023 – secondo le modalità
stabilite dal Dpcm 23 luglio 2020 per gli enti del volontariato – nelle more del
rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea necessaria per
inoltrare domanda di iscrizione al RUNTS.
Si ricorda che l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ha
effetto dal terzo anno successivo a quello di operatività del detto Registro.
Fisco & sport
Differita al 1° luglio 2023 l’applicazione delle norme relative al riordino e alla
riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.
Giustizia tributaria
La disposizione (Legge 130/2022) secondo cui i giudici tributari cessano
dall’incarico al compimento non più del settantacinquesimo anno d’età ma dal
settantesimo, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Fino al 31 dicembre 2027, i componenti delle Corti di giustizia tributaria di
primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano
dall’incarico, in ogni caso:
- il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di
età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del
settantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2024; - il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età
entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del
settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2025; - 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età
entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del
settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2026; - il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età
entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantunesimo
anno di età nel corso dell’anno 2027.
In pratica, i termini sono differiti di un anno.
Altri provvedimenti del decreto Milleproroghe 2023
Il decreto Milleproroghe 2023 non propone solo provvedimenti di tipo fiscale.
Fra gli altri, si segnalano i seguenti interventi.
Riduzione del capitale per perdite
L’articolo 3, comma 9 del Dl 198/2022 modifica l’articolo 6, comma 1, DL
23/2020 (cd. Decreto Liquidità), al fine di estendere la non applicabilità di
talune disposizioni del Codice civile alle perdite relative all’esercizio in corso al
31 dicembre 2022.
Queste le disposizioni – in materia di perdita del capitale sociale e riduzione
dello stesso al di sotto del minimo legale – che possono non essere applicate:
● artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, codice civile che
disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro
l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
● artt. 2447 e 2482-ter, Codice civile che disciplinano i comportamenti
da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con
riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
● art. 2482-bis, comma 5, Codice civile in base al quale in caso di
mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale,
anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto
soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura
degli amministratori;
● art. 2482-bis, comma 6, Codice civile in base al quale è applicabile,
in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 e pertanto, qualora le
azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere
che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di
amministrazione;
● art. 2484, comma 1, n. 4, Codice civile in base al quale le spa / sapa
/ srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo
legale;
● art. 2545-duodecies, Codice civile che disciplina le cause di
scioglimento delle società cooperative.
Bonus colonnine di ricarica
L’articolo 12, comma 3 del Decreto Milleproroghe proroga il bonus colonnine
di ricarica.
Si ricorda che, il Dpcm 4 agosto 2022 ha aggiunto la nuova lett. f-bis) all’art. 2,
comma 1, Dpcm 6 aprile 2022, in base alla quale, per il 2022, spetta un
contributo pari all’80% per l’acquisto / posa in opera di infrastrutture di potenza
standard per la ricarica di veicoli elettrici, cosiddette “colonnine ricarica”, nel
limite massimo di € 1.500 per persona fisica richiedente.
Su questo punto interviene il Milleproroghe, al fine di estendere il beneficio
agli anni 2023 e 2024.