PER SAPERNE DI PIU’ – Assegno Unico Universale 2023

Assegno Unico Universale 2023


di Celeste Vivenzi
Come noto, l’assegno unico universale ha sostituito, a decorrere dal mese di
Marzo 2022, le detrazioni Irpef sui figli a carico, gli assegni al nucleo familiare
per figli minori, gli assegni per le famiglie numerose, il premio alla nascita e il
fondo natalità per le garanzie sui prestiti (l’agevolazione è riconosciuta per
ogni figlio a carico fino al compimento del 21esimo anno e per i nuovi nati, a
partire dal settimo mese di gravidanza e senza limiti di età per i figli disabili).
Con l’inizio del nuovo anno 2023 scattano alcune novità…
Nota: la domanda per fruire dell’assegno universale va presentata a decorrere
dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo
dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno
successivo, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di
patronato. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello
di presentazione della domanda e, nel caso in cui la domanda sia presentata
entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere
dal mese di marzo del medesimo anno (l’erogazione avviene mediante
accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato).
L’INPS è intervenuta in materia di “assegno unico e universale” definendone
le modalità di erogazione e di presentazione delle variazioni di domande e
delle fattispecie nelle quali è necessario presentarne di nuove per l’anno 2023.
Assegno Unico Universale: le regole di erogazione per il 2023
Analizziamo i punti principali trattati dalla citata circolare INPS n. 132 del 15
dicembre 2022 in materia di assegno unico e universale al fine di fornire al
lettore un quadro chiaro delle novità in arrivo.
Erogazione automatica d’ufficio a cura dell’INPS dell’Assegno unico e
universale per i figli a carico
A decorrere dal prossimo 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo
gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno
unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta,
revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS
continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n.
230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda (interventi
di innovazione facenti parte di uno specifico progetto del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza).
Nota: pertanto il beneficio verrà riconosciuto d’ufficio senza necessità di
presentare una nuova domanda, a meno che non siano intervenute modifiche
sui criteri di spettanza o determinazione dell’importo da erogare.
L’erogazione continua in automatico se la domanda si trova nello stato di
“Accolta”, mentre per le domande in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla
sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, l’erogazione dell’assegno inizierà
al termine degli specifici controlli previsti.
Circostanze che possono determinare la necessità di modificare la
domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata
In presenza di specifici casi, come ad esempio nascita di figli, variazione o
inserimento della condizione di disabilità del figlio, oppure di variazioni della
dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio
maggiorenne (18-21 anni), ovvero di casistiche che comportano anche la
presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata il
beneficiario dell’assegno unico e universale deve intervenire sulla domanda
precompilata dall’Istituto per segnalare le specifiche variazioni intervenute.
Nota: in presenza di variazioni i richiedenti sono tenuti a modificare l’istanza
precedentemente inviata e già presente negli archivi dell’Istituto onde
adeguarne i contenuti alla luce delle modifiche sopravvenute (le variazioni
saranno oggetto di verifica automatica da parte dell’INPS in fase di istruttoria
della domanda stessa).
Soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale
I soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale
ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i
quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”,
“Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata” ; al fine del riconoscimento del
beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario
procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e
universale, mediante i consueti canali del portale web dell’Istituto per chi è in
possesso di SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0 o di CNS; Contact Center
Integrato o istituti di patronato.
Nota: l’INPS chiarisce che, per le domande presentate entro il 30 giugno
dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di
marzo del medesimo anno mentre se la presentazione della domanda avviene
a far data dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal
mese successivo a quello della domanda stessa.
In caso di ripresentazione della domanda…
Domanda di Assegno unico e universale già presentata all’INPS oppure nel
caso di presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una
domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28
febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti
normativamente previsti: in tali casi sussiste sempre l’onere di procedere alla
presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, al fine di ottenere a partire
dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla
base dell’attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto in tema di importi
maggiorati (articoli 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021).
Nota: si sottolinea che l’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua
a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico e
universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
In assenza di una nuova DSU presentata per l’anno 2023 l’importo
dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo
2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa in vigore (nel
caso di nuova DSU presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi
eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal
mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati).
Assegno Unico Universale e Legge di Bilancio per il 2023
Si coglie l’occasione per rammentare che a far data dal 1° gennaio 2023 la
legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha disposto che per ciascun
figlio di età inferiore a un anno, gli importi erogati a titolo di assegno
unico universale sono incrementati del 50% (tale incremento è riconosciuto
anche per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno
e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro).
Viene inoltre elevata da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria
dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico e rese
strutturali le maggiorazioni dell’assegno per persone con disabilità previste in
una prima fase per il solo anno 2022.
Fonte: Circolare INPS n. 132 del 15 dicembre 2022.
NDR: Scopri qui le ulteriori novità previdenziali della Legge di Bilancio 2023
… e approfondisci anche qui: Assegno unico figli a carico: erogazione d’ufficio
dal 2023

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