Autodichiarazione Aiuti di Stato: conferimento d’azienda dell’impresa individuale

Autodichiarazione Aiuti di Stato: conferimento
d’azienda dell’impresa individuale


di Serena Pastore
L’Agenzia delle Entrate ha implementato ulteriormente le FAQ relative
all’autodichiarazione aiuti di Stato da inviare telematicamente entro il 31
gennaio p.v.. In particolare, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che in
caso di conferimento di un’impresa individuale il soggetto tenuto all’invio della
dichiarazione è il conferente persona fisica e non la società conferitaria.
Infatti, in caso di conferimento dell’azienda da parte di un’impresa individuale,
che ha fruito di aiuti COVID da “regime ombrello”, non si verifica estinzione del
dante causa (conferente) in quanto anche dopo il conferimento la persona
fisica ex imprenditore continua a “esistere” e, pertanto, non è richiesto che
l’autodichiarazione sia presentata dalla società conferitaria per conto del
conferente.
Di conseguenza, l’autodichiarazione andrà trasmessa dal conferente persona
fisica, con riguardo agli aiuti COVID di cui ha beneficiato, senza compilare il
riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione”, tranne nel caso in
cui il conferente non sia minore/interdetto.
Inoltre, con un’altra FAQ l’Agenzia chiarisce le modalità di compilazione
dell’autodichiarazione nel caso in cui il contribuente abbia fruito sia di aiuti
rientranti nel “regime ombrello”, riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 del
Temporary Framework, che di altri aiuti Covid non rientranti nel regime
ombrello, riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.12 del TF.
In tal caso, occorrerà compilare:
● la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti
nell’ambito della sezione 3.1 del TF;
● la sezione I del quadro A, barrando la casella “Sez. 3.1” in
corrispondenza degli aiuti da regime ombrello ricevuti;
● mentre non sarà necessario compilare:
● la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti
nell’ambito della sezione 3.12 del TF;
● la sezione II del quadro A.
Per completezza informativa, si ricorda che l’articolo 1 commi da 595 a 602
della Legge di bilancio 2023 n. 197/2022 reca disposizioni per il recupero di
aiuti di stato COVID-19 corrisposti in eccedenza rispetto alla misura
consentita ai sensi del Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’ emergenza del COVID-19, cd. Temporary
Framework Sezione 3.1.
In particolare, si tratta delle agevolazioni per il settore turistico, fruiti alle
condizioni e nei limiti della Sezione 3.1, che possono essere cumulati da
ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
In caso di superamento dei massimali previsti, l’importo dell’aiuto eccedente
deve essere volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli
interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004. In caso di mancata restituzione volontaria, il
corrispondente importo deve essere sottratto dagli aiuti di Stato
successivamente ricevuti dalla medesima impresa; a tale ammontare
dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di
messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore
dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non
sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà
essere effettivamente riversato.
Inoltre, in caso di restituzione dell’aiuto attraverso le modalità appena
menzionate non è prevista l’applicazione di sanzioni.
Le modalità di attuazione ai fini della verifica del rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro, successivamente
all’erogazione del contributo, saranno stabilite con apposito decreto del
Ministero del Turismo di concerto con il MEF.

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