Legge di Bilancio 2023: le novità in materia di credito R&S

Legge di Bilancio 2023: le novità in materia
di credito R&S


di Debora Reverberi
Nell’ambito del pacchetto di misure destinate alle imprese, la L. 197/2022
(Legge di Bilancio 2023) contiene alcune novità in materia di credito
d’imposta ricerca e sviluppo.
Il legislatore è in particolare intervenuto su più fronti, sebbene non abbia
inteso, per ora, modificare le aliquote nazionali previste per il 2023 e seguenti
dalla L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022):
● proroga al 2023 del potenziamento delle aliquote R&S nel
Mezzogiorno, all’articolo 1, commi 268–269, L. 197/2022;
● proroga al 30 novembre 2023 del termine per l’adesione alla
procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S
ex articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii., all’articolo 1, comma 271, L.
197/2022;
● estensione dell’ambito applicativo del nuovo sistema di
certificazione a tutte le attività di ricerca, sviluppo e innovazione in
relazione alle quali le violazioni relative all’utilizzo dei relativi
crediti d’imposta “non siano state già constatate con processo
verbale di constatazione”, con conseguente ammissibilità anche in
caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento di cui si abbia avuto formale
conoscenza, all’articolo 1, comma 272, L. 197/2022.
I commi 268 e 269 della nuova Legge di Bilancio proroga al periodo
d’imposta 2023 il credito “potenziato” per investimenti in R&S
direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del
Mezzogiorno ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, destinando 55,2 milioni di euro in più su ciascuna
annualità 2023, 2024 e 2025 attraverso una riduzione delle risorse del Fondo
sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027.
Le aliquote del credito R&S ex articolo 1, comma 200, L. 160/2019 (Legge
di Bilancio 2020) erano state originariamente incrementate nel
Mezzogiorno e nel centro Italia dall’articolo 244 D.L. 34/2020 (Decreto
Rilancio) per l’annualità 2020, con successiva proroga, territorialmente
circoscritta al Mezzogiorno, al biennio 2021-2022 dell’articolo 1, commi
185–187, L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), “al fine di incentivare più
efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi”.
Per effetto della proroga contenuta nell’attuale Legge di Bilancio, le aliquote
del credito d’imposta R&S nel Mezzogiorno risultano, nel periodo d’imposta
2023, le medesime del biennio 2021-2022:
● 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone, il cui
fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di
bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
● 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e
realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
● 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e
realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori
a 10 milioni di euro.
Il comma 271 dell’articolo 1 L. 197/2022 proroga di un mese, al 30
novembre 2023, il termine per l’adesione alla procedura di riversamento
spontaneo dei crediti R&S incardinati nella previgente disciplina dell’articolo
3, D.L. 145/2013 e ss.mm.ii..
Il termine originario del 30 settembre 2022, come definito all’articolo 5,
comma 9, primo periodo del D.L. 146/2021, era stato prorogato al 31
ottobre 2023 con la conversione in L. 175/2022 dell’articolo 38, comma 1,
lettera a), del D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter).
L’efficacia della proroga in esame dipenderà sia dal fatto che vi sia un
intervento chiarificatore volto a eliminare gli elementi di incertezza sulla
procedura di riversamento spontaneo e a chiarirne i relativi effetti, sia
dalla possibilità di sfruttare sinergicamente e tempestivamente il nuovo
sistema di certificazione delle attività di R&S anche in relazione ai crediti
della previgente disciplina.
È in questo contesto che l’intervento del comma 272 dell’articolo 1 L.
197/2022 risulta strategico per le imprese beneficiarie di crediti R&S nei
periodi 2015-2019, indipendentemente dal fatto che stiano valutando
l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo o che ritengano di poter
legittimamente ottenere una certificazione con effetto vincolante nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria.
La Legge di Bilancio 2023 rimuove infatti la principale limitazione al campo di
operatività del sistema di certificazione introdotto dall’articolo 23, comma 2,
D.L. 73/2022 (Decreto Semplificazioni fiscali): viene eliminata l’ulteriore
condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti
solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Unica causa ostativa all’accesso al sistema di certificazione resta,
dunque, l’avvenuta constatazione delle violazioni con il processo verbale
di constatazione.
In tal modo si riduce il divario tra i perimetri applicativi del sistema di
certificazione e della procedura di riversamento spontaneo, rendendo
accessibile a un maggior numero di imprese la certificazione, con
possibilità di azionare successivamente la procedura di riversamento
spontaneo del credito R&S che sia risultato, in esito alle verifiche del
certificatore, indebitamente compensato:
● la certificazione diventa esperibile in tutti i casi in cui l’indebita
compensazione non sia stata constatata con il processo verbale di
constatazione;
● la procedura di riversamento spontaneo resta attivabile anche nei
casi in cui l’indebito utilizzo in compensazione sia già stato
accertato con un atto di recupero crediti ovvero con altri
provvedimenti impositivi, purché non divenuti definitivi alla data
del 22 ottobre 2021, giorno di entrata in vigore del D.L. 146/2021.
fonte: EC NEWSEUROCONFERENCE

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