Taglio cuneo fiscale 2023 per redditi bassi:
cos’è, come funziona, esempi
Tutti i dettagli sulla taglio del cuneo fiscale previsto dal Governo nella
versione preliminare della Legge di Bilancio 2023
Il Parlamento nella Legge di Bilancio 2023 ha deciso di potenziare il taglio del
cuneo fiscale, già previsto negli ultimi mesi del 2022, per i redditi più bassi
con un conseguente aumento delle buste paga dei lavoratori.
L’intervento prevede, per i lavoratori dipendenti, un esonero contributivo del
2% per i redditi fino a 35.000 euro e del 3% per i redditi fino a 20.000
euro. Nella pratica i lavoratori coinvolti riceveranno uno stipendio più alto, ma
parliamo di cifre contenute, circa dai 19 ai 32 euro lordi al mese.
In questo articolo vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato le novità
relative al taglio del cuneo fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, vi
diamo tutte le informazioni utili su come funziona.
TAGLIO CUNEO FISCALE PER REDDITI BASSI, NOVITÀ 2023
La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 281) in vigore dal 1° gennaio
prevede delle importanti novità per i lavoratori dipendenti. Il Parlamento, in
linea con le indicazioni del Governo precedente, ha messo in campo un
ulteriore taglio del cuneo fiscale con percentuale variabile in base al
reddito. In sostanza si tratta di un sconto sulle trattenute in busta paga.
L’intervento pesa ben 4,185 miliardi di euro. In particolare, rispetto alla
formulazione originaria, questa agevolazione si sdoppia in due
decontribuzioni parametrate al reddito del dipendente, ossia:
● uno sgravio del 3% per i lavoratori con i redditi sotto i 20.000 euro
(importo mensile non superiore a 1.923 euro);
● uno sgravio del 2% per i lavoratori con i redditi sotto i 35.000 euro
(importo mensile non superiore a 2.692 euro).
Lo sgravio permette a chi percepisce un reddito da lavoro più basso di avere
più soldi sullo stipendio aumentando così il potere di acquisto. A spiegare i
dettagli su come funziona la misura, è la Circolare n° 7 del 24-01-2023.
Questo, tra l’altro, è un passaggio che rientra in uno schema più ampio che
punta a portare il taglio del cuneo fiscale al 5% entro i prossimi 3 anni
come ha precisato Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Ma
per capire cosa comporta questa agevolazione bisogna prima comprendere
cos’è esattamente il “cuneo fiscale” e in cosa si traduce lo sgravio a livello di
aumento dello stipendio netto.
COS’È IL CUNEO FISCALE
Con “cuneo fiscale” si intende la somma delle imposte, sia dirette che
indirette, e dei contributi previdenziali che incidono sul costo del lavoro. In
sostanza il “cuneo fiscale” è la differenza tra lo stipendio lordo versato dal
datore di lavoro e la paga netta ricevuta dal lavoratore. Questa differenza
è influenzata da diversi fattori che vanno dalla pressione fiscale sul lavoro fino
al valore stesso del mercato del lavoro.
In Italia il peso del cuneo fiscale è del 46,5%, uno dei dati più alti tra i Paesi
dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)
secondo il Taxing Wages 2022. Quindi, per ogni 100 euro pagati
dall’azienda per il dipendente, 46,50 euro sono impiegati per tasse e
contributi.
A CHI SI RVOLGE IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE
Come spiegato nella Circolare n° 7 del 24-01-2023, possono accedere al
taglio del cuneo fiscale tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e
privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di
imprenditore. La misura si applica:
● per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
● per tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi,
con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Vale purché vengano
rispettati i limiti della retribuzione mensile, da intendersi come
retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro (ai fini della
riduzione di 2 punti percentuali) e di 1.923 euro (ai fini della riduzione di
3 punti percentuali). Sono inclusi nell’ambito di applicazione della
misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto
della soglia limite di retribuzione mensile.
A QUANTO AMMONTA
Come accennato, l’importo dell’esonero per i periodi di paga dal 1° gennaio
2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche, è pari al:
● 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la
retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo
parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda
l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del
mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
● 3% della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, a condizione che
la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, non ecceda l’importo
mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di
dicembre, del rateo di tredicesima.
Facciamo alcuni degli esempi riportati nella Circolare n° 7 del 24-01-2023:
● nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una
retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro e la quota di
contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, potrà
essere ridotta del 2%, ossia potrà essere determinata per un
ammontare pari al 7,19%;
● nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una
retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 1.923 euro e la quota di
contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, potrà
essere ridotta del 3%, ossia potrà essere determinata per un
ammontare pari al 6,19%;
COME SI CALCOLANO I LIMITI RETRIBUTIVI
La Circolare n° 7 del 24-01-2023 specifica che l’esonero trova
concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore. Il limite
massimo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro – dirimente ai fini
dell’applicabilità della riduzione e della sua entità – è riferito alla retribuzione
imponibile nel suo complesso. Ne deriva che nelle ipotesi in cui sia stato
superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, ai fini
della valutazione del tetto mensile deve essere considerata:
● sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS;
● sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il
superamento del massimale.
L’INPS precisa, inoltre, che i massimali mensili debbano essere maggiorati,
per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Diversamente, nei contratti in cui è prevista l’erogazione di mensilità ulteriori
rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel
mese interessato, la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo se
l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommati alla
retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile
previsto. Viceversa, se tale limite risulta superato, l’esonero non sarà previsto.
La Circolare n° 7 del 24-01-2023 spiega anche come si calcola il massimale
della retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili. Per
maggiori dettagli su questa casistica, vi consigliamo di leggere il paragrafo 3.2
della Circolare 7 del 2023.
COME FUNZIONA IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE 2023
Il taglio del cuneo fiscale si applica in base ai limiti retributivi mensili che vi
abbiamo spiegato, come previsti dalla Legge di Bilancio 2023 e chiariti dalla
Circolare n° 7 del 24-01-2023. Le soglie retributive (imponibile previdenziale)
individuate come massimali mensili saranno valutate per verificare
l’applicabilità della riduzione contributiva e la determinazione della sua entità.
Ne deriva che:
● se la retribuzione imponibile supera il limite pari a 2.692 euro al
mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.
Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una
retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non
avrà diritto al beneficio;
● se la retribuzione imponibile supera il limite pari a 1.923 euro, ma
è, comunque, di importo minore o pari a 2.692 euro al mese, la
riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere
riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 2%;
● se la retribuzione mensile non supera il limite pari a 1.923 euro, la
riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere
riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.
In altri termini, poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve
essere effettuata nel singolo mese di paga, il taglio del cuneo fiscale dovuto
dal lavoratore sarà diverso e da calcolare in base alla retribuzione
effettivamente percepita. Inoltre, potrà non applicarsi, in caso di superamento
del massimale di 2.692 euro. L’INPS nella Circolare 7 del 2023 specifica
anche che:
● l’agevolazione non è un incentivo all’assunzione.
Conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali
in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31
del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
● il diritto al taglio del cuneo fiscale non comporta benefici in capo al
datore di lavoro. Non è subordinato al possesso del Documento unico
di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro.
PERIODO DI APPLICAZIONE DELLO SGRAVIO
La Legge di Bilancio 2023 e la stessa Circolare n° 7 del 24-01-2023
chiariscono che i periodi di paga interessati dal taglio del cuneo fiscale sono
quelli dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Pertanto:
● nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di
lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, siano
state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di
mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze il taglio del cuneo
fiscale non sarà applicato;
● nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di
lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024,
dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e
permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2024,
su tali ultime competenze, non sarà applicato;
● nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, si chiarisce che
l’esonero non sarà applicato agli emolumenti erogati nel corso dell’anno
2024, pur se riferiti all’annualità pregressa (quali, ad esempio, i
compensi erogati per attività straordinarie).
COME OTTENERE IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE 2023
La Circolare n° 7 del 24-01-2023 spiega che ai fini dell’accesso al beneficio, i
datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di
competenza del mese di gennaio 2023, i lavoratori per i quali spetta
l’esonero. L’INPS spiega nel dettaglio come procedere nel caso di datori di
lavoro privati, pubblici o agricoli nei paragrafi 7, 8 e 9 della Circolare 7 del