Bonus assunzioni lavoratori di aziende in crisi
2023: come funziona

Bonus assunzioni lavoratori di aziende in crisi
2023: come funziona


Tutte le informazioni e le istruzioni INPS sul bonus per assunzioni di
lavoratori di aziende in crisi: ecco a chi spetta l’esonero contributivo,
come funziona, l’importo e come ottenerlo
Confermato anche nel 2023 il bonus assunzioni per i lavoratori delle aziende
in crisi, già introdotto dalla Legge di Bilancio 2022.
Si tratta di un esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che
assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale
proveniente da imprese in difficoltà.
Scopriamo insieme come funziona il bonus per le assunzioni dei lavoratori di
aziende in crisi, a chi spetta, quali sono i contratti agevolabili, l’importo e
come ottenerlo.
COS’È IL BONUS ASSUNZIONI LAVORATORI AZIENDE IN CRISI
Il bonus assunzioni per i lavoratori delle aziende in crisi è un’agevolazione che
prevede la decontribuzione totale, per massimo 3 anni, ai datori di lavoro
privati che assumono ex dipendenti di qualsiasi età provenienti da
imprese in difficoltà con una procedura di crisi aziendale aperta presso il
MIMIT.
COME FUNZIONA IL BONUS ASSUNZIONI LAVORATORI AZIENDE IN
CRISI
Il bonus è una decontribuzione totale che vale per le assunzioni stabili, cioè a
tempo indeterminato, ma è attivabile anche nel caso di trasformazioni da
rapporti a tempo determinato a indeterminato.
In realtà, non si tratta propriamente di una nuova misura, ma di un’estensione
del cosiddetto bonus lavoro giovani, che prevede l’esonero totale dei
contributi per le assunzioni stabili (o trasformazioni) di giovani fino a 36 anni,
già previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 10, della Legge
30 dicembre 2020, n. 178).
I commi 119-120 della Legge di Bilancio 2022 avevano già esteso il
beneficio, a partire dal 2022, ai lavoratori di ogni età, purché provenienti da
aziende per cui era stato aperto un tavolo di crisi presso il Ministero dello
Sviluppo Economico (oggi MIMIT). Poi, a disciplinare il bonus, confermato e
potenziato dal Decreto Energia convertito in Legge, era stata l’INPS con la
Circolare n° 99 del 07-09-2022.
Il Decreto Energia, infatti, a marzo 2022 aveva modificato ulteriormente
l’ambito di applicazione della misura allargando la tipologia di rapporti
agevolabili. Ovvero, è stato concesso l’esonero a fronte dell’assunzione a
tempo indeterminato o trasformazione da parte di aziende in crisi di:
● ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi
precedenti;
● lavoratori impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento.
Infine, con la Legge di Bilancio 2023, le due misure (sia quella per i giovani
che quella per i lavoratori aziende in crisi come modificata dal Decreto
Energia) sono state estese anche alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2023. Per sapere però come sarà applicato l’esonero per
questo periodo di fruizione, bisognerà attendere le istruzioni INPS relative al
2023, su cui vi aggiorneremo.
A CHI SPETTA
In attesa dell’arrivo della specifica documentazione di prassi per il 2023,
ricordiamo che la Circolare INPS n° 99 del 07-09-2022 (che disciplina la
misura per il 2022) aveva chiarito che il bonus spetta a tutti i datori di lavoro
privati, compresi quelli del settore agricolo, che assumono lavoratori delle
aziende in crisi di cui all’articolo 1, comma 852, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296. L’esonero si applicava a prescindere dalla circostanza che tali
datori assumessero o meno la natura di imprenditore. Erano esclusi
dall’esonero contributivo le Pubbliche Amministrazioni e le imprese del settore
finanziario. Le regole, con molta probabilità, saranno le stesse ma noi
comunque vi aggiorneremo su eventuali novità in questo stesso articolo.
REQUISITI
Probabilmente, anche nel 2023, saranno valide le stesse regole del 2022 per
fruire del bonus lavoratori aziende in crisi. La Circolare INPS n° 99 del
07-09-2022 aveva stabilito che il diritto alla legittima fruizione dell’esonero
contributivo era subordinato, in primo luogo, al rispetto delle condizioni
generali previste dall’articolo 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ossia:
● regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi
della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva
(DURC);
● assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle
condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
● rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
In secondo luogo, l’esonero poteva essere riconosciuto anche:
● se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
● con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi
precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del
licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in
somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di
collegamento o controllo.
Infine, l’INPS aveva precisato che in capo al datore di lavoro che assumeva
lavoratori provenienti da aziende in crisi non si applicava il divieto di
licenziamento di cui all’articolo 1, comma 12, della Legge di Bilancio 2021.
Non appena l’INPS definirà le regole 2023, vi aggiorneremo in questo stesso
articolo.
QUANDO L’INCENTIVO NON SPETTA
Per il bonus assunzioni lavoratori aziende in crisi, l’INPS per il 2022 aveva
specificato che valevano anche i requisiti dell’articolo 31 del Decreto
Legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Ovvero, l’incentivo non spettava:
● qualora l’assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla
legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un
rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi
dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) – la
propria volontà di essere riassunto;
● se presso il datore di lavoro che assume o l’utilizzatore con
contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro
connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate
all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello
posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive
diverse da quelle interessate dalla sospensione.
I CONTRATTI CHE DANNO DIRITTO AL BONUS ASSUNZIONI 2023
L’INPS non ha ancora reso note eventuali novità sui tipi di contratti che danno
diritto al bonus nel 2023. Si presume, in attesa delle specifiche indicazioni
INPS, che l’incentivo per le assunzioni di lavoratori delle aziende in crisi –
senza limiti anagrafici – spetterà per i rapporti di lavoro instaurati dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2023, nei seguenti casi:
● nuove assunzioni a tempo indeterminato;
● trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato, effettuate nel 2023.
Se saranno convalidate le regole dello scorso anno, ai fini del legittimo
riconoscimento dell’esonero, sarà necessario che il lavoratore sia
riconducibile ad una delle seguenti tre casistiche:
● dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che
versa in una situazione di crisi aziendale;
● licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti
dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
● impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte
dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.
L’esonero contributivo è, poi, applicabile (salvo modifiche su cui vi
aggiorneremo) a:
● i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in
attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di
lavoro ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142;
● le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione,
ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a
tempo determinato.
CONTRATTI ESCLUSI DAL BONUS
Non rientrano, fra le tipologie incentivate, la prestazione occasionale,
l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché
stipulato a tempo indeterminato. Inoltre, non rientra nell’ambito di applicazione
della norma il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con
qualifica dirigenziale.
Restano, infine, esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato di qualsiasi
tipologia e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro
normativo in vigore già prevede l’applicazione di altri sgravi come vi
spieghiamo in questo articolo.
Queste regole, già valide nel 2022, saranno probabilmente confermate anche
nel 2023. Non appena vi sarà certezza dalle apposite istruzioni INPS, vi
aggiorneremo.
IMPORTO E DURATA
L’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori provenienti da aziende in
crisi nel 2023 viene concesso fino ad un massimo di 6.000 euro annui, da
riparametrare su base mensile, per un massimo di 3 anni (36 mesi).
Esclusa invece già dalla Circolare INPS n° 99 del 07-09-2022 la possibilità di
elevare la durata a 48 mesi per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con una
differenza quindi rispetto alla misura del bonus lavoro giovani, che
prevedeva una maggior durata degli incentivi per le assunzioni al Sud.
Dunque un datore di lavoro può beneficiare dello sgravio dei contributi fino
a 18.000 euro in totale per ciascuna assunzione.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo
di paga mensile è, pertanto, pari a:
● 500 euro, ovvero 6.000 euro suddivisi nei 12 mesi;
● per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale
soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12
euro (ovvero 500 euro suddivisi per 31 giorni) per ogni giorno di
fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale
dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. In caso di specifiche
novità per il 2023, vi aggiorneremo.
CONTRIBUTI AMMESSI ALL’ESONERO
Il bonus assunzioni per i lavoratori delle aziende in crisi prevede lo sgravio su
tutti i contributi dovuti dal datore di lavoro privato, in misura del 100%.
Restano esclusi solo i contributi INAIL che devono comunque essere
pagati dal datore di lavoro. Infine, il periodo di fruizione dell’incentivo può
essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per
maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di
godimento del beneficio.
COME OTTENERE IL BONUS ASSUNZIONI LAVORATORI AZIENDE IN
CRISI
Non sono state ancora rese note le modalità per ottenere, nel 2023, l’esonero.
Con la Circolare n° 99 del 07-09-2022, l’INPS aveva spiegato come ottenere
il bonus assunzioni lavoratori aziende in crisi per il 2022. Il datore di lavoro
doveva presentare domanda all’INPS dopo essersi autenticato in questa
pagina con SPID, CIE o CNS. Questi i passaggi da eseguire per ottenere
l’esonero nel 2022:
● nell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito
internet INPS, viene reso disponibile il modulo di istanza on-line
“ES119”, volto alla richiesta dell’esonero in trattazione;
● il modulo deve contenere il codice della comunicazione obbligatoria
relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento, quello relativo
all’azienda di provenienza e l’importo della retribuzione mensile
media, comprensiva dei ratei di 13° e di 14° mensilità. Inoltre, devono
essere indicate l’eventuale percentuale di part-time nel caso di
svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale e la misura
dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Nelle ipotesi di trasferimenti di lavoratori (sempre relativi al 2022) la
richiesta dell’agevolazione deve essere effettuata compilando lo stesso
modulo di istanza on-line e indicando, come valori della retribuzione, della
percentuale di part-time e dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello
sgravio, quelli medi relativi a tutti i lavoratori trasferiti.
A seguito dei controlli INPS, la fruizione del beneficio può avvenire mediante
conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile
esonerabile. Nei paragrafi dal 9 al 12 della Circolare n° 99 del 07-09-2022,
l’INPS ha reso note le istruzioni contabili per ottenere l’esonero 2022.
Non appena saranno fornite le istruzioni dell’Istituto anche per il 2023, vi
aggiorneremo in questo stesso articolo.
CUMULABILITÀ
La Circolare n° 99 del 07-09-2022 esclude espressamente che l’esonero
contributivo del bonus assunzioni lavoratori aziende in crisi sia cumulabile con
l’incentivo previsto in favore dei datori di lavori privati che assumano con
contratto a tempo pieno e indeterminato soggetti percettori di NASpI. Inoltre,
non è cumulabile con altre misure di tipo economico o contributivo. Non è,
infine, soggetto all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (aiuti concessi dallo Stato
ovvero mediante risorse statali). Queste stesse regole dovrebbero essere
confermate anche per il 2023.
DOTAZIONE FINANZIARIA
La Legge di Bilancio 2023 ha stanziato per questa misura, insieme al
cosiddetto bonus assunzioni giovani, ingenti risorse pari a:
● 352,8 milioni di euro nel 2023;
● 733,6 milioni di euro nel 2024;
● 625,5 milioni di euro nel 2025;
● 371,2 milioni di euro nel 2026;
● 8,2 milioni di euro nel 2027;
● 63,1 milioni di euro nel 2028;
● 13 milioni di euro nel 2029;
● 0,7 milioni di euro nel 2030.
La Legge di Bilancio 2022 aveva già stanziato un totale di 15 milioni di euro
fino al 2025 per lo sgravio contributivo per le assunzioni dei lavoratori delle
aziende in crisi. Nel dettaglio, aveva autorizzato un massimo di spesa di 2,5
milioni di euro per l’anno 2022, 5 milioni di euro per l’anno 2023, 5
milioni di euro per l’anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2025.
Inoltre, con il Decreto Energia 2022, a fronte dell’estensione della platea di
beneficiari il Governo aveva stanziato ulteriori fondi:
● 2,1 milioni di euro per l’anno 2022;
● 6,3 milioni di euro per l’anno 2023 e 6,3 milioni di euro per il 2024;
● 4,2 milioni di euro per l’anno 2025;
● 0,7 milioni di euro per l’anno 2027.
RIFERIMENTI
Testo integrale (Pdf 1 Mb) della Legge di Bilancio 2023 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.303 del 29-12-2022 – Supplemento Ordinario n. 43.
Testo della Legge di Bilancio 2022 (Pdf 2 Mb) pubblicato sulla Gazzetta
Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49
Decreto energia 2022 (Pdf 377 Kb) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 67 del 21 marzo 2022;
Circolare n° 99 del 07-09-2022 (Pdf 231 Kb).
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Per scoprire quali sono le altre misure previste nella Legge di Bilancio
2023 per lavoratori e imprese, è possibile leggere il nostro approfondimento.
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introdotte dalla Manovra, il focus su tutti gli incentivi alle assunzioni e quello
sul bonus assunzioni giovani under 36.

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