TRANSIZIONE ENERGETICA – Il contributo per l’allaccio a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o biomassa

Il contributo per l’allaccio a reti di
teleriscaldamento alimentate con energia
geotermica o biomassa


di Silvio Rivetti
Tra i regimi di favore tributario a favore della transizione energetica è da
ricordare anche quello oggetto della risposta all’interpello dell’Agenzia
delle Entrate n. 26 del 13.01.2023, previsto dall’articolo 29 L. 388/2000 per
sviluppare l’impiego di energia geotermica e da biomasse, attraverso un
contributo “una tantum”, sotto forma di credito d’imposta, agli utenti che si
collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da tali forme di energia.
La norma prevede che il contributo, pari a euro 20,66 per ogni kW di potenza
impegnata, venga trasferito all’utente finale sotto forma di credito d’imposta,
favorendo il soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete: e
l’interpello in esame verte proprio sulla corretta individuazione del soggetto
a cui spetta l’agevolazione.
Il quesito proviene dalla società proprietaria di un immobile in via di
costruzione, da concedersi in locazione a un ospedale.
La proprietaria, effettuato l’investimento per allacciare l’immobile alla rete di
teleriscaldamento, espone il dubbio per cui il contributo in oggetto, dovuto in
forma di credito d’imposta, pare spettare per legge al solo utente finale:
ovvero al soggetto utilizzatore dell’impianto di riscaldamento e
consumatore effettivo dell’energia ivi impiegata.
Nel caso di specie, tale soggetto coinciderebbe con l’ospedale, conduttore
dell’immobile: e non con la società proprietaria, che pure ha sostenuto i
costi di allaccio e che ritiene di aver diritto al contributo in oggetto perché,
secondo i criteri interpretativi elaborati dall’Agenzia delle Entrate in materia di
crediti d’imposta derivanti dal superbonus, spettanti agli utenti che si
collegano a reti di teleriscaldamento alimentate a biomasse (nei comuni
montani di cui all’articolo 119, comma 1, lettera b, D.L. 34/2020), il beneficio
deve riguardare i soggetti che effettivamente sostengono le spese
agevolate, a prescindere dal fatto che questi ultimi non siano gli utenti e
fruitori finali del servizio alimentato con l’energia da biomasse rinnovabili
(risposta alla consulenza giuridica 956/6/2021).
La soluzione prospettata dalla società istante è accolta dall’Agenzia delle
Entrate nella risposta in esame, in forza di una serie di argomentazioni di
significativa portata.
Il Fisco rileva innanzitutto come l’agevolazione “una tantum” in parola
individui, quale presupposto oggettivo del contributo, l’operazione di
collegamento alla rete di teleriscaldamento: e non il servizio di fornitura di
energia rinnovabile, il cui consumo è invece agevolato ai sensi dell’articolo 8,
comma 10, lettera f, L. 448/1998 (con un apposito “contributo da consumo”,
in veste di credito d’imposta da traslarsi sul prezzo di cessione all’utente,
calcolato in relazione ai chilowattora di calore fornito con le reti di
teleriscaldamento a energia geotermica o biomassa).
Da tale impostazione viene che il contributo “una tantum” compete al
soggetto che sostiene gli oneri connessi al contratto di allaccio.
Su tali oneri, è da precisare, verrà applicato lo sconto direttamente dal
creditore, il quale vanterà il corrispondente credito d’imposta verso l’Erario,
secondo il peculiare meccanismo di funzionamento dell’agevolazione, come
chiarito dalla circolare 95/E/2001 (per cui è il gestore della rete di
teleriscaldamento ad anticipare il contributo spettante al soggetto che si
collega alla rete, scomputandolo dal costo di allaccio; e a beneficiare così del
corrispondente credito d’imposta, peraltro inutilizzabile in sede di
compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 per carenza di
espressa indicazione di legge, ma comunque rimborsabile con la sua
esposizione in dichiarazione).
Nella sua risposta favorevole, l’Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre come la
ratio dell’agevolazione sia quella di sviluppare l’infrastruttura necessaria
alla diffusione delle energie rinnovabili: con la conferma della spettanza
del beneficio, anche per questa via, al soggetto che sopporta gli oneri
economici di carattere strutturale, afferenti ai costi di allaccio alla rete.
Questo argomento avvicina l’agevolazione in questione a quelle favorenti i
nuovi investimenti nell’ambito delle energie rinnovabili: e tale lettura appare
coerente anche ai chiarimenti di cui alla citata circolare 95, per la quale il
credito d’imposta è rimborsabile al gestore della rete che lo ha anticipato
(concedendo il corrispondente sconto sui costi di allaccio), in quanto vero e
proprio credito verso l’Erario, e non agevolazione a suo favore per oneri
sostenuti: essendo invece il vero destinatario dell’agevolazione proprio il
soggetto che ha sopportato effettivamente i costi strutturali.
La risposta risolve, in chiusura, anche un dubbio tecnico, dicendosi il
contributo in parola spettante, laddove il sistema di teleriscaldamento fosse
alimentato non solo da biomasse, in misura proporzionale alla quota di
energia derivante da queste ultime. Con onere della relativa dimostrazione e
computo, pare di potersi intendere, a cura del soggetto fruitore del beneficio:
secondo le regole generali.
fonte: NEWS EUROCONFERENCE

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