Bonus carburante 2023: l’Agenzia dell’Entrate
fornisce indicazioni nell’audizione alla Camera

Bonus carburante 2023: l’Agenzia dell’Entrate
fornisce indicazioni nell’audizione alla Camera


di Salvatore Cortese
Con riferimento al bonus carburante 2023, introdotto dal D.L. n. 5/2023 e
attualmente in sede di conversione alla Camera, con il presente contributo si
rende conto della recente audizione dell’Agenzia delle Entrate, che nella X
Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo ha fornito alcune
indicazioni sul tema.
In linea generale, l’Agenzia conferma che il bonus carburante 2023 può
essere equiparato a quello del 2022, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 212 (c.d. “decreto Ucraina”), con cui è stata data la
possibilità ai datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti
buoni benzina, o titoli analoghi, in regime di detassazione, per un ammontare
massimo di euro 200 per ciascun lavoratore.
A tal proposito, facendo menzione della propria Circolare n. 27/E del 14 luglio
2022, con cui è intervenuta per chiarire alcuni aspetti interpretativi e operativi
sottesi alla disciplina del bonus carburante 2022, ha confermato che sotto il
profilo soggettivo, come nella precedente disciplina, il bonus carburante 2023
trova applicazione nei confronti di tutti i datori che operano nel settore privato,
compresi i soggetti che non svolgono un’attività commerciale, i lavoratori
autonomi – sempre che abbiano dipendenti – e gli enti pubblici economici.
Escluse, invece, le amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda i potenziali beneficiari della misura agevolativa, dal
momento che la norma non opera alcuna distinzione circa una specifica
categoria cui gli stessi debbano appartenere, secondo l’Agenzia “dovrebbe”
rilevare unicamente la tipologia di reddito prodotto dal beneficiario del buono,
vale a dire il reddito da lavoro dipendente, così come è stato per il bonus
carburante 2022.
Inoltre, analogamente a quanto osservato per il bonus carburante 2022,
l’Agenzia ritiene che anche i bonus 2023 possano essere corrisposti dal
datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti
normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi
accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei
premi di risultato. In tale ipotesi, infatti, l’erogazione dei buoni carburante deve
avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.
Sotto il profilo oggettivo, come già puntualizzato per quello del 2022, il bonus
2023 deve ritenersi applicabile con riguardo alle varie tipologie di carburante
per l’autotrazione, quali benzina, gasolio, GPL e metano, nonché per
l’erogazione di buoni – o titoli analoghi – per la ricarica di veicoli elettrici.
L’Agenzia sottolinea, ancora, che il bonus in questione rappresenta
un’ulteriore agevolazione rispetto a quella prevista ordinariamente dall’articolo
51, comma 3, terzo periodo, del TUIR, con la conseguenza che i beni e i
servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di
ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per
uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri
beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni benzina.
A riguardo, viene specificato che il costo connesso all’acquisto dei buoni
carburante deve ritenersi integralmente deducibile dal reddito d’impresa,
sempreché possa qualificarsi come inerente.
Infine, in coerenza con quanto affermato nella richiamata Circolare n. 27/E del
14 luglio 2022, l’Agenzia fa presente che l’agevolazione in oggetto deve
essere contabilizzata in maniera autonoma e separata rispetto agli altri benefit
e applicata osservando il principio di cassa allargato ex articolo 51, comma 1,
del TUIR, in base al quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta
anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta
successivo (e, quindi, con riguardo al caso di specie, nei primi 12 giorni del
2024).
fonte: FISCALFOCUS TODAY

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.