LAVORO – Smart working e sorveglianza sanitaria: il datore di lavoro può nominare più medici competenti

Smart working e sorveglianza sanitaria: il
datore di lavoro può nominare più medici
competenti


di Francesco Rodorigo – LEGGI E PRASSI


Il Ministero del Lavoro nella risposta all’interpello n. 1 del 1° febbraio
fornisce chiarimenti in merito alla salute e sicurezza dei lavoratori in
smart working. I datori di lavoro possono nominare ulteriori medici
competenti per le attività di sorveglianza sanitaria
I datori di lavoro possono nominare ulteriori medici competenti, oltre a quelli
indicati per la sede aziendale, per consentire la sorveglianza sanitaria dei
dipendenti che lavorano in smart working.
Lo chiarisce la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza
sul lavoro del Ministero del Lavoro nella risposta all’interpello n. 1 del 1°
febbraio 2023.
In questo modo, come avvenuto durante l’emergenza sanitaria, sarà
assegnato un medico più vicino ai lavoratori che svolgono l’attività lavorativa
presso il proprio domicilio o comunque lontano dalla sede di lavoro,
garantendo loro maggiore sicurezza.
Tutti i medici competenti nominati assumeranno gli obblighi e le responsabilità
previste dalla legge.
Smart working e sorveglianza sanitaria: il datore di lavoro può nominare
più medici competenti
Il Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 1 del 1° febbraio
2023 chiarisce i dubbi avanzati da Confcommercio e relativi alle condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori che operano in regime di smart working.
In particolare, è stato chiesto se i datori di lavoro potessero continuare, così
come è stato durante l’emergenza sanitaria, le attività di sorveglianza sanitaria
affidando l’incarico a medici competenti diversi da quelli già nominati per la
sede dell’azienda e più vicini al luogo di lavoro dei dipendenti che svolgono
l’attività da remoto.
In primo luogo, il Ministero sottolinea come la prestazione di sorveglianza
sanitaria spetti anche a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una
prestazione continuativa di lavoro a distanza, indipendentemente dall’ambito
in cui questa viene svolta, come specificato dall’articolo 3, comma 10 del
DL n. 81/2008.
“Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il
tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui
al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le
politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le
Direttive aziendali di sicurezza.”
Spetta al datore di lavoro nominare il medico competente che effettuerà la
sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla legge. Questo, poi, collabora
anche con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi:
“anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza
sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e
all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi
di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.”
Nei casi di aziende con più unità produttive o di gruppi d’imprese il datore di
lavoro può nominare più medici competenti ma deve individuare tra di loro uno
che svolga funzioni di coordinamento.
Smart working e sorveglianza sanitaria: le indicazioni per i datori di
lavoro
Come stabilito dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 81/2017, il datore
di lavoro deve garantire anche la salute e la sicurezza del lavoratore che
svolge la prestazione in modalità agile.
Pertanto, è tenuto a consegnare, almeno ogni anno, al lavoratore e al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta, nella
quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla
particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro
Alla luce di quanto esposto, la Commissione per gli interpelli in materia di
salute e sicurezza sul lavoro del Ministero ritiene che il datore di lavoro possa
effettivamente nominare più medici competenti, individuandone uno con
funzioni di coordinamento nei casi previsti.
Ogni medico competente nominato assumerà tutti gli obblighi e le
responsabilità in materia di salute e sicurezza ai sensi della normativa
vigente.
In linea generale, infine, come stabilito dal comma 3 dell’articolo 29 del
DL n. 81/2008, il datore di lavoro sarà tenuto a rielaborare il documento di
valutazione dei rischi:
● in caso di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del
lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
● in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o
della protezione;
● in seguito a infortuni significativi;
● quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la
necessità.
I datori di lavoro, dunque, possono individuare e nominare medici competenti,
in aggiunta a quelli nominati per la sede dell’azienda, per la sorveglianza
sanitaria dei lavoratori che svolgono l’attività in smart working.

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