INPS – Importi massimi 2023 per NASpI, DIS-COLL e cassa integrazione

Importi massimi 2023 per NASpI, DIS-COLL e
cassa integrazione


La guida dettagliata sui nuovi importi massimi per l’anno 2023 per NASpI,
DIS-COLL e cassa integrazione, nonché per altre misure salariali INPS
Disponibili gli importi massimi 2023 per NASpI, DIS-COLL e cassa
integrazione, arriva una nuova circolare INPS che aggiorna i massimali e le
retribuzioni di riferimento per il calcolo.
Le novità riguardano i trattamenti d’integrazione salariale, l’assegno
d’integrazione salariale e quello emergenziale per il Fondo di solidarietà del
Credito, nonché quello emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito
Cooperativo. Comunicati i valori i anche per i trattamenti di disoccupazione
NASpI, DIS-COLL e ALAS, per l’indennità straordinaria di continuità
reddituale e operativa (ISCRO), quella di disoccupazione agricola e
dell’assegno per le attività socialmente utili.
In questa guida spieghiamo quali sono i nuovi importi massimi per l’anno 2023
e come funzionano.
NUOVI IMPORTI MASSIMI 2023
Con la Circolare n° 14 del 03-02-2023 dall’INPS arrivano i nuovi importi
massimi per quest’anno su integrazione salariale, assegni, disoccupazione e
fondi. Nello specifico l’INPS ha fissato i massimali per:
● cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), cassa integrazione straordinaria (CIGS) e
assegno d’integrazione salariale del FIS;
● fondo credito: assegno d’integrazione salariale e assegno
emergenziale;
● fondo credito Cooperativo: assegno emergenziale;
● NASpI 2023 e DIS-COLL 2023;
● indennità di disoccupazione agricola;
● ALAS, indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi
dello spettacolo;
● indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO);
● assegno per attività socialmente utili.
Vediamo nel dettaglio cosa stabilisce, per ognuna di queste misure, la nuova
circolare INPS.
1) IMPORTI CIGO, CISOA, CIGS E ASSEGNO FIS
L’importo massimo mensile dei trattamenti d’integrazione salariale quali cassa
integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione salariale operai agricoli
(CISOA), cassa integrazione straordinaria (CIGS) e assegno d’integrazione
salariale del FIS, in vigore dal 1° gennaio 2023 prescinde dall’importo della
retribuzione mensile di riferimento.
L’importo del massimale è pari, rispettivamente, al lordo e al netto della
riduzione prevista dall’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, che,
attualmente, ammonta a 5,84%. Nello specifico, i trattamenti d’integrazione
salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis del Decreto Legislativo 14
settembre 2015, n. 148 hanno:
● un importo lordo pari a 1.321,53 euro;
● un importo netto, pari a 1.244,36 euro.
Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto
disposto dall’articolo 2, comma 17, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549,
nella misura del 20% per i trattamenti d’integrazione salariale concessi in
favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Dunque per tali settori l’importo lordo massimo è pari a 1.585,84 euro e quello
netto è fissato a 1.493,23 euro. L’aumento del 20% non è previsto invece per
il settore agricolo.
2) FONDO CREDITO
Il Fondo della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (ovvero
Fondo Credito), istituito dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, eroga
numerose prestazioni creditizie e sociali ai dipendenti pubblici, i quali versano
al Fondo stesso un’apposita contribuzione. La circolare INPS n. 14 stabilisce
gli importi massimi per:
● assegno di integrazione salariale: per l’anno 2023, con una
retribuzione mensile lorda inferiore a 2.406,02 euro, il massimale è pari
a 1.306,75 euro. Invece, con una retribuzione mensile lorda compresa
tra 2.406,02 e 3.803,33 euro, il massimale è pari a 1.506,19 euro.
Infine, con una retribuzione mensile lorda superiore a 3.803,33 euro,
l’importo massimo 2023 è pari a 1.902,81 euro;
● l’assegno emergenziale: per l’anno 2023, con una retribuzione
tabellare annuale lorda inferiore a 46.076,64 euro, il massimale è pari a
2.691,44 euro al lordo (2.534,26 euro al netto). Invece, con una
retribuzione tabellare annuale lorda compresa tra 46.076,64 e
60.626,25 euro, il massimale è pari a 3.031,89 euro al lordo. Infine, con
una retribuzione tabellare annuale lorda superiore a 60.626,25 euro,
l’importo massimo 2023 è pari a 4.243,50 euro (lordo). Tali cifre tengono
conto della riduzione prevista dall’articolo 26 della Legge n. 41 del
1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque
applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in
pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica,
comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
3) FONDO CREDITO COOPERATIVO
Disciplinato dal Decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761, il
Fondo Credito Cooperativo ha lo scopo di intervenire nei confronti dei
lavoratori nell’ambito di situazioni di crisi. Interviene anche in caso di processi
di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di
attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento e il rinnovo delle
professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e
all’occupazione.
In tale fondo rientra anche l’assegno emergenziale a favore dei lavoratori
licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n.
22, integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione NASpI. I nuovi importi
2023 per l’assegno emergenziale sono così stabiliti in base alla fascia
retributiva:
● fino a 43.558,28 euro: importo lordo pari a 2.581,40 euro e pari a
2.430,65 euro al netto della riduzione del 5,84%;
● superiore a 43.558,28 e 60.752,34 euro: importo pari a 3.472,04 euro;
● superiore a 60.752,34 euro: importo pari a 4.038,31 euro.
Tali cifre tengono conto della riduzione prevista dall’articolo 26 della Legge n.
41 del 1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque
applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento
risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo,
indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
4) NASpI e DIS-COLL
L’importo massimo mensile NASpI per il 2023 è pari a 1.352,19 euro. La
retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di
disoccupazione NASpI è pari a 1.470,99 euro. Per quanto concerne la
DIS-COLL, l’importo massimo mensile per il 2023 è pari a 1.352,19 euro.
L’importo massimo mensile di tale indennità non può in ogni caso superare,
per il 2023, 1.470,99 euro.
5) INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con
requisiti normali, da liquidare nell’anno 2023 con riferimento ai periodi di
attività svolti nel corso dell’anno 2022, il massimale più alto riferito
all’indennità di disoccupazione agricola ammonta a 1.222,51 euro.
6) ALAS
L’INPS stabilisce anche gli importi massimi 2023 per l’indennità ALAS, la
misura di sostegno alla disoccupazione introdotta per supportare i lavoratori
autonomi dello spettacolo che perdono il lavoro a partire dal 1° gennaio

  1. Tale indennità è stata introdotta dall’articolo 66 del Decreto Sostegni
    Bis ed è pari al 75% del reddito medio mensile. Inoltre, può essere erogata
    per un periodo massimo di sei mesi. Per maggiori informazioni, potete leggere
    questo approfondimento. Il massimale mensile per l’ALAS per il 2023 è pari
    a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di tale indennità non
    può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
    7) ISCRO
    Per quanto concerne gli importi massimi 2023 per l’indennità straordinaria di
    continuità reddituale e operativa (ISCRO), è pari a 8.972,04 euro. L’importo
    mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere di importo inferiore a
    275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.
    8) ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
    Dal 1° gennaio 2023, l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori
    che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione
    e formazione, è pari dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro. Anche a tale
    prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della Legge n. 41
    del 1986.
    RIFERIMENTI
    Circolare INPS n° 14 del 03-02-2023 (Pdf 110 Kb).

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