EDILIZIA – Soluzioni operative per la gestione dei bonus edilizi

Soluzioni operative per la gestione dei
bonus edilizi


di Emanuel Monzeglio e Filippo Bisso
È ormai assodato come il mercato delle compravendite dei crediti fiscali
originati da interventi edilizi sia giunto al suo epilogo. A determinare l’attuale
situazione è stata dapprima la completa chiusura del canale bancario e,
successivamente, la pubblicazione del recentissimo D.L. 11/2023 (G.U.
Serie Generale n. 40 del 16.02.023 ed entrato in vigore il 17.02.2023).
Nello specifico, la chiusura dei portali bancari per le compravendite di crediti
fiscali è da ricercarsi non tanto nel raggiungimento dei plafond massimi di
acquisto – tarati dai diversi istituti in relazione alla propria capacità di
assorbimento fiscale (sulla base della quale di spazio dovrebbe ancora
essercene) – bensì nella forte insicurezza che si era venuta a creare sul
versante della responsabilità solidale posta in capo agli acquirenti dei crediti
fiscali compravenduti, a seguito delle modifiche recate al comma 6
dell’articolo 121 D.L. 34/2020 dall’articolo 33-ter D.L. 115/2022.
Il D.L. 11/2023 non fa altro che “gettare benzina sul fuoco” ponendo un
blocco definitivo alla possibilità di effettuare cessioni del credito e sconti in
fattura per tutte le tipologie di bonus edilizi e per tutte quelle pratiche iniziate
a partire dal 17 febbraio 2023.
Il decreto in commento è stato, infatti, aspramente criticato nei giorni scorsi
dalle più rappresentative associazioni di categoria, sebbene lo stesso – a
parere degli scriventi – possa potenzialmente comportare alcuni risvolti
positivi per il pregresso, potendo paradossalmente sbloccare l’attuale
situazione che vede, secondo le stime, crediti incagliati per un importo pari ad
oltre 15 miliardi di euro.
Una più chiara definizione di quelli che sono gli obblighi degli acquirenti
dei crediti di imposta, che consentono loro di essere esclusi dai rischi di
responsabilità tributaria solidale per concorso colposo nella violazione
(articolo 1 D.L. 11/2023), unitamente alla prosecuzione della possibilità di
beneficiare dei bonus edilizi mediante le opzioni di sconto o cessione
sino alla naturale scadenza – prevista dall’articolo 121 D.L. 34/2020 (2024
e, per il superbonus 2025) – solo per le spese relative a lavori i cui titoli
abilitativi sono stati richiesti entro la data di entrata in vigore del decreto
(articolo 2 D.L. 11/2023) dovrebbero da soli bastare per ridare nuova linfa
vitale al sistema bancario, comportando un aiuto al più rapido smaltimento
delle pratiche di cessione ancora in sospeso.
Fatta questa premessa, si ritiene utile proseguire con un riepilogo delle
diverse possibilità che si hanno a disposizione per una più efficiente
gestione delle detrazioni fiscali (sorte in capo al beneficiario originario
dell’intervento) ovvero dei crediti fiscali (acquisiti dai fornitori che hanno
applicato lo sconto o acquistati direttamente dai relativi cessionari).
La modalità standard rimane quella della detrazione in dichiarazione dei
redditi, sempre che il soggetto beneficiario sia capiente e quindi abbia una
imposta lorda in grado di assorbire interamente la detrazione annua a lui
spettante.
Il riporto in dichiarazione del beneficio sotto forma di detrazione – per i
soggetti capienti – potrebbe essere una soluzione economicamente e
finanziariamente vantaggiosa visti i tassi (usurari) di sconto con cui sono
stati compravenduti i crediti fiscali nell’ultimo periodo.
Si badi inoltre che, la scelta di portare in dichiarazione la prima quota di
detrazione non implica l’obbligo di riportare nel dichiarativo le quote
rimanenti per le restanti annualità.
Infatti, si potrebbe detrarre la prima rata (e la seconda, la terza e così via),
per poi cedere tutte le rate annuali componenti la detrazione residua (è la
cosiddetta “cessione differita”). In questo ultimo caso però la cessione
deve obbligatoriamente essere effettuata per l’intero ammontare pari alla
detrazione residua.
È importante sottolineare come tale opzione sia irrevocabile.
Vien da sé che per i soggetti incapienti (per condizione di incapienza
cronica) potrebbero, comunque, esserci alcuni spiragli per un recupero
della detrazione, seppur parziale, negli anni a venire.
A tal proposito una possibile soluzione alternativa all’utilizzo in detrazione,
peraltro di difficile percorribilità per quegli interventi le cui spese sono state
sostenute nel corso del 2022 o in anni antecedenti, almeno nell’immediato,
rimane la cessione ad un istituto finanziario del credito corrispondente alla
detrazione spettante.
Come sopra esposto potrebbero infatti esserci spiragli per una nuova
riapertura, ma il tempo necessario per disbrigare tutte le pratiche
preliminari occorrenti al completamento della cessione (es. contatti
prodromici con l’istituto finanziario, rilascio delle credenziali per l’accesso al
portale dell’Advisor, disamina della documentazione di legge da parte
dell’Advisor, attesa del rilascio del report positivo sulla documentazione
presentata, formalizzazione e stipula del contratto di cessione, ecc.) si
scontra con il termine ultimo per l’invio del modello di comunicazione
dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di
ricarica.
In questo senso, il termine ultimo fissato era il 16 marzo 2023 ma, tramite
un emendamento al Milleproroghe, è stato spostato al 31 marzo 2023.
Spirato questo termine l’unica soluzione percorribile potrebbe essere pur
sempre la anzidetta “cessione differita” (per quegli interventi le cui spese
sono state sostenute nel corso del 2022 o anni antecedenti). Più tempo
invece per le cessioni di crediti corrispondenti a detrazioni sorte a fronte
di spese sostenute nel corso del 2023, il cui termine rimarrebbe quello
ordinario del 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della
spesa.
L’ulteriore soluzione potrebbe essere quella che vede il committente
trovare un accordo con uno o più fornitori affinché gli stessi applichino uno
sconto sul corrispettivo (questo schema, peraltro, in assenza di un General
Contractor risulta poco praticato) o, in alternativa, l’utilizzo dello sconto
“parziale” sul corrispettivo.
La circostanza che la norma ponga un tetto massimo di sconto applicabile
implica, infatti, la possibilità che il fornitore applichi uno sconto soltanto
parziale rispetto all’entità massima cui può arrivare (circolare 24/E/2020,
interpello n. 235 del 09.09.2020).
Questa soluzione potrebbe essere utile sia al cliente/committente, il quale
riuscirebbe a spuntare ugualmente una scontistica sulle spese da sostenere,
sia al fornitore stesso, il quale acquisirebbe un credito (tarato sulla sua
capacità fiscale di assorbimento) compensabile in F24, con la medesima
cadenza con cui avrebbe detratto il committente in assenza di sconto in
fattura, ovvero cedibile ad eventuali terzi acquirenti (di qualunque natura,
vigilati o meno).
La possibilità di una opzione parziale, tale per cui una parte del beneficio
fiscale permane come detrazione in capo al beneficiario/committente,
costituisce infatti una caratteristica tipica della sola “opzione di sconto sul
corrispettivo”, posto che, nel caso di opzione per la cessione del credito,
quest’ultima può essere esercitata esclusivamente per l’intero ammontare
della corrispondente detrazione.
Peraltro, si precisa come nel caso dello sconto in fattura parziale, la
detrazione residua rimasta in capo al beneficiario/committente lasci
spazio alla possibilità, per lo stesso, di optare successivamente per la
cessione del credito.
Accanto alla tradizionale detrazione e alle due, ormai note, opzioni di cui
all’articolo 121 D.L. 34/2020 (cessione del credito e sconto in fattura sul
corrispettivo) sopra commentate, possono essere sfruttati, a parere degli
scriventi, determinati strumenti non convenzionali – ma pur sempre ammessi
normativamente – utili per non “perdere” le detrazioni spettanti.
Ci si riferisce in particolare alla gestione delle spese in modo frazionato
(gestione dei SAL), alla possibilità di cedere il credito a più soggetti
nell’ambito di una unica cessione del credito (cessione plurisoggettiva del
credito fiscale) nonché alla possibilità di sfruttare l’istituto della remissione
in bonis per allungare il termine ultimo entro cui inviare il modello di
comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine
di ricarica.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.