LAVORO – Agevolazioni assunzioni in apprendistato 2023 1° livello: a chi spettano, cosa sapere

Agevolazioni assunzioni in apprendistato 2023
1° livello: a chi spettano, cosa sapere


Tutte le informazioni sullo sgravio contributivo previsto per i datori di
lavoro di piccole imprese che assumono giovani con contratto di
apprendistato di 1° livello
I datori di lavoro che in una prima fase hanno alle proprie dipendenze fino a 9
lavoratori hanno diritto ad agevolazioni contributive per assunzioni con
contratti di apprendistato di primo livello.
Chi assume apprendisti può beneficiare, infatti, di uno sgravio totale dei
contributi per i primi tre anni di contratto. Il Decreto Milleproroghe convertito
in Legge 2023 ha prorogato l’incentivo anche per quest’anno.
Ecco nel dettaglio come funzionano le agevolazioni per le assunzioni in
apprendistato di primo livello, a chi si applica la decontribuzione agevolata e
quali requisiti sono richiesti.
AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI APPRENDISTATO 2023
Anche quest’anno i datori di lavoro delle piccole imprese fino a 9 dipendenti
che scelgono il contratto di apprendistato di primo livello per le assunzioni di
giovani possono beneficiare di uno sgravio del 100% sul pagamento dei
contributi per i primi 3 anni di contratto. La decontribuzione totale è
applicata per le assunzioni effettuate, quindi, anche dal 1° gennaio al 31
dicembre 2023.
L’agevolazione per chi assume con apprendistato di primo livello è stata
introdotta dall’articolo 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
rinnovata fino al 2023, l’ultima volta il Decreto Milleproroghe convertito in
legge 2023, che ha stabilito la proroga anche per le assunzioni intervenute tra
il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. La misura è gestita dall’INPS che,
per il 2022, aveva fornito le apposite istruzioni con la Circolare n° 70 del
15-06-2022. Invece, per il 2023 le istruzioni ancora non sono arrivate ma
intanto l’ANPAL, in questa nota, ha illustrato la misura per l’annualità in corso.
Per sapere cos’è e come funziona l’apprendistato di primo livello vi
consigliamo di leggere la nostra guida dedicata. Ma ora vediamo come
funzionano le agevolazioni.
REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO
Per beneficiare dello sgravio contributivo per le assunzioni con contratti di
apprendistato è necessaria la sussistenza di entrambi i seguenti requisiti:
● le assunzioni devono essere finalizzate al conseguimento della
qualifica o del diploma professionale, del diploma di istruzione
secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica
superiore;
● i datori di lavoro devono avere alle proprie dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a 9. Il requisito dimensionale deve esserci al
momento dell’assunzione, ma non successivamente;
● le assunzioni con contratto di apprendistato devono essere effettuate
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023;
● il datore di lavoro deve possedere il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) ed è tenuto, inoltre, a rispettare
– le norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di
legge;
– gli accordi e contratti collettivi nazionali e quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.
Sono esclusi dall’applicazione dello sgravio contributivo i datori di lavoro che
violano le disposizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n.
150/2015.
REQUISITI DEL LAVORATORE
Dal momento che viene assunto con contratto di apprendistato di primo livello
il lavoratore deve rispettare i requisiti previsti per questa tipologia di contratto:
● età compresa tra i 15 e 25 anni non compiuti;
● iscrizione ad un corso di istruzione per il conseguimento di un
titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado.
Ovvero, qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione
secondaria superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore.
Si precisa, poi, che ai fini della durata dello sgravio rilevano i precedenti
periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di
lavoro. Di conseguenza lo sgravio è riconoscibile limitatamente al periodo di
apprendistato residuo rispetto al totale dei 3 anni.
ESONERO APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO, IN COSA CONSISTE
L’agevolazione consiste in uno sgravio totale dei contributi per i primi 3 anni di
contratto. Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato
l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista
dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296 del 2006. Per
gli anni successivi al terzo, è confermata l’aliquota contributiva del 10%.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84%
della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione e
per il primo anno successivo alla fine della formazione.
Un discorso a parte meritano le ore di formazione all’esterno della sede
aziendale. In questo caso non sussistono obblighi contributivi. Per queste
ore, pertanto, il datore di lavoro non deve corrispondere alcuna retribuzione,
poiché i contributi dovuti per gli apprendisti devono essere calcolati solo sulle
retribuzioni effettivamente corrisposte.
CUMULABILITÁ
Il beneficio, così come precisato per l’anno 2022, dalla circolare INPS n. 70
del 2022, è compatibile anche con le ulteriori agevolazioni previste per
l’apprendistato, ovvero:
● esonero dal pagamento del ticket di licenziamento;
● esonero dal versamento dell’aliquota di finanziamento per la NASPI
(1,61%).
Le stesse regole di compatibilità dovrebbero essere confermate anche per il
2023, ma vi aggiorneremo non appena sarà pubblicata la circolare INPS ad
hoc.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
Circolare INPS n. 87 (Pdf 231Kb) del 18-06-2021.
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.81 (Pdf 290Kb).
Legge di Bilancio 2020 (Pdf 2Mb) – Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Pdf 144Kb).
Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Pdf 249Kb).
Circolare n. 70 del 15-06-2022 (Pdf 112 Kb).
Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Pdf 356 Kb) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.49 del 27-02-2023.
ALTRE AGEVOLAZIONI E AGGIORNAMENTI
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quello sull’apprendistato professionalizzante e la guida sull’apprendistato
di alta formazione e ricerca.
Se volete conoscere i dettagli sull’apprendistato di primo livello, vi consigliamo
di leggere la nostra guida.

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