La Legge di Bilancio per il 2023 ha previsto una serie di misure finalizzate a prevenire o a ridurre i contenziosi con l’Agenzia delle Entrate. In particolare, entro il 31 marzo, è possibile provvedere alla regolarizzazione delle liquidazioni IVA e del cosiddetto ravvedimento speciale. A seguire il punto della situazione, partendo dagli aspetti sanzionatori.
La normativa fiscale prevede una serie di sanzioni per l’omessa o la tardiva fatturazione. Nello specifico:
Se vengono inviati in ritardo i corrispettivi telematici, le possibilità sono due:
Se si trasmettono i corrispettivi oltre 12 giorni dopo aver effettuato le operazioni, è prevista una sanzione del 90% dell’imposta relativa alle transazioni non comunicate, con un minimo di 500 euro.
Se i corrispettivi sono stati inviati tardivamente, ma sono stati comunque registrati e considerati nella liquidazione periodica dell’IVA, la sanzione è fissa di 100 euro per ogni trasmissione sbagliata, e/o omessa. Oltre a ricevere una sanzione, se non si è in regola con i corrispettivi telematici si rischiano anche sanzioni accessorie come la sospensione della licenza o dell’autorizzazione per un periodo che varia:
La regolarizzazione è possibile con le riduzioni della sanzione minima:
Per perfezionare il ravvedimento è necessario:
È necessario regolarizzare in via autonoma l’omesso o insufficiente versamento che scaturisce dalla violazione connessa alla fatturazione. È possibile che la violazione relativa al versamento, qualora la liquidazione del periodo chiuda a credito, si realizzi in un mese o nel trimestre successivo.
A seconda del momento in cui si perfeziona il ravvedimento, risulta eventualmente necessario regolarizzare la LIPE (liquidazione periodica IVA ndr.) e la dichiarazione annuale IVA.
Come detto, entro il 31 marzo 2023 è possibile regolarizzare le violazioni avvalendosi:
Al riguardo ricordiamo che:
Le violazioni possono essere sanate, se commesse entro il 31 ottobre 2022.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate il ravvedimento speciale può essere utilizzato: “per regolarizzare esclusivamente le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali), concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti”.
Va considerato che, secondo l’interpretazione restrittiva fornita dall’Agenzia delle Entrate (vedi Circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E), il ravvedimento speciale non è applicabile alle violazioni “rilevabili”, con la conseguenza che lo stesso non può essere utilizzato per regolarizzare gli omessi versamenti. Pertanto, il tardivo/omesso versamento dell’IVA va sanato tramite il ravvedimento “ordinario”.
Per ciò che riguarda le irregolarità relative alle LIPE, le stesse non possono essere oggetto della sanatoria delle irregolarità formali qualora abbiano inciso sulla determinazione/versamento dell’IVA