Bonus energia imprese 2023: tutte le misure
e come funzionano
Tutti i dettagli sui bonus energia previsti per le imprese energivore e
non energivore nel 2023
Anche nel 2023 è attivo il pacchetto “bonus energia imprese” contro il caro
prezzi. Riconosciuti sotto forma di crediti d’imposta sulle spese energetiche
sostenute nel corso dell’anno, i bonus energia imprese sono stati
confermati, ma ridotti.
Il credito d’imposta valido per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 in
misura ridotta rispetto ai valori del 1° trimestre 2023, come stabilito dal
Decreto contro il caro Bollette 2023. Può essere fruito in compensazione fino
al 31 dicembre 2023, usando i modelli aggiornati dell’Agenzia delle Entrate.
In questa guida vi spieghiamo nel dettaglio come funzionano i bonus energia
per le imprese nel 2023, come fare per ottenerli e quali sono i codici tributo da
inserire nel modello F24.
COSA SONO I BONUS ENERGIA PER LE IMPRESE 2023
Il “pacchetto” bonus energia 2023 in favore delle imprese comprende una
serie di aiuti sia per quelle energivore e gasivore sia per quelle a consumi
normali. Sono dette infatti “energivore” quelle imprese a forte consumo di
energia elettrica e “gasivore” quelle a forte consumo di gas.
Per le aziende ad alto consumo il Governo aveva già introdotto, a partire da
marzo 2022, delle misure a fronte dei rincari dei costi dell’energia, poi
rinnovate e modificate nel corso dei mesi. Le ultime misure, in ordine di
tempo, sono quelle previste dalla Legge di Bilancio 2023 e poi, le riduzioni,
introdotte dal Decreto contro caro bollette. Si tratta, in particolare:
● per le imprese energivore e gasivore, di un credito d’imposta al
20% sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata e
utilizzata fino al 30 giugno 2023. Il bonus vale solo se hanno subìto un
incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Ricordiamo che il tax credit era pari al 45% fino al 31 marzo 2023 come
da Legge di Bilancio 2023 e al 40% fino a dicembre 2022;
● per le imprese non energivore, di un credito d’imposta al 10% per
la componente energetica acquistata e utilizzata fino al 30 giugno 2023.
Il bonus vale solo se hanno subìto un incremento superiore al 30%
rispetto allo stesso periodo del 2019. Ricordiamo che il tax credit era
pari al 35% fino al 31 marzo 2023 come da Legge di Bilancio 2023 e
al 30% fino a dicembre 2022;
● per le imprese non gasivore, di un credito d’imposta al 20% per la
componente energetica acquistata e utilizzata fino al 30 giugno 2023.
Ricordiamo che il tax credit era pari al 45% fino al 31 marzo 2023 come
da Legge di Bilancio 2023 e al 40% fino a dicembre 2022;
Le misure della Legge di Bilancio 2023, in estrema sintesi, aumentavano da
una parte le percentuali di credito rispetto a quelle previste inizialmente e,
dall’altra, confermavano l’assetto del tax credit fino al 31 marzo 2023. Poi, il
Decreto contro caro bollette ha esteso l’agevolazione fino al 30 giugno
2023, ma con drastiche riduzioni. Vale la pena ricordare che uno degli ultimi
interventi sul punto operato a novembre 2022 dal Decreto Aiuti Quater aveva
già alzato le percentuali del bonus energia imprese sino a tutto il mese di
dicembre, oltre ad introdurre la possibilità di rateizzazione delle bollette sino
ad un massimo di 36 rate mensili. Ma vediamo insieme i dettagli sui bonus
energia in favore delle imprese.
RISORSE DISPONIBILI
A copertura dell’agevolazione il Governo ha stanziato le seguenti risorse:
● 8.586 milioni di euro l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l’anno
2023 con il Decreto Aiuti Ter, articolo 1, comma 9;
● 2.726 milioni di euro l’anno 2022 e 317 milioni di euro per l’anno
2023 con l’articolo 1 comma 7 del Decreto Aiuti Quater;
● 21 miliardi di euro in totale per gli aiuti anti rincaro energia per
famiglie e imprese previsti nella Legge di Bilancio 2023;
● 4,9 miliardi di euro in totale per gli aiuti contro i rincari energia
previsti dal Decreto contro il caro bollette del 2023.
1) BONUS ENERGIA PER IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE
Per le imprese energivore e gasivore è attualmente previsto un credito
d’imposta al 20% delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata e utilizzata fino al 30 giugno 2023 (era al 45% fino a marzo 2023
e 30% fino a dicembre 2022). A stabilire i termini è stato il Decreto contro il
caro bollette, come proroga con riduzioni di quanto previsto dalla Legge di
Bilancio 2023 che aveva riconosciuto il bonus fino al 31 marzo 2023. Può
essere fruito in compensazione, però, fino al 31 dicembre 2023.
A CHI SPETTA
Più precisamente, lo sconto è riconosciuto alle imprese a forte consumo di
energia elettrica e gas delimitate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo
economico del 21 dicembre 2017. Per quanto riguarda le energivore, come
precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 13 maggio
2022, le imprese devono essere iscritte nell’elenco previsto dall’art. 6 del
Decreto Sostegni ter e rispettare le caratteristiche dell’articolo 3 (essere
impegnate nell’estrazione di minerali o comunque con indice di intensità
elettrica positiva o comunque far parte degli elenchi delle imprese a forte
consumo di energia redatti per il 2013 e 2014 dalla Cassa per i sevizi
energetici e ambientali). Gli stessi criteri valgono anche per il 2023.
MODALITÁ DI FRUIZIONE
Il tax credit deve essere fruito in compensazione entro il 31 dicembre 2023
presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia oppure
ceduto per intero a terzi secondo le direttive del Provvedimento AdE 376961
del 6 ottobre 2022. Bisognerà attendere, poi, il nuovo provvedimento AdE
con i dettagli sulla proroga al 30 giugno 2023 prevista dal Decreto contro il
caro bollette. Per optare per la cessione del credito si può usare questo
modello aggiornato al 2023 seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle
Entrate, sempre aggiornate. Si ricorda che il credito non concorre alla
formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. È inoltre
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
NOVITÀ SUL CALCOLO DEL BONUS
Per aiutare le imprese non energivore e quelle non gasivore nella
quantificazione del bonus, nel Decreto contro il caro bollette è previsto che
esse, se nel 1° e nel 2° trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso
fornitore del primo trimestre 2019, possano richiedere al venditore una
comunicazione contenente il calcolo dell’incremento di costo della
componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il 2°
trimestre 2023.
Il fornitore è tenuto a provvedervi entro 60 giorni dalla scadenza del periodo
per il quale spetta il credito d’imposta. ARERA, infine, dovrà definire il
contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili al venditore
inadempiente.
2) BONUS ENERGIA ELETTRICA PER LE IMPRESE NON ENERGIVORE
Per le imprese non energivore, invece, il credito d’imposta è del 10% (era
al 35% fino a marzo 2023 e al 30% fino a dicembre 2022), sempre per la
componente energetica acquistata e utilizzata fino al 30 giugno 2023. Anche
questo può essere fruito in compensazione fino al 31 dicembre 2023.
A CHI SPETTA
Ma chi si rivolge l’agevolazione? Il bonus energia elettrica imprese non
energivore spetta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di
potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte
consumo di energia elettrica (imprese energivore). In questo modo la platea
resta allargata (come era avvenuto già da ottobre 2022) anche alle piccole
imprese. Il tax credit viene riconosciuto qualora il prezzo della spesa
dichiarato, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023,
abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Come precisato dalla circolare n.13 del 13 maggio dell’Agenzia delle
Entrate per il calcolo del costo medio per kWh della componente energia
elettrica, si considerano:
● i costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete),
● il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi
per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);
● la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio,
diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente
energetica.
Si tratta, sostanzialmente, come visto nei paragrafi precedenti, della
macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce
“spesa per la materia energia”.
MODALITÁ DI FRUIZIONE
Anche questo bonus va usato in compensazione entro il 31 dicembre 2023
per il credito relativo ai costi sostenuti fino al 30 giugno 2023. Non concorre,
inoltre, alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP,
né è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo
sostenuto. Le imprese interessate possono, infine, cedere il loro credito per
intero a terzi una sola volta, secondo le direttive del Provvedimento AdE n.
24252 del 26 gennaio 2023. Bisognerà attendere, poi, il nuovo
provvedimento AdE con i dettagli sulla proroga al 30 giugno 2023 prevista dal
Decreto contro il caro bollette. Per optare per la cessione del credito è
possibile usare questo modello e seguire le istruzioni dell’Agenzia delle
Entrate, sempre aggiornate.
3) BONUS GAS PER LE IMPRESE NON GASIVORE
Il credito d’imposta, invece, per le imprese non a forte consumo di gas
naturale è pari al 20% della spesa (era al 45% fino a marzo 2023 e al 40%
fino a dicembre 2022). Grazie al Decreto contro il caro bollette è valido fino
al 30 giugno 2023 e può essere usato in compensazione fino al 31 dicembre
2023.
A CHI SPETTA
Il tax credit in questione spetta alle imprese non a forte consumo di gas
naturale. Viene erogato qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento
pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un
incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell’anno 2019.
MODALITÁ DI FRUIZIONE
Anche questo credito è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre
2023 o ceduto per intero a terzi (una sola volta) secondo le direttive del
Provvedimento AdE n. 24252 del 26 gennaio 2023. Bisognerà attendere,
poi, il nuovo provvedimento AdE con i dettagli sulla proroga al 30 giugno 2023
prevista dal Decreto contro il caro bollette. Chi vuole optare per la cessione
del credito, può usare questo modello aggiornato al 2023 e seguire le
istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, sempre aggiornate.
Inoltre, il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della
base imponibile IRAP. Può essere cumulato con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al
superamento del costo sostenuto.
BONUS IMPRESE A CONSUMO NORMALE: LA CESSIONE DEL CREDITO
Come anticipato, i crediti d’imposta relativi ai consumi per imprese non
energivore e non gasivore sono cedibili solo per intero ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Sono escluse
successive cessioni, tranne che in specifiche ipotesi, come in caso di
Superbonus. Sono possibili due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore
di:
● banche e intermediari finanziari;
● società appartenenti a un gruppo bancario;
● imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Nel caso di cessione del credito è necessario inviare telematicamente
all’Agenzia delle Entrate la comunicazione. Coloro che hanno acquistato il
credito (cessionari) possono alternativamente:
● utilizzarlo in compensazione tramite questo modello F24;
● cedere il credito ulteriormente per l’intero importo.
In questa pagina, trovate il modello per la cessione del credito, aggiornato
al 2023 con le istruzioni e le specifiche tecniche. La cessione dei bonus a
favore delle imprese energivore e gasivore, che hanno acquistato carburante
nel 1° trimestre 2023, deve essere comunicata all’Agenzia dal 5 aprile al 18
dicembre 2023. La cessione dei bonus a favore delle imprese agricole e della
pesca, che hanno acquistato carburante nel terzo trimestre 2022, deve essere
comunicata entro il 21 giugno 2023.
I CODICI TRIBUTO
Con la Risoluzione del 14 febbraio 2023 e quella n.17 del 6 aprile 2023,
l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il bonus imprese
energivore e gasivore per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta
a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti
per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – primo trimestre