LAVORO – Contratto di solidarietà: cos’è, come funziona, normativa

Contratto di solidarietà: cos’è, come
funziona, normativa


La guida ai contratti di solidarietà, dalle regole di applicazione alla
nuova normativa su questa forma di integrazione salariale
Cosa si intende per contratto di solidarietà? A chi si può applicare? I contratti
di solidarietà sono uno strumento di integrazione salariale – ossia un
sostegno al reddito da parte dell’INPS nei confronti dei lavoratori – che
consente la tutela dell’occupazione attraverso la riduzione dell’orario di
lavoro evitando la perdita totale della retribuzione del dipendente.
Nei contratti di solidarietà la diminuzione delle ore di lavoro può essere
prevista per mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale evitando la
riduzione del personale o la dichiarazione di esubero (contratti di solidarietà
difensivi) oppure per favorire nuove assunzioni (contratti di solidarietà
espansivi o contratto di espansione).
In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo cosa sono i contratti di
solidarietà, a chi si rivolgono, quali tipologie esistono e come funzionano in
base alla normativa in vigore.
COS’È IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
Il contratto di solidarietà (CdS) è uno strumento di integrazione salariale
basato su un accordo tra un’impresa e il sindacato che consente la
riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti con lo scopo di tutelare
l’occupazione per evitare il licenziamento se l’azienda è in crisi (si parla di
contratti di solidarietà difensivi) oppure per favorire nuove assunzioni (si parla
di contratti di espansione).
Ai lavoratori coinvolti nell’accordo di solidarietà viene riconosciuto dall’INPS
un trattamento di integrazione salariale pari all’80% della retribuzione
globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra
le zero ore e il limite previsto dall’orario contrattuale settimanale.
Tutto il personale dipendente di un’azienda (ad esclusione dei dirigenti, degli
apprendisti e dei lavoratori a domicilio) può beneficiare di un CdS. Possono
ricorrere ai contratti di solidarietà per un massimo di 24 mesi nel
quinquennio mobile, le aziende che possiedono i requisiti per entrare nel
campo di applicazione della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria). I datori di lavoro hanno anche diritto a una decontribuzione
del 35% se il contratto di solidarietà è accompagnato da CIGS. I contratti di
solidarietà sono stati istituiti dal Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726 ma
nel corso del tempo la normativa ha subìto diverse modifiche. Vediamo i
dettagli tenendo conto della normativa in vigore nel 2023.
CHI PUÒ STIPULARE CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
Possono fare ricorso ai contratti di solidarietà tutte le aziende che:
● rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di
CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie;
● occupano mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente
la data di presentazione della domanda.
Nel conteggio rientrano anche gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratti
di inserimento. Dal requisito occupazionale, sopra indicato, sono esonerate le
imprese editrici di giornali quotidiani, le agenzie di stampa a diffusione
nazionale, nonché editrici o stampatrici di giornali periodici.
Non si può ricorrere ai contratti di solidarietà:
● nel caso di imprese sottoposte a procedure concorsuali o che
abbiano presentato domanda di ammissione ad una procedura
concorsuale, qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta
o sia cessata;
● nel caso di imprese nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa
nell’edilizia;
● nel caso di contratti a termine di natura stagionale.
LAVORATORI BENEFICIARI
I contratti di solidarietà si rivolgono a tutto il personale dipendente ad
esclusione di:
● dirigenti;
● apprendisti;
● lavoratori a domicilio;
● lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
● lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimostri “il
carattere strutturale del part-time nella pre esistente organizzazione del
lavoro”.
Scopriamo insieme quali forme di contratto di solidarietà esistono.
I DIVERSI TIPI DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
I contratti di solidarietà possono assumere due differenti forme:
● contratti di solidarietà difensivi, ossia accordi aventi ad oggetto la
riduzione dell’orario di lavoro, finalizzata al mantenimento
dell’occupazione in caso di crisi aziendale. Mirano, quindi, ad evitare
che venga ridotto il personale impiegato presso l’impresa. Per il
contratto di solidarietà difensivo è previsto lo sgravio del 35% della
contribuzione a carico del datore di lavoro;
● contratti di espansione (ovvero gli ex contratti di solidarietà espansivi)
che sono accordi aventi ad oggetto una riduzione dell’orario di lavoro,
finalizzata a favorire nuove assunzioni all’interno dell’azienda. Tra i
contratti di espansione, vi sono anche quelli per pensione anticipata che
vi spieghiamo in questo articolo.
I contratti di solidarietà espansivi hanno trovato una scarsa applicazione negli
anni e, quindi, di fatto si parla quasi solo ed esclusivamente di quelli difensivi.
Per completezza si ricorda che esistevano – prima del 2015 – due tipi di
contratti di solidarietà:
● il contratto di solidarietà di tipo “A”, dedicato alle imprese a cui si
applica la disciplina CIGS. Tale contratto della durata di 24 mesi, quello
cioè attualmente in vigore, prevede una riduzione dell’orario di lavoro,
concordata tra azienda e sindacati, per evitare o contenere gli esuberi;
● il contratto di solidarietà di tipo “B”, che invece si applicava previo
accordo sindacale, nelle aziende escluse della cassa integrazione
straordinaria. Per i contratti di tipo “B” il limite massimo era di 36 mesi
nell’arco di un quinquennio.
A decorrere dal 1° luglio 2016 è stato abrogata la normativa in materia di
contratti di solidarietà di tipo B, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella
circolare n. 8 del 2016.
COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
Il contratto di solidarietà funziona come uno trattamento di integrazione
salariale. Nel caso di contratti di solidarietà, le aziende in difficoltà (o in
crescita nei rari casi di contratti espansivi), invece, di procedere ai
licenziamenti, possono garantire ai lavoratori interessati di ricevere un
trattamento di integrazione salariale pari al 80% della retribuzione persa a
seguito della riduzione dell’orario di lavoro.
Il trattamento sarà sempre nel limite del massimale mensile di integrazione
salariale (in questa pagina trovate quelli relativi al 2023). Prima di attivare i
contratti di solidarietà facendo richiesta diretta al Ministero del Lavoro e poi
alla sede INPS territorialmente competente, il datore di lavoro deve attivare il
confronto con i sindacati per stabilire regole e specifiche del CdS.
Scopriamo insieme i dettagli su come viene strutturato un contratto di
solidarietà.
REGOLE SULLA SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL’ORARIO DI
LAVORO
La sospensione o la riduzione dell’orario, come concordata tra le parti, ha
inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. La riduzione
dell’orario di lavoro è soggetta alle seguenti regole:
● può essere giornaliera, settimanale o mensile. È, invece, esclusa la
riduzione su base annua, cioè non è possibile prevedere interi mesi
senza prestazione lavorativa. Sono validi anche gli accordi che portano
ad una riduzione verticale dell’orario di lavoro, per i quali va, comunque
calcolata la riduzione media tradotta in termini settimanali;
● per i contratti di solidarietà attivati prima del 2022 la percentuale di
riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base
settimanale, non deve superare il 60% dell’orario di lavoro contrattuale
dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. Il tetto massimo della
percentuale di riduzione dell’orario (60%) deve essere riferito alla media
di riduzione dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel
contratto di solidarietà. A dettare questa regola è la nota del Ministero
del lavoro n. 0003558 dell’8 febbraio 2010. Per i contratti di
solidarietà stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 la riduzione media
oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero,
settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà,
in base a quanto previsto dall’art. 199 del testo della Legge di
Bilancio 2022.
● per i contratti di solidarietà attivati prima del 2022 l’azienda non può
attribuire una riduzione di orario superiore al 70% rispetto alle ore
lavorabili, nell’arco dell’intero periodo per il quale è stato stipulato il
contratto di solidarietà ad ogni singolo lavoratore oltre al limite
individuale. A stabilire questa regola è l’articolo 21 del Decreto
Legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per i contratti di solidarietà
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la percentuale di riduzione
complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 %
nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è
stipulato, in base a quanto previsto dall’art. 199 del testo della Legge
di Bilancio 2022.
● qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior
lavoro, ritengano di applicare una minore riduzione di orario rispetto a
quella già determinata nel contratto, devono prevederne le modalità nel
contratto stesso e darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
● in caso di aumento della riduzione dell’orario, è necessario stipulare
un nuovo contratto e presentare una nuova domanda;
● non è ammesso il lavoro straordinario per i lavoratori posti in
solidarietà, a meno che non siano comprovate dall’impresa
sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva.
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
Tenendo conto dei diversi provvedimenti normativi e di prassi sui contratti di
solidarietà, vediamo insieme come si comporta questa misura rispetto ad altre
prestazioni.
MALATTIA
I contratti di solidarietà sono compatibili con la prestazione di malattia:
● nel caso di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro al lavoratore in
malattia viene corrisposta, oltre al trattamento straordinario di
integrazione salariale per le ore di riduzione di orario, anche la
prestazione economica di malattia per le ore considerate lavorative;
● nel caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro che comporti una
retribuzione variabile, se la malattia subentra durante una giornata di
sospensione, viene corrisposta l’integrazione salariale. Se l’evento
insorge durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevale la
prestazione di malattia.
MATERNITÀ OBBLIGATORIA E CONGEDO PARENTALE
La prestazione del congedo di maternità obbligatoria prevarrà sempre sul
trattamento per il contratto di solidarietà. Mentre il congedo parentale va
erogato solo per i periodi di prevista attività, per i rimanenti periodi è erogabile
il trattamento di integrazione salariale.
FESTIVITÀ
I contratti di solidarietà sono compatibili con il pagamento delle festività. In
particolare:
● nei casi di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro il trattamento di
solidarietà può essere erogato a complemento del minor salario
corrisposto dal datore di lavoro;
● nei casi di riduzione verticale dell’orario di lavoro se la festività
cade in un giorno di sospensione, interviene l’integrazione salariale
derivante dal contratto di solidarietà. Se la festività cade in un giorno
lavorato e retribuito ad orario normale è a carico del datore di lavoro;
● le festività soppresse non sono integrabili.
FERIE
Le ferie sono ammesse al trattamento integrativo se maturate in costanza
del contratto di solidarietà e usufruite nell’ambito della validità del Decreto
concessivo del trattamento stesso. Sono a carico totale del datore di lavoro:
● se godute successivamente al periodo di contratto di solidarietà;
● se maturate in periodi anteriori al contratto di solidarietà.
Le indennità sostitutive delle ferie e indennità di mancato preavviso non sono
integrabili. Ciò in quanto non sono un corrispettivo immediato e diretto della
prestazione lavorativa.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Nei casi di contratto di solidarietà, il TFR (Trattamento di fine rapporto) matura
per intero sull’ammontare della retribuzione che il lavoratore avrebbe
percepito in assenza di riduzione di orario. Ma le quote di TFR relative alle
ore coperte dall’integrazione possono essere rimborsate dall’INPS all’azienda
soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non rilevando a
tal fine la scadenza del contratto di solidarietà.
CONGEDO MATRIMONIALE
L’assegno per congedo matrimoniale è cumulabile con la concessione dei
contratti di solidarietà. Di conseguenza, spetta l’assegno per congedo
matrimoniale calcolato sul minor orario stabilito dal CdS e in aggiunta, per lo
stesso periodo, l’integrazione salariale per il contratto di solidarietà.
CIGO E CIGS
Come chiarito dalla normativa vigente, rispetto alla cassa integrazione
ordinaria o straordinaria:
● è consentito il cumulo fra la richiesta di CIG ordinaria e la
concessione dei contratti di solidarietà, ma solo nei limiti dell’orario
ridotto. Ad esempio, 20 ore settimanali di CdS e 20 ore di CIG ordinaria;
● è consentito il cumulo con la CIGS nella stessa unità produttiva, a
condizione che la CIGS sia motivata da crisi aziendale, ristrutturazione,
riorganizzazione e conversione. In caso di crisi aziendale deve essere
previsto il risanamento e il recupero occupazionale. Inoltre, il cumulo tra
i due istituti deve essere riferito all’unità produttiva e non ai lavoratori
addetti all’unità stessa.
PENSIONE
Per i lavoratori che hanno stipulato contratti di solidarietà e fino al compimento
dell’età pensionabile per vecchiaia è possibile il cumulo tra pensione e
quota di retribuzione persa a causa della riduzione dell’orario lavorativo. Vi
invitiamo a leggere la guida sul contratto di espansione per pensione
anticipata.
QUANTO SI PERCEPISCE CON IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
I lavoratori coinvolti nell’accordo di solidarietà percepiscono dall’INPS un
trattamento di integrazione salariale pari all’80% della retribuzione globale.
Parliamo, cioè, di quella che sarebbe spettata per le ore di lavoro non
prestate, comprese tra le zero ore e il limite previsto dall’orario contrattuale
settimanale.
Ma chi paga il contratto di solidarietà? A pagare il contributo è l’INPS, ma
di solito è l’impresa che lo anticipa. Dunque, il lavoratore riceve il contributo
direttamente in busta paga. In altri casi, il pagamento del contributo avviene
direttamente da parte dell’INPS.
L’importo dell’integrazione salariale spettante al lavoratore è da assoggettare
a contribuzione previdenziale a carico dello stesso nella misura del 5,84%.
Inoltre, il trattamento sarà sempre nel limite del massimale mensile di
integrazione salariale (in questa pagina trovate quelli relativi al 2023).
DURATA CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi –
anche continuativi – in un quinquennio mobile per ogni unità produttiva. In
generale, come per tutti i trattamenti di integrazione salariale, la durata
massima sarà di 36 mesi.
Ciò in quanto, ai fini del computo, la durata dei trattamenti per la causale di
“contratto di solidarietà” viene computata nella misura della metà per la parte
non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Quindi, se
l’integrazione attiene ai soli contratti di solidarietà, la durata massima
sarà 36 mesi.
SGRAVI PER LE AZIENDE
Come accennato, vi sono degli incentivi per le aziende che sottoscrivono
contratti di solidarietà difensivi. Lo sgravio contributivo per i contratti di
solidarietà è una misura connessa alla stipula di CdS difensivi accompagnati
da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
Lo sgravio viene riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e,
comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, sulla contribuzione a
carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori
interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a
carico del datore di lavoro.
COME RICHIEDERE E ATTIVARE IL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
L’azienda che vuole procedere alla sospensione o riduzione dell’attività
produttiva è tenuta a fare dei passaggi per ottenere i vantaggi del contratto di
solidarietà. Vediamo quali sono.
1) CONFRONTO CON I SINDACATI
In primo luogo, deve comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla
rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale le seguenti informazioni:
● le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro;
● l’entità e la durata prevedibile;
● il numero dei lavoratori interessati.
Su richiesta di una delle parti segue un esame congiunto della situazione
avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi
dell’impresa. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data
dell’avvio (ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti).
2) RICHIESTA DI ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
In seguito alla stipula del contratto di solidarietà con i sindacati, il datore di
lavoro deve fare richiesta dell’integrazione salariale con MODELLO CIGS
SOLID1 (Pdf 75 Kb), al “Ministero del lavoro e delle politiche sociali –
Direzione generale per gli ammortizzatori sociali ed incentivi all’occupazione”.
Alla domanda, dovranno essere allegati l’originale del contratto di solidarietà e
l’elenco nominativo dei lavoratori interessati. Il Decreto ministeriale di
concessione del trattamento viene emanato entro 30 giorni dalla ricezione
della domanda.
3) DOMANDA ALL’INPS
Dopo la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il datore di lavoro
deve presentare domanda di autorizzazione alla sede INPS competente per
territorio. L’INPS competente, con apposito provvedimento, autorizzerà il
datore di lavoro a porre a conguaglio il trattamento erogato con i contributi
dovuti. Ove previsto, sarà possibile anche fruire dello sgravio contributivo.
COME È CAMBIATA NEGLI ANNI LA NORMATIVA
Nel tempo, il contratto di solidarietà ha subito importanti modifiche normative.
Vediamo quali sono.
Il Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726 ha istituito per la prima volta in
Italia il contratto di solidarietà in tutte le sue forme. Poi, nel corso degli anni,
sono subentrate delle modifiche. In particolare:
● con la Legge 19 luglio 1993, n. 236, il legislatore ha esteso il contratto
di solidarietà anche alle aziende non rientranti nel campo di
applicazione della Legge 19 dicembre 1994, n. 863. Cioè, le imprese
non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e le aziende artigiane;
● il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 (convertito, con modificazioni,
dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78) ha istituito lo sgravio contributivo
per le aziende che hanno stipulato o che hanno in corso un CdS;
● il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha modificato e
semplificato la procedura d’accesso ai contratti di solidarietà;
● il Decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2 ha rideterminato
le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le
imprese che hanno stipulato o che hanno in corso contratti di
solidarietà;
● il Decreto Sostegni Bis convertito in Legge fino al 31 dicembre 2021
ha fissato regole “speciali” per l’applicazione del CdS con lo scopo di
procrastinare i licenziamenti nel pieno dell’emergenza Covid. Valevano
con sconti e agevolazioni specifiche, per le aziende che avevano
dimezzato il fatturato dal 2019 al 2021;
● il testo della Legge di Bilancio 2022 art. 199 ha modificato le regole
applicative del contratto di solidarietà sia sul campo di applicazione dei
datori di lavoro interessati all’utilizzo che sull’ampiezza della riduzione di
orario possibile. In particolare la riduzione di orario di lavoro media
aziendale programmata su base giornaliera, settimanale o mensile può
ora arrivare fino all’80% con punte, correlate al singolo lavoratore pari al
90% (prima del 2022 le percentuali erano rispettivamente del 60% e del
70%).
RIFERIMENTI NORMATIVI
● Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726 – Decreto Legge che ha
istituito i contratti di solidarietà;
● Legge 19 luglio 1993, n. 236 (Pdf 161 Kb) – Estensione dei contratti di
solidarietà;
● Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 (Pdf 99 Kb) convertito, con
modificazioni, dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78 (Pdf 74 Kb) –
Istruzioni per lo sgravio contributivo;
● Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Pdf 153 Kb) –
Procedura di accesso contratti di solidarietà;
● Decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2 (Pdf 337 Kb) –
Modifiche di accesso ai contratti di solidarietà;
● Testo coordinato del Decreto Sostegni Bis convertito in Legge (Pdf
1,50 Mb);
● Testo definitivo della Legge di Bilancio 2022 (Pdf 2 Mb)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.