EDILIZIA – IVA agevolata al 10 per cento per ristrutturazioni: riferimenti normativi e casi d’applicazione di Francesco Oliva – IVA

EDILIZIA – IVA agevolata 10 per cento per ristrutturazioni:
riferimenti normativi e casi d’applicazione
di Francesco Oliva – IVA


Quando si applica l’IVA agevolata al 10 per cento per le ristrutturazioni?
Dai riferimenti normativi agli esempi pratici, una carrellata delle regole
da seguire
Quando è possibile beneficiare dell’IVA agevolata al 10 per cento per le
ristrutturazioni? Ci sono precise regole da rispettare per applicare l’aliquota
ridotta.
Tutte le istruzioni da seguire sono contenute nei riferimenti normativi. Non
sempre, però, è semplice orientarsi del panorama di norme che regolano le
agevolazioni, per avere un quadro chiaro può essere utile una carrellata di
casi di applicazione, fabbricati ammessi ed esempi pratici.
In linea generale i casi in cui si applica l’IVA 10 per cento sono quelli relativi a
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa.
IVA agevolata 10 per cento per ristrutturazioni edilizie: quali sono i
riferimenti normativi?
La domanda che molti contribuenti si pongono in caso di ristrutturazioni sulla
casa è la seguente: quando si può usufruire dell’IVA al 10 per cento per
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria?
In linea generale è prevista l’applicazione dell’IVA agevolata per gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali. Si tratta del
regime fiscale dedicato agli interventi di recupero edilizio, ovvero al restauro,
al risanamento conservativo e alla ristrutturazione.
Per cercare di chiarire il quadro della questione e per fornire una guida chiara
a quando si può beneficiare della riduzione dell’imposta dovuta bisogna
innanzitutto fare delle distinzioni preliminari.
Il riferimento normativo è l’articolo 7 comma 1 lettera b della Legge
488/1999 che contiene l’elenco e la definizione della tipologia di interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente che possono fruire dell’aliquota IVA
ridotta al 10 per cento.
Ecco le definizioni chiave contenute nella legge 488/1999:
● manutenzione ordinaria: “interventi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti”;
● manutenzione straordinaria: “le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso”;
● restauro e risanamento conservativo: “interventi rivolti a conservare
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni
d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei
all’organismo edilizio”;
● ristrutturazione edilizia: “interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi
elementi ed impianti”.
Sono questi gli interventi di ristrutturazione della casa ai quali è possibile
applicare l’aliquota IVA agevolata per contratti d’appalto, di opera, di
concessione con posa in opera o accordi negoziali.
IVA sui beni significativi: definizione
Il comma 19 dell’articolo unico della Legge di Bilancio 2018 fornisce
un’interpretazione autentica sulla definizione dei beni significativi assoggettati
all’IVA agevolata al 10 per cento.
La prima parte della norma di interpretazione autentica prevede che:
“l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore
delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto
interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in
base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come
individuato nel citato decreto ministeriale (DM 29 dicembre 1999); come
valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo
contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti
gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle
materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi
e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni
stessi.”
La Legge di Bilancio definisce quindi le regole per la determinazione dei beni
significativi soggetti ad IVA agevolata al 10 per cento:
● il calcolo del valore dei beni significativi si effettua sulla base
dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al rispetto al
manufatto principale;
● rientrano tra i beni significativi tutti gli oneri che concorrono alla
produzione dei beni stessi: materie prime e manodopera.
IVA agevolata 10 per cento per ristrutturazioni: fabbricati ammessi
I fabbricati civili che possono usufruire dell’IVA al 10 per cento sono quelli a
prevalente destinazione abitativa ovvero quelli che hanno più del 50% della
superficie adibita ad uso privato.
Le categorie di immobili ammesse all’IVA ridotta sono, nel dettaglio, i seguenti:
● unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/11,
esclusi gli uffici A/10;
● relative pertinenze;
● parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa;
● edifici di edilizia residenziale pubblica se connotati dalla prevalenza
della destinazione abitativa;
● edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, se costituiscono
stabile residenza di collettività (vedi i conventi o gli ospizi).
IVA agevolata ristrutturazioni: casi di applicazione ed esempi
Non bastano, però, i riferimenti normativi per capire quali sono i casi di
applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento ed è importante soffermarsi
ancora sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili
residenziali e sui limiti individuati nella normativa.
Nella legge 488/1999 si legge infatti che l’IVA agevolata si applica fino alla
concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei
beni significativi.
Il primo passo è stabilire allora cosa sono i beni significativi per i quali non si
applica l’IVA ridotta al 10 per cento per gli interventi di recupero edilizio,
richiamando anche a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018.
In base a quanto stabilito dal Decreto del 29/12/1999 i beni significativi sono:
● ascensori e montacarichi;
● infissi esterni ed interni;
● caldaie;
● videocitofoni;
● apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
● sanitari e rubinetterie da bagno;
● impianti di sicurezza.
Per tali beni vige la regola dell’applicazione dell’IVA agevolata fino a
concorrenza del valore della prestazione considerata al netto del loro valore.
In tali casi il contribuente dovrà sottrarre al valore complessivo della
prestazione il valore dei beni significativi.
Per fornire un’indicazione precisa di come fare e dei limiti di applicazione
dell’IVA agevolata forniamo un esempio:
● lavori di ristrutturazione del bagno di casa dal valore di 2.500 euro, di
cui 1.000 euro per prestazione lavorativa e 1.500 per l’acquisto di
sanitari, ovvero beni significativi. L’importo da assoggettare all’aliquota
agevolata del 10 per cento si applica alla differenza tra il valore
complessivo della ristrutturazione e il valore dei beni significativi, che in
questo caso è di 1.000 euro.
Il valore residuale ovvero quello relativo al costo dei beni significativi sarà
soggetto all’IVA ordinaria al 22 per cento.
IVA agevolata ristrutturazioni: quando non si applica
A fornire alcune utili indicazioni sui casi in cui non è possibile beneficiare
dell’IVA agevolata è la guida alle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie
dell’Agenzia delle Entrate.
Non si può applicare l’IVA agevolata al 10 per cento:
● ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue
i lavori;
● ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
● alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli
interventi finalizzati al recupero edilizio;
● alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta
esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare
con l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento alla ditta principale che,
successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10
per cento, se ricorrono i presupposti per farlo.
IVA agevolata al 10 per cento per ristrutturazioni: come compilare fattura
e ricevuta fiscale
Per usufruire dell’agevolazione che prevede la riduzione dell’IVA al 10 per
cento è importante osservare alcune semplici regole nella compilazione di
fattura e ricevuta fiscale.
Il prestatore d’opera o l’impresa dovranno compilarla correttamente indicando
il valore complessivo della prestazione e il valore dei beni significativi di modo
da stabilire l’importo esatto sul quale applicare l’IVA al 10 per cento e quello
invece soggetto all’aliquota ordinaria.
Il prestatore che realizza l’intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria
dovrà indicare in fattura, oltre al servizio che costituisce oggetto della
prestazione, anche i beni di valore significativo ammessi all’IVA agevolata al
10 per cento che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

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