SUPERBONUS – Cessione del credito superbonus: per quali interventi è ancora possibile?

Cessione del credito superbonus: per quali
interventi è ancora possibile?


di Lorenzo Stagno
Il Decreto blocca cessioni ha eliminato la possibilità di optare per la cessione del
credito per tutti gli interventi non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del
decreto stesso (17 febbraio 2023).
Per tutti gli interventi edilizi rientranti nel cosiddetto stop alla cessione del credito
l’unica possibilità di recupero della spesa è rappresentata dalla detrazione in
dichiarazione dei redditi.
In fase di conversione del decreto in legge, però, sono state introdotte diverse
esclusioni allo stop della cessione del credito.
Comprendere se si abbia diritto alla cessione del credito è quindi sempre meno
agevole: occorre distinguere a seconda della tipologia di detrazione, di committente e
di immobile oggetto dell’intervento.
Interventi per i quali è ancora possibile la cessione del
credito
Il Superbonus
Per quanto concerne gli interventi che beneficiano del Superbonus (110%
o 90% a seconda dei casi), la legge di conversione del Decreto Cessioni
ha apportato solo piccole novità relative agli interventi di demolizione e
ricostruzione.
Il diritto alla cessione del credito è riconosciuto se:
● per gli interventi sulle unifamiliari sia stata presentata la CILAS
entro il 16 febbraio 2023;
● per gli interventi condominiali siano stati deliberati i lavori e sia stata
presentata la CILAS entro il 16 febbraio 2023;
● e per gli interventi di demolizione e ricostruzione sia stata
presentata l’istanza di richiesta del titolo abilitativo entro il 16 febbraio
2023.
Bonus minori
Per quanto concerne invece gli interventi che beneficiano di bonus fiscali
diversi dal Superbonus (detrazione per recupero del patrimonio edilizio,
ecobonus ordinario, sismabonus ordinario…), la Legge 38/2023 ha
introdotto delle importanti esclusioni dallo stop della cessione del credito.
La più rilevante riguarda gli interventi di edilizia libera non ancora iniziati alla
data di entrata in vigore del decreto ma per i quali siano già stati versati degli
acconti o, più semplicemente, stipulati degli accordi fra clienti e imprese.
La possibilità di optare per la cessione del credito è riconosciuta per tutti
gli interventi:
● rientrano nella detrazione per l’eliminazione delle barriere
architettoniche a prescindere dal momento di avvio dei lavori;
● per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata entro il
16 febbraio 2023;
● di “edilizia libera” (cioè per i quali non occorra titolo edilizio) che
alternativamente:
○ risultino iniziati entro il 16 febbraio 2023. La condizione che
i lavori siano iniziati deve essere attestata con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio dal committente e dall’impresa
esecutrice.
○ siano oggetto di un accordo vincolante stipulato fra le parti
in data antecedente al 16 febbraio 2023.
Come nel caso precedente, la condizione dell’esistenza di
un accordo vincolante deve essere attestata sia dal
committente sia dall’impresa esecutrice con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
Tale dichiarazione non è necessaria nel caso in cui siano
stati versati degli acconti prima del 16 febbraio.
● che beneficiano del cosiddetto “bonus acquisti” per i quali la
richiesta di titolo edilizio abilitativo sia stata presentata entro il 16
febbraio 2023.
Quest’ultimo punto rappresenta una novità rispetto alla versione originaria del
decreto. Infatti, in tale documento si prevedeva che, per poter optare per la
cessione del credito, dovesse essere stato registrato il preliminare di acquisto
entro il 16 febbraio 2023.
Soggetti esclusi dal blocco della cessione del credito
La cessione del credito, per qualsiasi bonus fiscale legato a interventi edilizi,
rimane possibile se il committente rientra in una di queste categorie:
● istituti autonomi case popolari (IACP);
● cooperative a proprietà indivisa;
● ONLUS, ODV e APS.
Esclusione per gli immobili situati in territori colpiti da eventi sismici o
meteorologici
La legge 38/2023 introduce un’ulteriore esclusione dallo stop della cessione
del credito relativa a due tipologie di immobili:
● immobili danneggiati da eventi sismici che siano situati in territori
per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza per eventi
sismici verificatisi dopo il 1 aprile 2009;
● immobili situati nella Regione Marche danneggiati da eventi
meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 e per i
quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Una novità auspicata da diversi operatori del settore ma che non è stata
recepita dal Parlamento è lo spostamento in avanti della data limite del 17
febbraio 2023.
Tutti i committenti che hanno presentato la CILAS (o altre pratiche edilizie)
subito dopo l’entrata in vigore del Dl 11/23 rimangono quindi esclusi dalla
cessione del credito.
Sono comunque molti gli interventi che mantengono il diritto alla cessione del
credito. Purtroppo, per ora, il mercato delle cessioni stenta a ripartire. Nei
prossimi mesi si capirà se questo diritto potrà effettivamente essere utilizzato
dai committenti.

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