FISCO – La Flat tax incrementale: le prime indicazioni dal Fisco

La Flat tax incrementale: le prime
indicazioni dal Fisco


di Nicola Forte
Arrivano le prime indicazioni, anche se non ancora definitive, sulla flat tax
incrementale introdotta dall’art. 1, commi da 55 a 57 della Legge n. 197/2022
(Legge di Bilancio del 2023).
I primi chiarimenti sono stati forniti dalla bozza della Circolare dell’Agenzia
delle entrate, in consultazione pubblica, le cui osservazioni possono essere
formulate entro il 15 giugno prossimo.
La Flat tax incrementale: principi
La flat tax incrementale è prevista, almeno per ora, per il solo anno d’imposta
2013 (è evidente che si vuole testare il funzionamento per valutare se poi
prorogarla).
Le disposizioni prevedono l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari
al 15 per cento, sull’eventuale reddito incrementale di impresa o di
lavoro autonomo, relativo all’anno 2023, rispetto al maggior reddito
dichiarato nel triennio 2020/2022 con decurtazione di un importo pari al
5%.
Possono beneficiare di questo sistema di tassazione “attenuata”
esclusivamente i contribuenti che esercitano le predette attività in forma
individuale.
Il problema dei soci in trasparenza fiscale
La bozza di circolare precisa che sono esclusi dall’ambito applicativo delle
disposizioni in commento i soci di società di persone o gli associati delle
associazioni costituite tra professionisti ai sensi dell’art. 5 del TUIR, laddove
siano in possesso esclusivamente di redditi da partecipazione.
Sono parimenti esclusi dal regime in soci di società di capitali che
hanno optato per il regime di trasparenza previsto dall’art. 116 del TUIR.
Tuttavia, il possesso di una quota di partecipazione non rappresenta di per sé
una causa di esclusione dal “regime”.
Ciò a condizione che il contribuente sia altresì titolare di redditi di impresa o di
lavoro autonomo prodotti individualmente. In tale ipotesi è possibile applicare
la flat tax incrementale con esclusivo riferimento ai redditi prodotti in forma
individuale.
Il caso dei contribuenti forfettari
Sono esclusi dal nuovo sistema di tassazione i contribuenti che
nell’anno 2023 determinano il reddito secondo il regime forfettario.
Tuttavia, se nello stesso periodo d’imposta i ricavi o i compensi superano la
soglia di 100.000 euro, l’uscita immediata dal regime forfetaria consentirà, in
presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, l’applicazione della flat tax
incrementale.
La Flat tax incrementale può essere anche applicata dai contribuenti che nel
triennio di osservazione 2020/2022 hanno esercitato l’attività in forma
individuale fruendo del regime forfetario introdotto dall’1 della L. n. 190/2014.
In tale ipotesi il reddito da prendere in considerazione al fine di effettuare il
confronto con l’anno 2023 è quello determinato con criteri forfetari.
Inizio attività nel 2023
La bozza di circolare ha anche precisato che sono esclusi dal nuovo
sistema di tassazione i contribuenti che hanno avviato l’attività nell’anno

  1. In tale ipotesi verrebbe a mancare la possibilità di determinare
    l’incremento di reddito.
    Invece, non sussiste alcuna preclusione all’applicazione dell’imposta
    sostitutiva per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo di
    “monitoraggio” ai fini del confronto, quindi nell’arco del triennio 2022/2022.
    Tuttavia, in tale ipotesi, è necessario effettuare una duplice verifica.
    In primis è necessario verificare che il contribuente abbia svolto almeno
    per un anno intero l’attività nel predetto triennio. Pertanto, risulta
    parimenti escluso il soggetto che ha iniziato l’attività nel corso dell’anno 2022,
    quindi dopo il 1° gennaio.
    Inoltre, al fine di verificare la sussistenza della condizione, cioè l’incremento
    del reddito rispetto al maggiore di quello conseguito all’interno del triennio,
    deve essere effettuato il ragguaglio ad anno per il periodo d’imposta la cui
    durata è inferiore a dodici mesi.
    La circolare propone come esempio quello di un contribuente che ha iniziato
    l’attività il 1° giugno 2021 e che ha conseguito un reddito di 30.000 euro.
    Conseguentemente, il predetto reddito, prodotto in 214 giorni, deve essere
    ragguagliato a 365 giorni, quindi all’anno intero.
    Suddividendo il reddito di 30.000 per 214 giorni e moltiplicando il risultato per
    365 giorni, si arriva a determinare un reddito (conseguente all’operazione di
    ragguaglio), pari ad euro 51.168 euro.
    Le imprese familiari
    Possono fruire della Flat tax anche le imprese familiari e le aziende coniugali,
    purché non gestite in forma societaria. Infatti, la bozza di circolare ricorda che
    l’impresa familiare ha pur sempre natura di impresa esercitata
    individualmente.
    Il beneficio, però, spetta esclusivamente al titolare e non ai familiari che
    dichiarano un reddito da partecipazione.
    NdR: Scopri qui il funzionamento della flat tax incrementale per l’anno 2023
    E’ stata pubblicata il 6 giugno 2023, dall’Agenzia delle entrate, la bozza di circolare
    in consultazione.

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