Mutui prima casa: garanzia dell’80% fino
al 30 settembre 2023
di Serena Pastore
La garanzia statale dell’80% della quota capitale del mutuo per l’acquisto della
prima casa, riservata alle categorie prioritarie, è prorogata fino al 30 settembre
- Lo prevede l’articolo 4 sexies, aggiunto al DL Omnibus n.51/2023 con
uno degli emendamenti approvati dalla Camera. Il termine per la
presentazione delle domande era già stato spostato al 30 giugno dall’articolo
3 comma 10-bis del DL Milleproroghe n.198/2022.
Il Fondo di garanzia per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa,
istituito presso il MEF dall’articolo 1 comma 48 lettera c) della legge di stabilità
per il 2014 n. 147/2013, consente di richiedere mutui ipotecari, fino a 250.000
euro, avvalendosi delle garanzie statali per il 50% dell’importo. In seguito
all’emergenza Covid -19, il Governo è intervenuto in più occasioni sulla
disciplina del Fondo.
Infatti, l’articolo 64 comma 3 del Dl Sostegni bis n. 73/2021, così come
modificato dall’articolo 3 comma 10-bis del DL milleproroghe n.198/2022, ha
previsto l’innalzamento della garanzia all’80%, per le domande presentate fino
al 30 giugno 2023, per i soggetti con un ISEE non superiore a 40.000 euro
che rientrano nelle categorie prioritarie, ossia:
● giovani coppie dove almeno uno dei due componenti non abbia
superato i 35 anni;
● nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
● conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati;
● giovani di età inferiore ai 36 anni.
A tali categorie è riconosciuta la priorità nell’accesso al beneficio del Fondo e
l’applicazione di un tasso effettivo globale (TEG) non superiore al tasso
effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero
dell’Economie e delle Finanze.
Inoltre, anche l’articolo 35 bis del DL Aiuti ter n.144/2022 è intervenuto sul
Fondo di garanzia per la prima casa prevedendo che la garanzia massima
dell’80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie possa
essere concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore
al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate
condizioni. In particolare, è stato stabilito che il TEG può superare il TEGM
nella misura massima pari al differenziale tra la media del tasso Interest Rate
Swap a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione e la
medesima media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato
il TEGM in vigore. Tale disposizione si applica in caso di differenziale positivo.
Invece, nel caso in cui tale differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori
sono tenuti ad applicare le condizioni di maggior favore in relazione al TEGM
in vigore.
Ora, con l’ulteriore proroga, i benefici menzionati vengono estesi alle
domande presentate fino al 30 settembre 2023.
Requisiti di accesso – Si ricorda che per l’accesso al Fondo l’immobile ad uso
abitativo:
● deve essere ubicato nel territorio nazionale,
● non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo
signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o
storici);
● non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del
Ministero dei lavori pubblici n. 1072/1969.
Inoltre, il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250.000
euro e il richiedente, alla data di presentazione della domanda, non deve
essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per
successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a
titolo gratuito a genitori o fratelli.