Superbonus: General Contractor e la fatturazione del SAL

Superbonus: General Contractor e la
fatturazione del SAL


di Giuseppe Avanzato
Il ruolo del General Contractor nell’ambito dell’esecuzione di interventi per i
quali viene riconosciuta la detrazione da Superbonus è stata oggetto, nel
tempo, di chiarimenti.
Una domanda che spesso viene posta è quella se sia possibile da parte del
GC, al raggiungimento del SAL, fatturare al committente un importo
maggiorato del visto del commercialista e delle spese tecniche.
A tal proposito occorre ricordare che l’Agenzia delle entrate ha approfondito il
ruolo del general contractor in ambito Superbonus con la Circolare 23/E del
23 giugno 2022, entrando anche nel merito della fatturazione.
Il General Contractor, nello svolgere attività di coordinamento generale, oltre
che eseguire direttamente le prestazioni che non subappalta a terzi (ad
esempio, provvedendo alla progettazione e alla realizzazione delle opere), in
alcuni casi addebita al committente un corrispettivo che remunera sia le
attività svolte direttamente e sia quelle effettuate dai diversi fornitori di beni e
servizi necessari alla realizzazione delle opere agevolabili rapportandosi, ai
fini dell’esecuzione dell’intero intervento, da un lato, con il committente e,
dall’altro, con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti
necessari per il completamento dell’intervento stesso.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate aveva già da tempo precisato che l’eventuale
corrispettivo pagato al general contractor per l’attività di “mero” coordinamento
svolta e per lo sconto in fattura applicato, non rientra tra le spese ammesse al
Superbonus trattandosi di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione
dell’intervento agevolato. In sostanza, il committente può fruire del
Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa (o
anche da una associazione temporanea di imprese, o da un consorzio di
imprese) o da un professionista, in qualità di general contractor, per
l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle
attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le
spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto
committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla
detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in
essere dal general contractor, in quanto esso costituisce un costo non incluso
tra quelli detraibili. Quanto sopra, come precisato nella citata Circolare
23/E/2022 a prescindere dallo schema contrattuale che regola i rapporti tra il
committente, il general contractor e i professionisti e le imprese che
intervengono per la realizzazione degli interventi agevolabili.
Tuttavia, tale schema contrattuale si riflette inevitabilmente sulla modalità di
fatturazione delle prestazioni ad opera del GC.
Nel caso in cui il general contractor agisce per il suo committente sulla base di
un mandato senza rappresentanza, i fornitori e i professionisti – anche
nell’ipotesi in cui siano individuati dal committente medesimo – effettuano la
propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti del general
contractor che, a sua volta, riaddebita i costi al committente/beneficiario della
detrazione. In questo caso trova applicazione, ai fini IVA, l’articolo 3, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Ai sensi di tale disposizione, «le prestazioni di servizi rese o ricevute dai
mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi
anche nei rapporti tra mandante e mandatario», nel senso che hanno la
stessa natura. In sostanza, il trattamento fiscale oggettivo dell’operazione,
resa o ricevuta dal mandatario si estende anche al successivo passaggio
mandatario-mandante, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi degli
operatori (come nel caso del forfettario). Il mandatario, comunque, pur agendo
per conto di un terzo opera a nome proprio (cfr. risoluzioni n. 6/E del 1998 e n.
250/E del 30 luglio 2002). Resta fermo che nella fattura emessa dal general
contractor per ri-addebitare i costi al committente/beneficiario della detrazione,
o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il
servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese
detraibili.
Nel diverso caso in cui il beneficiario della detrazione affidi direttamente
l’incarico per la realizzazione degli interventi agevolabili ai tecnici e alle
imprese e deleghi il general contractor al pagamento del compenso dovuto in
suo nome e per suo conto, in forza di un mandato con rappresentanza, i
tecnici e le imprese coinvolte nell’intervento emetteranno fattura a nome del
committente/beneficiario della detrazione e il general contractor, che ha
pagato la fattura, riaddebiterà le relative somme al committente/beneficiario
della detrazione stesso senza applicazione dell’IVA, ex articolo 15, comma 1,
n. 3), del d.P.R. n. 633 del 1972 (anticipazioni in nome e per conto). Anche in
tale caso resta comunque fermo il fatto che nella fattura emessa dal general
contractor per riaddebitare al committente le spese relative ai servizi
professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in
maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di
documentare le spese detraibili.
Fatta questa doverosa premessa, per quanto riguarda la determinazione del
SAL relativa ad interventi eseguiti per il Superbonus occorre ricordare che il
riferimento è all’effettiva esecuzione dei lavori: ciascun stato avanzamento
lavori deve essere pari almeno al 30% del totale degli interventi previsti.
Pertanto, quanto alla fatturazione da parte del contraente generale nei
confronti del soggetto committente, rilevano gli interventi effettivamente
eseguiti ed è ad essi che occorre guardare per la verifica del raggiungimento
della soglia di almeno il 30%.
Per quanto riguarda il riaddebito delle spese tecniche, le stesse sono da
considerarsi certamente correlate ai lavori effettuati, mentre diverso è il caso
delle spese da sostenersi per l’apposizione del visto di conformità, che non
sono strettamente correlate ai lavori eseguiti, bensì sono riferibili più
strettamente alla fruizione della detrazione.
Alla luce di quanto sopra, al raggiungimento del 30% tenendo conto dei lavori
effettuati, all’atto della fatturazione il general contractor potrà certamente
aggiungere anche i costi relativi alle spese tecniche alle spese di visto.

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