IMPOSTE E TASSE – Lavoratori autonomi occasionali oltre i 5.000 euro e Gestione Separata

Lavoratori autonomi occasionali oltre
5.000 euro e Gestione Separat
a


di Sandra Pennacini
Domanda – Per i lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a
5.000 euro, spesso i committenti non trattengono alcuna contribuzione
previdenziale. In questo caso ritengo sia indispensabile compilare il quadro
RR per la parte eccedente i 5.000 euro, affinché il lavoratore liquidi e versi i
contributi dovuti. È corretto?
Risposta – Come correttamente rilevato, in caso di rapporto di lavoro
autonomo occasionale scatta l’obbligo di iscrizione del lavoratore all’INPS
Gestione Separata. È il lavoratore che deve iscriversi, e comunicare ai propri
committenti l’avvenuta iscrizione affinché, a partire dai redditi di ammontare
superiore a 5.000 euro, venga applicata la dovuta contribuzione. Tale
contribuzione non interessa l’intero reddito percepito bensì, lo sottolineiamo,
solo quello “oltre soglia” dei 5.000 euro.
In presenza di lavoratore autonomo occasionale, tuttavia, non è mai dovuta la
compilazione del quadro RR. Quanto sopra sia nel caso in cui il soggetto si
sia regolarmente iscritto all’INPS, ed abbia subito la corretta trattenuta a titolo
di contributo previdenziale a partire dai redditi di ammontare superiore a 5.000
euro, sia nel caso in cui, erroneamente, seppure il reddito conseguito abbia
superato la soglia, il lavoratore non si sia iscritto, oppure si sia iscritto ma
comunque non abbia subito la dovuta trattenuta.
Per comprendere la problematica in premessa occorre ricordare il
meccanismo che sta alla base dei contributi previdenziali dovuti per i soggetti
che hanno conseguito redditi di lavoro autonomo occasionale: spetta al
lavoratore monitorare i redditi conseguiti, tenendo conto di tutti i rapporti
intrattenuti, anche con committenti diversi. Nel momento in cui l’ammontare
superi la soglia di 5.000 euro è necessario:
● che il lavoratore si iscriva all’INPS Gestione Separata;
● che il lavoratore comunichi ai propri committenti l’avvenuta iscrizione;
● che nel rilasciare la ricevuta per reddito di lavoro autonomo occasionale
il lavoratore tenga conto del fatto che a partire dai redditi superiori a
5.000 euro è dovuta la contribuzione INPS, che viene trattenuta per 1/3
al lavoratore e che invece grava nella misura di 2/3 in capo al soggetto
committente.
Si presti attenzione al fatto che ad essere materialmente chiamato al
versamento è sempre e solo il soggetto committente. La contribuzione INPS
Gestione Separata dei lavoratori autonomi occasionali, in altri termini, non
viene “autoliquidata”, bensì viene “mediata” per il tramite dei soggetti
committenti.
Ipotizzando, quindi, il caso del lavoratore autonomo occasionale che al
superamento dei 5.000 euro non si sia iscritto alla Gestione Separata, e di
conseguenza nemmeno abbia informato i propri committenti, ci si trova
dinnanzi ad un omesso versamento di contribuzione che, tuttavia, non può
trovare rappresentazione nel quadro RR, destinato invece, per quanto
riguarda la Gestione Separata, all’autoliquidazione dei contributi dovuti dai
soggetti iscritti che conseguono redditi di lavoro autonomo abituale (e quindi
professionisti con partita IVA, non iscritti a Cassa di Previdenza e associati di
studi professionali privi di cassa di previdenza).
Mai il lavoratore autonomo occasionale (e quindi privo di partita IVA) compila il
quadro RR, e la motivazione, semplificando al massimo, discende proprio dal
soggetto tenuto al versamento, che è il committente, e non il lavoratore stesso
che, peraltro, con ogni probabilità non si è nemmeno iscritto, e quindi è
comunque sprovvisto di una posizione contributiva cui fare riferimento per i
versamenti.
Come fa, quindi, l’INPS a verificare la circostanza che la soglia è stata
superata e che la contribuzione dovuta non è stata versata? Ed ancora, come
rimediare?
Ebbene, il controllo avviene per il tramite delle CU rilasciate dai committenti, e
chiaramente anche sulla base della dichiarazione dei redditi del soggetto
lavoratore, per redditi di lavoro autonomo occasionale. Se è mancata la
dovuta iscrizione INPS da parte del lavoratore, oppure, anche se iscritto, il
lavoratore non ha comunque comunicato il superamento della soglia e quindi
la contribuzione non è stata versata, non vi è modo di “ripianare” la situazione
in sede di modello Redditi, e la contribuzione sarà accertata in un secondo
momento da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

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