IPSOA – LAVORO – Incentivo assunzioni NEET: le regole per ottenerlo e valutare la convenienza

Incentivo assunzioni NEET: le regole per
ottenerlo e valutare la convenienza


di Eufranio Massi – Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito
www.dottrinalavoro.it
L’INPS, con la circolare n. 68 del 2023, ha fornito le indicazioni che i datori di
lavoro privati interessati devono seguire per la fruizione dell’incentivo per le
assunzioni di NEET. Si tratta di una serie di condizioni soggettive e oggettive
che tengono conto della normativa nazionale e comunitaria. Se tutto sembra
chiaro dall’analisi del documento di prassi, qualche criticità potrebbe sorgere
soprattutto in merito all’effettiva convenienza dell’agevolazione con riferimento
alle ipotesi di cumulabilità con altri incentivi. Ma anche in merito all’articolata
procedura per la domanda. Quali sono gli adempimenti da rispettare per
ottenere l’incentivo? Inoltre, se i fondi dovessero esaurirsi cosa succederà?
Il beneficio economico previsto dall’art. 27 del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023
convertito, con modificazioni, nella legge n. 85/2023), finalizzato alla
occupazione dei giovani under 30 che non lavorano e non studiano è, sulla
carta, indubbiamente interessante, atteso che, per le assunzioni effettuate tra
il 1° luglio ed il 31 dicembre prossimo, per i dodici mesi successivi
all’assunzione a tempo indeterminato, esso risulta essere pari al 60%
dell’imponibile previdenziale mensile relativo alla retribuzione corrisposta.
La circolare INPS n. 68/2023 declina tutto il percorso che i datori di lavoro
privati interessati debbono seguire per l’ottenimento dell’agevolazione che, è
bene ricordarlo, postula una serie di condizioni soggettive ed oggettive
determinate dal rispetto della normativa nazionale, di quella comunitaria, e
delle indicazioni interpretative dell’Istituto.
Requisiti soggettivi dei giovani NEET
I giovani debbono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi previsti
dall’art. 27 e dalla normativa scaturente dal Regolamento comunitario n.
651/2014:
A) non aver compiuto i 30 anni all’atto della instaurazione del rapporto di
lavoro (cosa possibile, quindi, come per l’apprendistato, fino a 29 anni e 364
giorni al momento della instaurazione del rapporto);
B) non avere alcun rapporto di lavoro in essere e non essere iscritti a corsi di
studio o di formazione: la mancata titolarità di un rapporto di lavoro, ricorda la
circolare INPS n. 68/2023, deve sussistere al momento dell’assunzione,
essendo, peraltro, possibile che, in passato, gli stessi abbiano avuto un
contratto di lavoro alle dipendenze. Da ciò discende che il beneficio non può
essere invocato in caso di trasformazione di un contratto a termine in essere
in quanto viene meno il requisito dello stato di disoccupato;
C) siano iscritti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione
Giovani, cosa che può avvenire attraverso i portali regionali di “Garanzia
Giovani” o mediante il portale “My Anpal”.
Tali requisiti debbono essere accompagnati, nel rispetto del Regolamento
comunitario sopra indicato, dalla qualifica di “svantaggiati”, ossia in possesso
di almeno una delle caratteristiche sotto riportate:

  1. essere privi di un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
    secondo le indicazioni fornite dal Ministro del Lavoro con il D.M. 17 ottobre
    2017;
  2. non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo
    grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  3. aver terminato la formazione a tempo pieno da non più di due anni ed
    essere ancora in attesa del primo impiego lavorativo regolarmente retribuito;
  4. essere assunti in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità
    di genere superiore almeno del 25% a quello tra uomo e donna in tutti i settori
    economici dello Stato o allorquando l’assunzione avvenga in settori economici
    in cui il differenziale sia di almeno il 25% se il giovane (o la giovane)
    interessato appartiene al genere sottorappresentato, come previsto dal D.M.
    del Ministro del Lavoro, “concertato” con quello dell’Economia n. 327 del 16
    novembre 2022, emanato in ottemperanza all’art. 2, punto 4, lettera f) del
    Regolamento UE n. 651/2014.
    L’assunzione, possibile per i datori di lavoro di tutti i settori, compreso quello
    agricolo e con l’esclusione di quello domestico non può riguardare coloro che,
    colpiti da sanzioni comunitarie per illegalità dei precedenti benefici, non hanno
    provveduto a sistemare le loro pendenze, o quelli che sono in difficoltà
    secondo la definizione fornita dall’art. 2, paragrafo 8, del Regolamento UE n.
    651/2014.
    Requisiti richiesti ai datori di lavoro
    La tipologia contrattuale è quella del contratto a tempo indeterminato (anche a
    tempo parziale) o dell’apprendistato professionalizzante, restando,
    ovviamente, escluse altre tipologie come l’intermittente o le prestazioni
    accessorie che non assicurano alcuna forma di stabilità o perché, non
    richiamate dalla norma, l’apprendistato di primo e di terzo livello.
    Il datore di lavoro, per poter fruire dell’incentivo economico (fruibile attraverso
    l’Uniemens), che rientra all’interno dei limiti del “de minimis”, monitorato
    costantemente dall’INPS, deve essere in regola, come si richiede per tutte le
    agevolazioni con l’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 e con l’art. 31
    del D.L.vo n. 150/2015. Ciò significa regolarità contributiva, rispetto delle
    norme in materia di lavoro e sicurezza, rispetto del trattamento previsto dai
    contratti collettivi, anche di secondo livello, sottoscritti dalle organizzazioni
    sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
    rappresentative a livello nazionale, rispetto dei diritti di precedenza, rispetto
    degli obblighi di assunzione previsti da leggi o contratti collettivi, ed altro
    ancora.
    Per poter accedere all’incentivo l’assunzione deve essere incrementale
    rispetto all’organico medio dell’anno precedente l’instaurazione del rapporto,
    nel rispetto di ciò che ha sempre richiesto la normativa comunitaria: si tratta di
    un passaggio già conosciuto per altre agevolazioni presenti nel nostro
    ordinamento (si pensi, ad esempio, a quelle che riguardano le “donne
    svantaggiate” sulle quali, recentemente, si è soffermata la circolare INPS n.
    58/2023.
    Il numero dei dipendenti viene calcolato in U.L.A. (Unità di Lavoro Annuo),
    secondo i principi richiamati dalla sentenza della Corte Europea di Giustizia
    del 2 aprile 2009, la quale dispone che “si deve porre a raffronto il numero
    medio di unità lavoro dell’anno precedente l’assunzione, con il numero medio
    di unità lavoro riferito all’anno successivo all’assunzione”. Da ciò discende che
    qualora al termine dell’anno successivo si riscontri un incremento
    occupazionale le quote mensili già godute si “consolidano”: in caso contrario,
    il datore è tenuto alla restituzione delle singole quote già godute, anche se,
    per necessità aziendale, ha dovuto procedere ad una riduzione collettiva di
    personale ex lege n. 223/1991. Il beneficio è comunque applicabile nel caso in
    cui l’incremento occupazionale non si realizzi in virtù di situazioni particolari:
    A) dimissioni volontarie;
    b) invalidità;
    c) pensionamento per raggiuti limiti di età;
    d) riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
    e) licenziamento per giusta causa.
    L’incremento va valutato in relazione alla intera struttura aziendale e, nel caso,
    di imprese strettamente correlate tra di loro va calcolato come “impresa
    unica”, come previsto dal Regolamento UE n. 1408/2013.
    Cumulabilità con altri incentivi
    La circolare INPS n. 68/2023 si sofferma, poi, sulla cumulabilità di questo
    beneficio con altre forme incentivanti previste dall’ordinamento, cosa che
    riduce l’aliquota percentuale dal 60% al 20%. Si cumula con il beneficio degli
    “under 36” (esiste una apposita deroga all’art. 1, comma 114, della legge n.
    205/2017 che lo vieta) nel rispetto dei requisiti previsti per tale sgravio
    contributivo (fino ad 8.000 euro sulla quota a carico del datore di lavoro per un
    massimo di 36 o 48 mesi a seconda della ubicazione della sede aziendale) e,
    si cumula (altro esempio) con le riduzioni contributive nel settore agricolo nelle
    zone svantaggiate e nei territori montani.
    La circolare, però, afferma anche, destando più di una perplessità, la
    cumulabilità nei limiti del 20%, con l’abbattimento contributivo previdenziale
    sulla quota a carico dei lavoratori in essere fino al prossimo mese di dicembre
    nella misura di 7 o 6 punti percentuali a seconda che la retribuzione mensile
    non superi, rispettivamente, la soglia di 1.923 o 2.692 euro. Tale asserzione, a
    mio avviso, appare un controsenso, in quanto lo sgravio contributivo, “coperto”
    dall’Erario, avviene sulla quota a carico del lavoratore: il datore la deve
    applicare in busta paga ma non ne ritrae alcun beneficio.
    Ma, come si fa, quindi, a parlare di cumulo, un nome che postula in capo alla
    stessa persona almeno due benefici?
    L’uso improprio di tale termine vanifica, completamente, il beneficio del 60%,
    riducendolo, drasticamente, al 20% perché i giovani NEET, neo assunti
    (probabilmente al primo impiego a tempo indeterminato, magari a tempo
    parziale) non supereranno la quota di 2.692, oltre la quale non opera il cuneo
    fiscale per l’anno in corso.
    Da ciò discende che l’aliquota piena del 60% sulla retribuzione imponibile
    mensile non sarà, sostanzialmente, applicata, sostituita da quella del 20%,
    con la prima che resterà in vita come “spot” per i media.
    Presentazione della domanda
    Da ultimo la circolare INPS n. 68/2023 indica, ripetendo, la via già segnata dal
    Legislatore, il percorso da seguire per l’ottenimento del beneficio il quale, non
    può essere sospeso (tranne il caso dell’aspettativa obbligatoria per maternità)
    e deve essere fruito entro il 28 febbraio 2025:
    A) il datore di lavoro presenta domanda telematica all’INPS calcolando per i
    dodici mesi del beneficio economico, il 60% della retribuzione lorda media
    mensile, comprensiva dei ratei di tredicesima e, se erogata, di
    quattordicesima mensilità del neo dipendente, indicando la Regione o la
    Provincia autonoma in cui si svolgerà la prestazione (per ogni Ente locale, a
    seguito della ripartizione delle risorse, operata dal Decreto ANPAL n. 189 del
    19 luglio 2023,l’INPS ha un “budget”), specificando se il rapporto è a tempo
    pieno o parziale (in questo caso con l’indicazione della percentuale oraria) e
    chiarendo se intende cumulare l’incentivo con altre agevolazioni. La somma
    richiesta rappresenta “il tetto massimo” dell’incentivo: da ciò discende che se
    l’importo riguarda un rapporto a tempo parziale, una eventuale trasformazione
    dello stesso a tempo pieno non porterà ad alcun incremento. In caso, invece,
    di riduzione di orario, è necessaria una immediata comunicazione all’INPS,
    con l’utilizzazione del beneficio nei soli limiti del nuovo orario di lavoro;
    B) l’Istituto ha cinque giorni di tempo per fornire una risposta, in quanto deve
    verificare, anche in via prospettica, che ci siano le risorse disponibili, deve
    calcolare l’importo dell’incentivo spettante e deve verificare, attraverso gli
    archivi informatici dell’ANPAL se il giovane sia iscritto ad “Iniziativa
    Occupazione Giovani” e sia NEET;
    C) ricevuta la risposta positiva, il datore di lavoro ha sette giorni per stipulare il
    contratto con il giovane (termine perentorio da rispettare in maniera assoluta,
    pena la decadenza dalla procedura) ed eseguire tutti gli adempimenti
    conseguenti;
    D) nei sette giorni successivi, pena la decadenza dal beneficio, il datore di
    lavoro deve fornire notizia circa l’avvenuta stipula del contratto di lavoro. E’
    una norma contenuta nella legge e, come tale, va, assolutamente, rispettata.
    Essa, però, richiede una piccola riflessione, atteso che il Governo con il D.L.
    n. 48/2023 ha adottato misure di natura semplificatoria che riguardano il
    momento della costituzione del rapporto, modificando i contenuti del D.L.vo n.
    104/2022, inseriti nel D.L.vo n. 152/1997: perché il datore di lavoro deve
    comunicare all’INPS l’avvenuta instaurazione del rapporto quando il datore lo
    ha già fatto con l’invio telematico dell’assunzione ai servizi per l’impiego, invio
    che, per legge, ha natura pluri efficace nei confronti di svariati Enti, tra cui
    l’INPS (D.L. n. 76/2013)?
    La circolare n. 68 afferma, poi, che:
    A) le domande che perverranno nei 15 giorni successivi al 31 luglio, data di
    emanazione del modulo di istanza telematico, saranno oggetto di una sola
    elaborazione cumulativa posticipata nel mese di settembre. In particolare, le
    sole domande riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate
    tra il 1° giugno ed il 30 luglio, arrivate, nei successivi 15 giorni dopo il 31
    luglio, saranno “lavorate” secondo l’ordine cronologico di assunzione;
    B) fino alla data della elaborazione cumulativa posticipata, ogni istanza
    pervenuta sarà contrassegnata come “Aperta” e annullabile ad opera
    dell’interessato.
    Fondi a disposizione della misura
    I fondi non sono illimitati: essi sono pari ad 85.700.000 milioni di euro tratti dal
    PON IOG 2014-2020 e dal PN GDL 2021-2027 e sono stati ripartiti su base
    regionale (provinciale per quel che riguarda Trento e Bolzano), con il Decreto
    n. 189/2023 dell’ANPAL.
    Ma, se i fondi, anche in via prospettica, dovessero esaurirsi, cosa succederà?
    L’Istituto, afferma all’art. 27, non potrà esaudire le ulteriori richieste e di ciò
    verrà data comunicazione.
    fonte:

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