Superbonus, arriva “il contributo” – Pubblicato il decreto attuativo della misura prevista dal DL Aiuti-quater

Superbonus, arriva “il contributo”
Pubblicato il decreto attuativo della misura prevista dal DL Aiuti-quater


di Paolo Iaccarino
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 198 del
25-08-2023) del Decreto del Ministro dell’Economia e finanze del 31 luglio
2023 trova attuazione il contributo relativo alle spese sostenute per gli
interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici.
L’articolo 9, comma 3, del Decreto Legge n. 176 del 2022, convertito con
modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha introdotto un contributo a
fondo perduto, che non produce effetti fiscali per il beneficiario, a favore dei
soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 119, commi
8-bis e 8-bis.1, del Decreto Legge n. 34 del 2020, per gli interventi di cui al
suddetto articolo 119, comma 8-bis, primo (interventi condominiali e assimilati)
e terzo periodo (interventi avviati dal 1° gennaio 2023 su unità unifamiliare e
plurifamiliari), per i quali, per tutto il periodo d’imposta 2023, è prevista una
detrazione del 90 per cento. Sono esclusi dal contributo gli interventi di
matrice condominiale per i quali, per tutto il periodo d’imposta, viene ancora
riconosciuta la detrazione del 110 per cento.
Il contributo, in particolare, è riservato ai richiedenti che abbiano un reddito
“familiare” di riferimento, determinato ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis.1, del
Decreto Legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro, che siano al
contempo titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità
immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai
condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio, e a condizione
che la predetta unità venga, successivamente all’intervento, destinata ad
abitazione principale del richiedente.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto attuativo il contributo è determinato in
relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente,
ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite
massimo di spesa di 96.000 euro. Il contributo spetta anche nel caso in cui la
detrazione sia stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la
cessione del credito. Rilevano, in ogni caso, le sole spese sostenute i cui
bonifici parlanti siano stati effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2023 e il 31 ottobre 2023.
Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più soggetti titolari di quote di diritto
di proprietà o di diritto reale di godimento sulla stessa unità immobiliare, il
limite massimo per ciascun richiedente verrà ridotto applicando la percentuale
derivante dal rapporto tra l’importo della spesa effettivamente sostenuta dal
richiedente e l’importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti
potenzialmente beneficiari.
Il contributo non potrà superare il 10 per cento delle spese ammissibili e,
comunque, l’erogazione avverrà nel rispetto dell’attuale stanziamento
corrispondente a 20 milioni di euro. A tal fine l’Agenzia delle entrate
determinerà l’ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente
tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate
e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. Nel caso in cui il rapporto
percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare
complessivo dei contributi richiesti sia compreso fra il 10 e il 100 per cento, il
contributo verrà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale
risultante tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo
dei contributi richiesti. Nella malaugurata ipotesi in cui il rapporto percentuale
tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei
contributi richiesti sia inferiore al 10 per cento, il contributo si determinerà
applicando all’importo richiesto la percentuale del 10 per cento. In tale ultima
fattispecie il contributo verrà riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse
stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date del primo bonifico
effettuato dai richiedenti.
Ai fini dell’erogazione i beneficiari dovranno trasmettere all’Agenzia delle
entrate un’apposita istanza nella quale attestino il possesso dei requisiti. Le
modalità di compilazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro
elemento necessario all’erogazione del contributo saranno definiti con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale.

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