L’ultimo Decreto: novità interessanti per agricoltura, autotrasporti e bonus edilizi – Le principali misure del DL 104 del 2023

L’ultimo Decreto: novità interessanti per
agricoltura, autotrasporti e bonus edilizi
Le principali misure del DL 104 del 2023


di Paolo Iaccarino
Il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104, entrato in vigore il giorno
successivo, avente ad oggetto disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in
materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, contiene
al suo interno alcune interessanti disposizioni di matrice settoriale. In risalto le
disposizioni dedicate agli eventi eccezionali in agricoltura, agli esercenti
l’attività di autotrasporto conto terzi e ai bonus edilizi.
Con riferimento alle produzioni vitivinicole l’articolo 11 prevede misure a favore
delle imprese agricole dedite alla produzione vitivinicola che hanno subito
danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola), fenomeno diffuso su
tutto il territorio che determina gravi perdite nei raccolti. Viene disposto che le
imprese agricole, non beneficiarie di risarcimenti derivanti da polizze
assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti
per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5,
comma 2, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all’articolo
5, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo n. 102 del 2004. Nessun
riferimento specifico, invece, alla gestione tributaria.
Si colga che in tema di calamità naturali e, in particolare, di eventi
epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, l’articolo 1, comma 988, della Legge
30 dicembre 2021, n. 234 già dispone che gli imprenditori agricoli che a causa
di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati
eccezionali ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.
102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui
all’articolo 2135 del codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la
propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria
azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta
declaratoria, purché si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto
agronomico in cui operano prevalentemente, da altri imprenditori agricoli. Non
si tratta di una misura automatica. Affinché la verifica della prevalenza sia
sospesa è necessario un intervento ad hoc da parte delle regioni competenti
finalizzato all’accertamento dell’evento e alla delimitazione del territorio
compito.
Passando al settore dell’autotrasporto merci conto terzi, con l’articolo 35 del
Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge
3 luglio 2023, n. 85, per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi,
iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose per conto di terzi, era stato disposto l’esonero dal
versamento, per il solo esercizio finanziario 2023, del contributo per il
funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti previsto dall’articolo
37, comma 6, lettera b), del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Sul tema l’articolo 20 del Decreto Legge recentemente pubblicato ha escluso
dall’ articolo 37 del Decreto Legge n. 201 del 2011 qualsivoglia riferimento al
settore dell’autotrasporto merci, disponendo che, dalla sua entrata in vigore. il
citato contributo di cui all’articolo 37, comma 6, lettera b), del Decreto Legge
n. 201 del 2011, dovuto dagli operatori economici operanti nel settore
dell’autotrasporto merci, è da considerarsi soppresso.
Di assoluto interesse mediatico, infine, le modifiche apportate in tema di
Superbonus. L’articolo 24 del provvedimento ha ufficializzato il differimento,
dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine ultimo che delimita il
periodo di vigenza per gli interventi di recupero edilizio agevolati ai sensi
dell’articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020 eseguiti sulle unità
immobiliari unifamiliari e plurifamiliari da parte delle persone fisiche al di fuori
dell’esercizio delle attività di impresa, arte o professione. Per tali interventi la
detrazione del 110 per cento spetterà anche per le spese sostenute fino ed
entro il 31 dicembre 2023, sempre a condizione che alla data del 30
settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i
lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119.
Sempre in tema di bonus edilizi il successivo articolo 25 introduce un ulteriore
adempimento a partire dal 1° dicembre 2023. In tutte le ipotesi in cui i crediti
derivanti dalle opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020
risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo,
come previsti dallo stesso articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario è tenuto
a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni
dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità
del credito. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la
non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la
comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.
La misura, dal tenore ridondante, è finalizzata ad aggiornare la contabilità del
MEF rispetto ai crediti effettivamente spendibili e a congelare i crediti
d’imposta, ancora presenti sui cassetti fiscali, per i quali la compensazione è
inibita a causa dell’insorgenza di irregolarità sostanziali. La mancata
comunicazione entro i termini stabiliti comporterà l’applicazione di una
sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

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